Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2021
Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153,154, 155, 156, 159;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019. n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 156 recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021;
Considerato che alcune filiere necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Considerati gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, economica e sociale posti anche dalla normativa europea per migliorare la filiera olivicola;
Considerato che la normativa nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori della filiera olivicola-olearia prevede che le stesse debbano commercializzare una quota del prodotto dei propri soci;
Considerato che nei nuovi orientamenti comunitari sulla Politica agricola comune post 2023 si attribuisce un ruolo sempre piu' centrale alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni per favorire, tra l'altro, l'aggregazione dell'offerta e la regolazione del mercato;
Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;
Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e risorse

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di favorire l'aggregazione nel settore, l'incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilita' complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» sono destinate, per l'anno 2021, alla filiera olivicola-olearia nella misura di 30 milioni di euro ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono cosi' ripartite:
a. 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti con le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b. 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti con le caratteristiche di cui all'allegato 2 del presente decreto.
4. In caso di residui, le risorse vengono allocate automaticamente sulla misura con maggiore richiesta.
5. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
 
Allegato 1

INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI

Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 1, comma 3, punto a), gli investimenti in nuovi impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni e criteri oggettivi:
i. Superficie minima interessata pari a 2 ha;
ii. Utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversita' nazionale da piante auto radicate o innestate (di eta' non inferiore ai diciotto mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante «Attuazione del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto» e successive modificazioni ed integrazioni (uno specifico elenco delle cultivar italiane autoctone sara' predisposto dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica);
iii. Adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo.
Nell'ambito di tale misura, sono ammesse a contributo le spese per impianto di nuovi oliveti, sostenute per le seguenti tipologie di operazione:

IMPIANTO BASE

1) Lavorazioni preparatorie,
2) Concimazioni di fondo,
3) Squadratura e picchettamento,
4) Acquisto piantine,
5) Messa a dimora,
6) Tutori.

COSTI AGGIUNTIVI

1) Scasso,
2) Shelter,
3) Impianto irriguo a goccia (materiali e manodopera),
4) Impianto di sostegno dedicato (materiali e manodopera).
Di seguito, si riporta la tabella di sintesi delle unita' di costo standard ammesse al contributo, per un impianto allevato a vaso (costi ad ha):


+=======================+=============================+ | OLIVO ALLEVATO A VASO | +=======================+=============================+ |Operazione |Da 389 piante/ha | +-----------------------+-----------------------------+ |impianto base |Euro 8.353,00 | +-----------------------+-----------------------------+ |importo aggiuntivo per | | |scasso |Euro 820,00 | +-----------------------+-----------------------------+ |importo aggiuntivo per | | |impianto irriguo |Euro 1.450,00 | +-----------------------+-----------------------------+ |importo aggiuntivo per | | |struttura di sostegno |Euro 1.744,00 | +-----------------------+-----------------------------+ |importo aggiuntivo per | | |shelter |Euro 210,00 | +-----------------------+-----------------------------+

+=======================+=======================+ | OLIVO ALLEVATO A VASO | +=======================+=======================+ |Operazione |Fino a 388 piante/ha | +-----------------------+-----------------------+ |impianto base |Euro 4.581,00 | +-----------------------+-----------------------+ |importo aggiuntivo per | | |scasso |Euro 820,00 | +-----------------------+-----------------------+ |importo aggiuntivo per | | |impianto irriguo |Euro 1.229,00 | +-----------------------+-----------------------+ |importo aggiuntivo per | | |struttura di sostegno |Euro 1.482,00 | +-----------------------+-----------------------+ |importo aggiuntivo per | | |shelter |Euro 116,00 | +-----------------------+-----------------------+

La tabella i costi ammissibili al contributo di cui al presente decreto sono riferiti all'Unita' di costo Standard (UCS) redatta da ISMEA/Rete rurale nazionale. Tale approccio consente la individuazione di un costo standard applicabile in tutte le regioni, consentendo cosi' l'applicazione della misura in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.
 
Allegato 2

INVESTIMENTI IN AMMODERNAMENTO

Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 1, comma 3, punto b, gli investimenti in ammodernamento di impianti esistenti che rispettano tutte le seguenti condizioni e criteri oggettivi:
i. Superficie minima interessata pari a 2 ha;
ii. Utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversita' nazionale da piante auto radicate o innestate (di eta' non inferiore ai diciotto mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante «Attuazione del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto» e successive modificazioni ed integrazioni (uno specifico elenco delle cultivar italiane autoctone sara' predisposto dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica);
iii. Eta' degli olivi pari o superiore a 40 anni;
iv. Adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo.
Nell'ambito di tale misura, sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di operazione:
1) Infittimento oliveti esistenti,
2) Reimpianto oliveti esistenti/riconversione varietale,
3) Interventi di potatura straordinaria finalizzate al recupero produttivo degli oliveti, ivi compresa quella di riforma,
4) Realizzazione impianto irriguo a goccia.


+=========================+===================+ | OLIVO ALLEVATO A VASO (Da 389 piante/ha) | +=========================+===================+ |Operazione |euro | +-------------------------+-------------------+ |Reimpianto oliveti | | |esistenti (costi ad ha) | | +-------------------------+-------------------+ |Estirpazione |4.000,00 | +-------------------------+-------------------+ |Impianto base |8.353,00 | +-------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |scasso |820,00 | +-------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |impianto irriguo |1.450,00 | +-------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |struttura di sostegno |1.744,00 | +-------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |shelter |210,00 | +-------------------------+-------------------+ | | | +-------------------------+-------------------+ |Infittimento (costo a | | |pianta) |8,00 | +-------------------------+-------------------+ | | | +-------------------------+-------------------+ |Potatura di riforma | | |(costo a pianta) |22,00 | +-------------------------+-------------------+

+===========================+===================+ | OLIVO ALLEVATO A VASO (Fino a 388 piante/ha) | +===========================+===================+ |Operazione |euro | +---------------------------+-------------------+ |Reimpianto oliveti | | |esistenti (costi ad ha) | | +---------------------------+-------------------+ |Estirpazione |4.000,00 | +---------------------------+-------------------+ |Impianto base |4.581,00 | +---------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |scasso |820,00 | +---------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |impianto irriguo |1.229,00 | +---------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |struttura di sostegno |1.482,00 | +---------------------------+-------------------+ |Importo aggiuntivo per | | |shelter |116,00 | +---------------------------+-------------------+ | | | +---------------------------+-------------------+ |Infittimento (costo a | | |pianta) |8,00 | +---------------------------+-------------------+ |Potatura di riforma (costo | | |a pianta) |22,00 | +---------------------------+-------------------+

Per le operazioni di estirpazione, infittimento e potatura di riforma, trattasi di costi massimi ammessi a contributo in base ai valori medi.
 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui al presente decreto i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute che, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, risultano in possesso di fascicolo aziendale attivo inserito nel SIAN e le cui superfici agricole siano contenute all'interno del medesimo fascicolo aziendale.
2. Trovano altresi' applicazione le condizioni e i criteri previsti negli allegati 1 e 2.
3. Ogni olivicoltore di cui al comma 1 puo' presentare un'unica richiesta di contributo ai sensi del presente decreto.
 
Art. 3

Domanda di sostegno

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, AGEA stabilisce e pubblica sul proprio sito istituzionale una circolare attuativa recante le modalita' per la presentazione delle domande di sostegno. Dette modalita' afferiscono alla definizione di un sistema idoneo a consentire la celere presentazione delle domande e la relativa istruttoria da parte di AGEA. Fatta salva la disciplina contenuta nel presente decreto, la circolare stabilisce anche i termini e le modalita' per lo svolgimento della procedura istruttoria volta all'attribuzione del beneficio.
2. Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegata una relazione a firma di un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario o agrotecnico), contenente almeno: la descrizione dell'oliveto (cultivar utilizzate, sesto di impianto, sistema di irrigazione da fonte autorizzata, ecc.), che ai fini dell'ammissibilita' al sostegno deve avere una superfice non inferiore a 2 ettari, i riferimenti catastali e grafici delle superfici interessate.
 
Art. 4

Contributo ammissibile

1. A seguito dell'istruttoria delle domande e della relativa documentazione, AGEA, con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. provvede a giudicare quelle ritenute ammissibili, stabilisce una graduatoria sulla base della superficie interessata dagli investimenti proposti da ciascun beneficiario, dando priorita' agli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1 e con maggior superficie e calcola, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, il relativo contributo riconoscibile fino a esaurimento delle risorse. Ulteriori priorita' vengono assegnate agli impianti a partire da 389 piante/ha e con conduzione in irriguo.
2. Il contributo riconoscibile per ciascuna domanda e' calcolato nella misura massima del 70 percento del massimale di spesa come risultante dagli allegati al presente decreto. Il massimo di aiuti concedibili e' quantificato in complessivi euro 25.000 per impresa.
3. Gli importi relativi alle eventuali rinunce o revoche sono assegnati agli esclusi secondo l'ordine di graduatoria.
 
Art. 5

Contributo erogato e anticipazioni

1. Entro diciotto mesi dall'accettazione del beneficio, i produttori beneficiari devono completare le attivita' oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.
2. Il contributo viene erogato entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario, presentata nel rispetto delle modalita' individuate da AGEA con propria circolare attuativa.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente decreto, l'importo del contributo erogato non puo' superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
4. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, AGEA e' autorizzata, su richiesta dei beneficiari, ad eseguire un pagamento in anticipo pari all'ottanta percento del contributo spettante di cui all'art. 4, comma 2.
5. Per beneficiare dell'anticipo di cui al paragrafo 4 i richiedenti dovranno costituire apposita garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta, da presentare al momento della richiesta dell'anticipo.
6. Fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, cosi' come definite dal regolamento UE n. 1306/2013 e recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso di mancata o di parziale realizzazione delle attivita' oggetto di contributo entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell'applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. AGEA trasmette al Ministero, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la situazione conclusiva relativa all'istruttoria, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e, con periodicita' bimestrale, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 1042