Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2021
Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di dieci societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Toscana.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti
cooperativi e sulle societa'

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2020;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorita' degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;
Considerato che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 2 aprile 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di dieci societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le dieci societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
ELENCO N.4/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 dicembre 2021

Il direttore generale: Scarponi