Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2022 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DECRETO 31 dicembre 2021 |
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni tramite collegamento da remoto del pubblico ministero. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art. 85, recante la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalita' tecniche definite dal citato art. 6 del Codice della giustizia contabile; Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede la possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi di collegamenti da remoto per quanto previsto dagli articoli 60 e 67 del citato Codice di giustizia contabile; Visto l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»; Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il rinvio delle udienze; Considerato che la proroga al 31 marzo 2022, di cui al predetto decreto-legge n. 228 del 2021, rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i decreti presidenziali, gia' citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;
Decreta:
Art. 1
1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. E' altresi' prorogata la sospensione, fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015. |
| Art. 2
1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2021
Il Presidente: Carlino |
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