Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Pensa».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201 del 15 dicembre 2021

Procedura europea n. PT/H/2631/001/DC e n. PT/H/2631/001/P/001.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BILASTINA PENSA, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via Ippolito Rosellini n. 12 - C.A.P. 20124;
confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Validita' prodotto: ventiquattro mesi.
Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Composizione:
principio attivo:
ogni compressa contiene 20 mg di bilastina (come monoidrato);
eccipienti:
crospovidone Tipo A;
silice colloidale anidra;
cellulosa microcristallina grado 102;
magnesio stearato.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
J. Uriach y Compañia S.A., Av. Cami' Reial 51-57, 08184 Palau-solita' i Plegamans, Barcellona - Spagna.
Indicazioni terapeutiche:
trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica (stagionale e perenne) e dell'orticaria.
«Bilastina Pensa» e' indicato negli adulti e negli adolescenti (dodici anni di eta' ed oltre).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).
Classe di rimborsabilita': C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).
Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.