Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 24 novembre 2021 |
Procedure e modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Visto il regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive nn. 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto interministeriale del 22 luglio 2010 recante recepimento della direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009, recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2014 recante il recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018 recante recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che prevede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati, di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, delle unita' navali, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente, decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: a) «autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile individuati nell'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; c) «dichiarazione ai fini»: l'attestazione rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato ai fini del rilascio del certificato europeo della navigazione interna al proprietario, all'armatore o al loro rappresentante, nonche' all'autorita' competente, in cui si dichiara la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; d) «organismo di classificazione autorizzato»: uno degli organismi di classificazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dal Ministero della transizione ecologica a rilasciare certificazioni o autorizzazioni alle navi operanti nelle acque interne nazionali. |
| Art. 3
Unita' navale di nuova costruzione
1. Chi intraprende la costruzione di una unita' navale deve farne preventiva dichiarazione all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere di costruzione e le date presunte di inizio e fine lavori. Alla dichiarazione presentata all'autorita' competente e' allegato il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 3. L'autorita' competente comunica al richiedente il numero identificativo dell'unita' navale in costruzione e prende nota dell'inizio della costruzione su apposito registro. 4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici la costruzione, al termine della quale rilascia la dichiarazione ai fini. |
| Art. 4
Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna
1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione: a) specifica tecnica dell'unita' navale; b) piani generali; c) piani relativi agli impianti a bordo; d) piani relativi ai mezzi di sfuggita; e) piani relativi ai mezzi di salvataggio; f) piani relativi ai mezzi antincendio; g) lettera di incarico all'organismo di classificazione autorizzato scelto. 2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale parziale. 4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna. 5. Il certificato europeo della navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ha validita' non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del medesimo decreto legislativo. Il periodo di validita' del certificato e' annotato sul certificato. |
| Art. 5 Rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale parziale. 4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna. |
| Art. 6 Adeguamenti delle unita' non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, che intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unita' navale non rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 conforme ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal medesimo decreto legislativo, comunica all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere navale, la data presunta di inizio e fine lavori e deposita presso l'autorita' competente il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 3. L'autorita' competente comunica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unita' navale e prende nota dell'inizio dei lavori di adeguamento su apposito registro. 4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici i lavori di adeguamento, al temine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini. 5. Acquisita la dichiarazione ai fini, l'autorita' competente rilascia il certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4. |
| Art. 7
Rinnovo del certificato europeo della navigazione interna
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta domanda di rinnovo all'autorita' competente che ha rilasciato il certificato in scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo. 2. La domanda e' corredata dalla documentazione tecnica indicata all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorita' competente non ne sia gia' in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione interna in corso di validita'. La medesima documentazione e' presentata a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta. 3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 4. Prima del rilascio del certificato, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a una visita di rinnovo, intesa a verificare che l'unita' continui ad essere conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo. 5. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita di rinnovo acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato. 6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 4, l'autorita' competente rinnova il certificato europeo per la navigazione interna. 7. Il certificato rinnovato ha validita' non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo. 8. Nel caso in cui l'unita' navale per cui e' richiesto il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22, soddisfi i requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro legale rappresentante, l'autorita' competente puo' rilasciare un nuovo certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto. |
| Art. 8 Rilascio del certificato europeo della navigazione interna ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 e prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda di rilascio di un nuovo certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda e' corredata da una copia del certificato europeo della navigazione interna dell'unita' navale. 2. La documentazione tecnica, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' presentata all'autorita' competente a corredo della domanda e all'organismo di classificazione autorizzato e consiste in: a) nel caso in cui l'unita' abbia subito un sinistro, lavori importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria, ai sensi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del decreto legislativo, un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie dell'evento dichiarato. In questo caso, la domanda deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori; b) nel caso in cui il certificato europeo della navigazione interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unita' sia in disarmo da piu' di un anno ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove gia' non presenti presso l'autorita' competente, i piani generali, i piani relativi agli impianti di bordo, i piani relativi ai mezzi di sfuggita, i piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani relativi ai mezzi antincendio. 3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge le attivita' di accertamento di propria pertinenza nel corso dei lavori e degli adeguamenti da realizzare sull'unita' navale, in accordo ai propri regolamenti. 5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unita' navale per i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato rilascia al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la dichiarazione ai fini. 6. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita addizionale, volta a verificarne la conformita' ai requisiti del decreto legislativo. 7. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita addizionale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato. 8. Esperita la visita addizionale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia il certificato europeo per la navigazione interna. 9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo. |
| Art. 9
Rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna
1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, di un'unita' navale provvista di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che intende usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, presenta all'autorita' competente domanda di rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unita' navale ed e' corredata da un rapporto tecnico contenente la descrizione dei requisiti tecnici ridotti richiesti e dai piani attinenti alla riduzione dei requisiti. 3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' presentata anche a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta. 4. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 5. Prima del rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita, volta a verificare la conformita' dei requisiti tecnici ridotti, realizzati sulla stessa unita', a quanto previsto dall'allegato IV del decreto legislativo. 6. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita di cui al comma 5 acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici ridotti per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. 7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 6, l'autorita' competente rilascia il certificato supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo e contenente l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati. 8. Nel caso in cui per la riduzione dei requisiti tecnici sia necessario realizzare degli adeguamenti sull'unita' navale, si applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 10
Rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna
1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e) e dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, allegando la pertinente documentazione tecnica. 2. L'autorita' competente puo' richiedere documentazione integrativa e, se del caso, un'attestazione rilasciata da un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta del richiedente ove si dichiari l'idoneita' alla navigazione dell'unita' navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante. 3. Prima del rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' di cui al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneita' alla navigazione. 4. Esperita la visita o sulla base dell'attestato rilasciato dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorita' competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna. 5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita' per un solo viaggio da compiere entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio. 6. L'autorita' competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna di validita' non superiore ad un mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo. 7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo, l'autorita' competente rilascia il rilascio del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante. 8. Il certificato di cui al comma 6, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita': a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo, non superiore a due mesi; b) nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, di sei mesi, con possibilita' di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati contenute nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche per il rilascio e il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna delle unita' navali che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22. 2. Nell'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. A fini statistici, entro il mese di febbraio di ciascun anno l'autorita' competente invia all'amministrazione una comunicazione riportante il numero dei certificati rilasciati e di quelli revocati fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro della transizione ecologica Cingolani |
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