Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226
Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere f) e h), l'articolo 5, comma 5, l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;
Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;
Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 200;
Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle universita' e degli enti di ricerca, e' finalizzato ad aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Priorita' di sistema del Piano nazionale della ricerca;
Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo regolamento recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del 25 ottobre 2021, prot. 53479;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualita'.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonche' l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
b) e' svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando puo' acquisire autonomia e responsabilita' utili al successivo percorso professionale;
c) promuove opportunita' di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attivita' formative;
d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilita' all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualita', distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualita' dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Il presente regolamento individua:
a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;
b) le modalita' e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi;
c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento nonche' le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;
d) le modalita' di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e doveri dei dottorandi;
e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di dottorato delle universita';
f) le modalita' di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attivita' svolte durante i corsi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riportano i commi sesto degli articoli 33 e 117
della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298:
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210
(«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo.»), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155:
«Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di
idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di
universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche'
alle borse di studio conferite dalle universita' per
attivita' di ricerca post-laurea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30
novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono
determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra
gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
attivita' di ricerca post-laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia
di borse di studio universitarie), e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291.
- Si riportano i commi 1 e 5 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.»), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. - 4. (Omissis).
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il
possesso.
6. - 9. (Omissis).».
- Si riportano il comma 2, lett. f) e h) dell'art. 2,
il comma 5 dell'art. 5, il comma 5 dell'art. 18 e l'art. 19
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
S.O. n. 11:
«2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le universita' statali
modificano, altresi', i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) - e) (omissis);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) (Omissis);
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;»
«5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.»
«5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'art. 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
a tempo indeterminato presso le universita' purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.»
«Art. 19 (Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca). - 1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4";
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: "comunque non inferiore alla meta'
dei dottorandi" sono soppresse;
2) dopo le parole: "borse di studio da assegnare"
sono inserite le seguenti: "e dei contratti di
apprendistato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da
stipulare";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del
corso di specializzazione medica e del corso di dottorato
di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e'
abbreviato con le diciture: 'Dott. Ric'. ovvero 'Ph. D.'".
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera
b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo
comma 1 del presente articolo.
3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e' collocato
a domanda" sono inserite le seguenti: ", compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza
assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito
il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti
che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data
di entrata in vigore della presente disposizione sono
mantenuti".»
- Si riporta il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, («Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca.»), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono
istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente
soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca.»
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
(«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188, S.O. n. 28.
- Si riporta l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, («Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.
- Si riporta il comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:
Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1. L'Agenzia
svolge le seguenti attivita':
a) (omissis)
b) definisce criteri e metodologie per la
valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
delle strutture dell'universita' e degli enti di ricerca, e
dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati
di ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) - d) (Omissis.)
e) elabora e propone al Ministro i requisiti
quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane,
infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza
dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero
soppressione di universita' o di sedi distaccate di
universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la
chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio
universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
universitari e le scuole di specializzazione;»
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013, n. 45, («Regolamento recante modalita' di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati.»), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.
- Il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2021, n. 18.
- Il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, 2ª Serie
Speciale - Unione Europea n. 31.
- Il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2016, 2ª Serie Speciale - Unione Europea, n. 50,
-
-
- Si riporta il comma 5 dell'art. 154 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di
protezione dei dati personali») pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123:
«5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) per Universita', le universita' italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 138 dell'art. 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 («Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria.»), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna
della qualita' delle attivita' delle universita' e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale
approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca; b)
indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, («Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,
S.O. n. 109.
 
Art. 3

Soggetti che possono richiedere l'accreditamento

1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Universita', in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Le Universita' possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o piu' dei seguenti soggetti:
a) altre Universita' italiane o universita' estere, con possibilita' di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilita' di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attivita' di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 1 all'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, («Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.».
- Si riporta l'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, («Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
S.O.
«Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro
che abbiano conseguito presso le universita' non italiane
il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione
accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda
diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli
attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti
presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo
decreto, su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il
titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di
specializzazione e di perfezionamento scientifico post
laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n.
28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri
studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di
dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista
per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o
di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta, anche se per titolo diverso.».
 
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
1) il collegio del dottorato e' costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio e' costituito, per almeno la meta' dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Universita' o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
2) i componenti dei collegi appartenenti a universita' o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Universita' o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine e' richiesto:
1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilita', per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a tre;
2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che e' sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilita' del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilita' di borse di studio e al sostegno dell'attivita' dei dottorandi;
d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificita' proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
e) attivita' di ricerca avanzata e attivita' di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
f) attivita', anche in comune tra piu' corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonche' attivita' nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprieta' intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrita';
g) un sistema di assicurazione della qualita' della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' di alta formazione e di ricerca, e prevedono attivita' formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonche' in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.
 
Art. 5

Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonche' nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalita' di cui al presente regolamento.
2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali e' richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento puo' avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato gia' accreditati.
3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente puo' comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR puo' avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e puo' disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento puo' essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento e' trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento e' valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio.
5. Le attivita' di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attivita' sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, puo' disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attivita' di valutazione periodica puo' essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificita' della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
6. L'accertamento del venir meno di uno o piu' dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi gia' attivati.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 4, lettera d), dell'art. 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,
S.O. n. 109:
«4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale
attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima
applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento,
adotta uno o piu' regolamenti concernenti:
a) - c) (omissis)
d) la stipula, con il relativo trattamento
economico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
che sono conferiti, previa delibera del Consiglio
direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri
nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non
superiore complessivamente a cinquanta unita';».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione
dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
8 marzo 2012, n. 57:
«3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di
qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita'
svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza
almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i
corsi di studio ed e' basato sulla verifica della
persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori
indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della
valutazione di cui agli articoli 9 e 10.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
(«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240.»), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109:
«2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle
proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate
possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla
base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui
all'art. 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti
di valutazione approvati dall'Agenzia.».
 
Art. 6

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonche' la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio puo' partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e' possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.
5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Universita' e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza e' subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio dei docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilita', a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore puo' essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attivita' didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o piu' co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purche' almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
7. Le Universita' possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali e' rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attivita' comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Universita'.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 («Norme in materia di organizzazione delle universita',
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore
in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il
loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento
e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
definita dai competenti organi accademici nonche' compiti
di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e'
attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il
titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali,
con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari.
5. All'art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, le parole: "per il periodo di durata degli stessi
corsi e moduli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il
titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli".
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al
comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la
verifica dell'effettivo svolgimento della attivita'
didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che
prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici
in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e
alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi
istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle
attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in
proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso
nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'art. 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'art. 9.».
 
Art. 7

Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Universita' disciplinano con regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilita', anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attivita' e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
b) incompatibilita' tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attivita' della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attivita' dottorali e' accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attivita' di ricerca, gia' svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, e' richiesto, altresi', il giudizio di compatibilita', espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalita' didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
 
Art. 8
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del
titolo

1. Per l'ammissione al corso di dottorato e' indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione puo' essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione puo' essere altresi' presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneita' del titolo estero e' accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo, nonche' dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, e' pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonche' le modalita' di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;
b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso universita' estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti puo' concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi puo' essere, altresi', decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non e' prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», e' rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato e' redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed e' corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attivita' svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno e' un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, e' in ogni caso ammessa alla discussione.
12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalita' stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione e' composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non piu' di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione e' composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimita' un particolare rilievo scientifico, puo' attribuire la lode.
13. Le attivita' formative svolte dai dottorandi in una o piu' sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
 
Art. 9

Borse di studio

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attivita' previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non e' rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato e' reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. L'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio e' stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, e' assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attivita' annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilita'.
 
Art. 10

Dottorato industriale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita' di coordinamento delle attivita' di ricerca tra le parti;
b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa, nonche', relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attivita' di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attivita' dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonche' nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, quali l'interdisciplinarita', l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialita', con particolare riferimento al settore delle imprese;
b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attivita' di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attivita' di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183.»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2015, n. 144, S.O. 34:
«Art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di
ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare
un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo
con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o
con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le
modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto
di cui all'art. 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione esterna
all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo
studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica
superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di
formazione svolte nella istituzione formativa il datore di
lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta
al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di
quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione
e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di
ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i
soli profili che attengono alla formazione, sentite le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e
le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali
di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di
apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata
dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 11

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalita' di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
b) prevede, gia' in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra piu' Universita', nonche' con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e di mobilita' dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
c) prevede, gia' in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attivita' di ricerca tra almeno una Universita' e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attivita' di ricerca e formazione del dottorando e' incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalita' di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
 
Art. 12

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, puo' autorizzare il dottorando a svolgere attivita' retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilita' delle medesime attivita' con il proficuo svolgimento delle attivita' formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.
2. Per ciascun dottorando e' ordinariamente previsto lo svolgimento di attivita' di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attivita' di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonche', entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. Per le attivita' di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
4. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attivita' di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio e' erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8. I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Note all'art. 12:
- Si riporta il comma 1, lettera b), dell'art. 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
(«Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
materia di abilitazione all'esercizio di attivita'
professionali») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 2003, n. 160:
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) (omissis)
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;»
- Si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge
8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare".»), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1995, n. 198, S.O. n.
106:
«26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.»
- Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti [1].
Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche al personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione
collettiva.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.»
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(«Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6.»), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e
paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.
 
Art. 13

Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:
a) fondi propri;
b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), e' ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
a) produttivita' e qualita' dell'attivita' di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
c) attrattivita' del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;
d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
f) attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalita' che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attivita' di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero puo' destinare una quota dei fondi disponibili a una o piu' delle seguenti finalita':
a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 11;
b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 2.
 
Art. 14

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Universita', ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Universita' deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Note all'art. 14:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n.
170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli
enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui
all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nell'ambito delle
ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle universita',
avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e
internazionale degli studenti agevolando le procedure
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema
produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale delle
istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative
in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004
(Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di
ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto
1999, n. 264, con gli allegati A, B, C, per l'anno
accademico 2004-2005) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n.
170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli
enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
devono essere presenti nei sistemi informativi delle
universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
 
Art. 15
Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale
e coreutica

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dalle Istituzioni non statali gia' autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Note all'art. 15:
- Si riporta il comma 5 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il
possesso.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.».
- Si porta l'art. 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
(«Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.») pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.».
 
Art. 16

Monitoraggio dell'attuazione

1. Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.
 
Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Restano validi gli accreditamenti gia' concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Universita' e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato.
4. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Note all'art. 17:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
(Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 dicembre 2021

Il Ministro: Messa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3123