Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 dicembre 2021 |
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia (circondario di Bari) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; Rilevato che, come rappresentato dal Presidente del Tribunale di Bari con successive note a far data dal 21 ottobre 2019, presso l'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia si registrano gravi disfunzioni nella erogazione del servizio giudiziario, determinate oltre che dalla insufficiente consistenza numerica e dai prolungati periodi di scopertura del personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, dal continuo suo avvicendamento e dalla consequenziale inadeguata formazione per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie; Preso atto che, per quanto emerso dalle successive interlocuzioni con il Presidente del Tribunale di Bari, responsabile del coordinamento dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia ai sensi dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, l'ente responsabile per il mantenimento non assicura, in autonomia e senza soluzione di continuita', il regolare svolgimento del servizio giudiziario presso la sede in questione; Valutato che il medesimo presidente ha piu' volte rappresentato la mancata assunzione da parte del Comune di Gravina di Puglia di determinazioni risolutive, idonee a sanare le criticita' piu' volte segnalate, ribadendo, con nota del 7 settembre 2020, l'insufficiente consistenza numerica, attuale e perdurante, dell'organico del personale assegnato all'ufficio del giudice di pace; Considerato che, con nota del 16 settembre 2020, il Presidente del Tribunale di Bari ha evidenziato ulteriori criticita' operative e gestionali dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia, con riferimento alla assegnazione del personale amministrativo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie, disposta dall'ente locale in autonomia ed in mancanza delle necessarie e preventive interlocuzioni con il medesimo presidente, responsabile del coordinamento dell'ufficio ai sensi del gia' citato art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57; Rilevato che l'Ispettorato generale, con nota del 20 settembre 2021, rappresenta il perdurare delle gravi disfunzioni relative ai servizi di cancelleria che provocano una condizione di sostanziale paralisi dell'erogazione del servizio giustizia, evidenziando pertanto, la mancanza dei presupposti necessari al mantenimento del presidio giudiziario, cosi' come piu' volte richiesto dal Presidente del Tribunale di Bari; Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; Ritenuto, pertanto, che le criticita' funzionali e operative rilevate dal Presidente del Tribunale di Bari rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Bari. |
| Art. 2
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2021
La Ministra: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3080 |
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