IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento; Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per duecentoventiquattro unita' di segretari comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative all'anno 2015 e all'80 per cento delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno 2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale e provinciale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per centosettantuno unita' di segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' autorizzato alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per centosettantaquattro unita' di segretari comunali e provinciali; Visto il decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, trasmesso con nota n. 13738 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di sessantasette unita' di segretari comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso; Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data risultano in servizio duemilatrecentosettantaquattro segretari, di cui duemiladuecentotre titolari di sede, settantasette in disponibilita', noventaquattro in aspettativa comando o altro utilizzo, e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a cinquemilacentosessantuno; Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che vi sono settantasette segretari in posizione di disponibilita' e che le sedi vacanti ammontano a duemilanovecentocinquantotto, di cui duemiladuecentocinque con popolazione inferiore ai tremila abitanti, seicentoventuno con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, centonove con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila abitanti, quindici con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo di provincia) e otto sono costituite da enti con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali; Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e' pari a duemilasettecentottantasette, derivanti dalla differenza fra le cinquemilacentosessantuno sedi di segreteria e i duemilatrecentosettantaquattro segretari in servizio; Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che le assunzioni richieste trovano copertura nel residuo di unita' utilizzabili a valere sul turnover del 2018, pari a sessantasette unita'; Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con il fabbisogno; Considerato che, in forza della specificita' dello status giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo di erogazione del trattamento economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unita' di segretari comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2021
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2985 |