Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 novembre 2021
Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Considerato che, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
Considerato che l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Considerato che il comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che, in relazione alle facolta' di utilizzo di quote del fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la cui dotazione e' stata successivamente aumentata dall'art. 39, comma 1, del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, «ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»;
Considerato che tale disposizione si e' resa necessaria al fine di facilitare l'attuazione da parte dei comuni di specifiche aggiuntive misure connesse con lo svolgimento del trasporto scolastico, necessarie al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, e che tali esigenze, per effetto del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si sono manifestate anche con riferimento all'anno scolastico 2021-2022;
Ritenuto che i servizi di trasporto scolastico sono erogati dai comuni sia singolarmente, sia in forma associata, sia con delega ad altro soggetto giuridico pubblico o privato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma 1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.
 
Art. 2

Criteri di assegnazione delle risorse

1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono assegnate, salvo quanto previsto al comma 2, a ciascun comune o forma associativa di comuni nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019, al fine che essi le destinino ai servizi aggiuntivi di trasporto scolastico connessi alla gestione degli effetti dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono essere riferite all'anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e' proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.
 
Art. 3

Fasi procedimentali

1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nella domanda sono attestati: la spesa sostenuta al fine di erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021 al fine di erogare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi e di adottare le misure connesse al trasporto scolastico di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di cui all'art. 2.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita' istruttorie e di pagamento al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, le risorse di cui all'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22%, al soggetto gestore, nell'ammontare non superiore a 350.000,00 euro.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base dell'atto di cui al comma 1, procede all'istruttoria delle domande di cui all'art. 3, comma 2, e provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza ai comuni in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'istruzione
Bianchi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3183