Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2021
Criteri e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il primo periodo dell'art. 68-quater del citato decreto-legge, che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 68-quater, che stanzia per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 2 degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, concernenti la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;
Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, in deroga all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la nota 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all'anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «birrifici»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
c) «decreto sostegni bis»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) «decreto 4 giugno 2019»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;
e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
f) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
g) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo istituito dall'art. 68-quater del decreto sostegni bis a favore dei birrifici, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del contributo, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, ai sensi dell'art. 68-quater del decreto sostegni bis, sono pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019.
2. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono:
a) essere costituiti, regolarmente iscritti e «attivi» al Registro delle imprese;
b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie.
3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
 
Art. 5

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, cosi' come risultante dai dati acquisiti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota richiamata nelle premesse.
2. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 6

Modalita' di accesso all'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 presentano al Ministero un'apposita istanza, a decorrere dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato con successivo provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero. Il medesimo provvedimento riporta anche il modello da utilizzate per la compilazione dell'istanza.
3. Ciascun soggetto richiedente puo' presentare una sola istanza di agevolazione. Nell'istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresi' l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.
4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero compilate in modo difforme dal modello di cui al comma 2, sono considerate irricevibili.
 
Art. 7

Concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 1, verifica la completezza e la regolarita' della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilita', anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, cosi' come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'art. 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
4. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.
5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.
 
Art. 8

Erogazione dell'agevolazione

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 7, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche', in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario, nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attivita' di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; ovvero, in deroga all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
 
Art. 9

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
 
Art. 10

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di birrifici agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai birrifici beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
2. I birrifici beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.
 
Art. 11

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto;
d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Con il successivo decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, e' riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
5. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2021

Il direttore generale: Bronzino