Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2021 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti». |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 22 ottobre 2020; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela dell'Asti DOCG, con sede in Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione; la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti», cosi' come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 2 luglio 2021. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto. |
| Allegato 1 Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); «Moscato d'Asti»; «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 2. Le sottozone «Canelli», «Santa Vittoria d'Alba» e «Strevi» sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2021/2022 e, per le modifiche di cui all'art. 7 del disciplinare, anche per le vendemmie precedenti. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2021
Il dirigente: Cafiero |
| Art. 2.
Base ampelografica
I vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte. |
| Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti» di cui all'art. 1 e' delimitata come segue: in Provincia di Alessandria, l'intero territorio dei Comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone; in Provincia di Asti, l'intero territorio dei Comuni di: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi; in Provincia di Cuneo, l'intero territorio dei Comuni di: Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
=========================================== | | Resa uva | | Tipologia | t/ha | +=============================+===========+ |Asti o Asti spumante | 10 | +-----------------------------+-----------+ |Asti o Asti spumante metodo | | |classico (metodo | | |tradizionale) | 10 | +-----------------------------+-----------+ |Moscato d'Asti | 10 | +-----------------------------+-----------+ |Moscato d'Asti vendemmia | | |tardiva | 6 | +-----------------------------+-----------+
7. Le uve destinate alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei. 8. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Asti». 9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'organismo di controllo. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela puo' fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo. 13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente pari al:
========================================================= | | titolo alcolometrico | | |volumico naturale minimo (%| | Tipologia | vol.) | +===========================+===========================+ |Asti o Asti spumante | 9,00 | +---------------------------+---------------------------+ |Asti o Asti spumante metodo| | |classico (metodo | | |tradizionale) | 10,00 | +---------------------------+---------------------------+ |Moscato d'Asti | 10,00 | +---------------------------+---------------------------+ |Moscato d'Asti vendemmia | | |tardiva | 12,00 | +---------------------------+---------------------------+
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. 14. La Regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del Comune di Chieri (TO). 2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della Provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno dieci anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti». Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33 l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui. 4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
================================================= | Tipologia | Resa uva/vino | +=============================+=================+ |Asti o Asti spumante | 75% | +-----------------------------+-----------------+ |Asti o Asti spumante metodo | | |classico (metodo | | |tradizionale) | 75% | +-----------------------------+-----------------+ |Moscato d'Asti e | 75% | +-----------------------------+-----------------+ |Moscato d'Asti vendemmia | | |tardiva | 50% | +-----------------------------+-----------------+
Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti», qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. 5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. 6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. 7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti. 8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non puo' avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia. 9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura. 10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante» e «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente. 12. E' proibita la pratica di arricchimento per la tipologia «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 13. Il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione. 14. E' consentito che il mosto atto a DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla elaborazione della DOCG «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto destinato ad «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato d'Asti, e' consentita l'operazione inversa. 15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di tutela, puo' stabilire il livello di acidita', il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui all'art. 1. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato tenue; odore: caratteristico, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» Metodo classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino giallo piu' o meno intenso; odore: caratteristico e fragrante di Moscato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l; all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato; odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; |
| Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari. 2. Per le tipologie «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico, «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» e' consentito l'uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 238/2016. 3. E' inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 5. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti», per tutte le tipologie «Asti» o «Asti» Spumante, «Asti» o «Asti» Spumante metodo classico, «Moscato d'Asti», «Moscato d'Asti» Vendemmia tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all'allegato A del presente disciplinare. Tale marchio e' riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facolta' di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. 6. Per le tipologie dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), e' consentita l'indicazione della data di «sboccatura», purche' veritiera e documentabile. 8. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, e' possibile l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti». 9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione. |
| Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 48, legge n. 238/2016. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacita' consentite. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite puo' diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale. 3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente «Asti» o «Asti Spumante». Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. E' inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo corona, tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti». Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino «Moscato d'Asti» provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero. |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica I vini Asti e Moscato d'Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarita' che questa varieta' conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento piu' diffusa e' il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualita'. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell'enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All'interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle Province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivati. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di «selezionare» nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il Moscato bianco. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l. Sede legale: via XX Settembre 98/G - 00187 Roma - tel. +3906-45437975 - e-mail info@valoritalia.it Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Via Valtiglione, 73 - 14057 - Isola d'Asti (AT). La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi dell'art. 64 della legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
| Sottozona «Canelli»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» e' riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli», comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla cultura della vite nei territori dei comuni sottoelencati: Provincia di Asti: l'intero territorio dei Comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del Comune di Loazzolo e di Bubbio. Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei Comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima e' di 165 m s.l.m. 1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 1.3. Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
================================================= | | | titolo vol. | | Moscato d'Asti | Resa uva | nat. min. % | | «Canelli» | t/ha | vol. | +===================+===========+===============+ | | 9.5 | 11.00% | +-------------------+-----------+---------------+
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:
================================================= | Moscato d'Asti | | titolo vol. | |«Canelli» menzione | Resa uva | nat. min. % | | «Vigna» | t/ha | vol. | +===================+===========+===============+ | | 8.5 | 11.50% | +-------------------+-----------+---------------+
7. La denominazione di origine controllata garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari: al terzo anno: resa uva t/ha 5,1 al quarto anno: resa uva t/ha 5,9 al quinto anno: resa uva t/ha 6,8 al sesto anno: resa uva t/ha 7,7 La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'art. 3. Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
================================================= | Moscato d'Asti | Resa uva |Prod. max di | | «Canelli» | /vino | vino hl/ha | +===================+=============+=============+ | | 75% | 71.25 | +-------------------+-------------+-------------+
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 5. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli»all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato; odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 al 6,50% vol. acidita' totale: minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; 2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia. 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche': le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -; coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la denominazione; le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione siano di capacita' pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl. 5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art 1 e' obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8, comma 4 del disciplinare dei vini DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali. |
|
|
|