Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2022 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 31 dicembre 2021
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni tramite collegamento da remoto del pubblico ministero.


IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita';
Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art. 85, recante la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalita' tecniche definite dal citato art. 6 del Codice della giustizia contabile;
Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede la possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi di collegamenti da remoto per quanto previsto dagli articoli 60 e 67 del citato Codice di giustizia contabile;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»;
Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il rinvio delle udienze;
Considerato che la proroga al 31 marzo 2022, di cui al predetto decreto-legge n. 228 del 2021, rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i decreti presidenziali, gia' citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;

Decreta:

Art. 1

1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. E' altresi' prorogata la sospensione, fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.
 
Art. 2

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Presidente: Carlino