Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2022 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 3 novembre 2021
Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia: approvazione del progetto definitivo e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. (CUP J51H03000170001). (Delibera n. 56/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera c-bis);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», e' stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, nell'Allegato 1, la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» e che all'Allegato 2, con riferimento alla Regione del Veneto, nella voce «hub portuali e aeroportuali», include i «Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia - Verona)»;
Vista la normativa vigente in materia di codice unico di orogetto, di seguito CUP, che risulta essere alla base del sistema MIP, e in particolare:
1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
4. il decreto-legge n. 76 del 2020, 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 41, comma 1;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 69, con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, ha approvato - con le prescrizioni proposte dal MIT - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, con un limite di spesa di 223,92 milioni di euro;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 165, 167 comma 5, 183 comma 6 e 185;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:
1. l'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
2. la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del sopra menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale e' stato espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - avanzamento Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dei «Grandi hub aeroportuali - Allacciamenti ferroviari e stradali» l'infrastruttura «Collegamento ferroviario con l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia»;
Visto il decreto del Ministro 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale e' stato approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015, dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;
Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e in particolare:
1. l'art. 59, comma 1-bis, il quale prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;
2. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il MIT effettui una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
3. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;
5. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e di successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione dei progetti;
6. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
7. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:
7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
7.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA, delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62;
Visto l'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Vista la delibera 27 luglio 2021, n. 45, attualmente all'esame degli organi di controllo, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito RFI, che, nella «tabella A Portafoglio investimenti in corso e programmatici - A07 Programma aeroporti - Accessibilita' su ferro», include l'intervento «Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia», contrassegnato dal codice 0268, con un costo complessivo di 475 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale, all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo Comitato interministeriale assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data» del 1° gennaio 2021 «in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, gli articoli n. 41, rubricato «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche», e n. 42, rubricato «Semplificazioni dell'attivita' del CIPE»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale e' stata data attuazione all'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed ha approvato le linee guida attuative dei citati articoli;
Vista la delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento interno del CIPESS in attuazione del sopra citato decreto-legge n. 111 del 2019;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare:
1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;
2. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;
Vista la nota n. 18771 del 13 maggio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno, della seduta del 9 giugno 2021 di questo Comitato, dell'argomento «Opere connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Infrastruttura strategica di interesse nazionale ex art. 1, legge n. 443 del 2001. Progetto definitivo del Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia (CUP J51H0300017001)», allegando la relativa documentazione istruttoria;
Viste le comunicazioni successive e l'inoltro di ulteriore documentazione istruttoria da parte del medesimo MIMS ed in particolare il messaggio di posta elettronica del 26 maggio 2021, ore 15,56 (protocollo Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, 2637 del 26 maggio 2021), il messaggio di posta elettronica del 26 maggio 2021 ore 18,58 (protocollo DIPE 2638 del 26 maggio 2021), la nota n. 4409 del 27 maggio 2021, la nota n. 4413 del 28 maggio 2021, il messaggio di posta elettronica del 1° giugno 2021 (protocollo DIPE 2746 del 3 giugno 2021), il messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2021 (protocollo DIPE 2774 del 3 giugno 2021), il messaggio di posta elettronica dell'8 giugno 2021 (protocollo DIPE 2907 del 9 giugno 2021), il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2021 (protocollo DIPE 5433 dell'11 ottobre 2021);
Vista la Convenzione RFI-ENAC-SAVE del 21 maggio 2021, avente ad oggetto la realizzazione del collegamento ferroviario fra la linea storica Venezia-Trieste e l'aeroporto internazionale di Venezia «Marco Polo», ed in particolare l'art. 4 (impegni di ENAC), lettera c., con la quale si «autorizza l'inserimento nella scheda A del Contratto di programma ENAC/SAVE il finanziamento di quota parte del citato intervento ferroviario fino a un importo massimo di 50 (cinquanta) milioni di euro a copertura della quota eccedente il finanziamento proveniente dal Contratto di Programma RFI-MIT», ed il successivo art. 6 (quadro economico e CVI) nel quale e' previsto che «50.000.000 di euro» sono «finanziati da SAVE» (per una percentuale pari al 10,526% del costo a vita intera, di seguito CVI, fissato in 475 milioni di euro);
Vista la nota n. 7488 del 18 ottobre 2021 (protocollo DIPE 5596 del 19 ottobre 2021) con la quale il MIMS ha condiviso delle precisazioni relativamente alla procedura di approvazione, proposte dal DIPE con nota DIPE n. 5408 del 6 ottobre 2021;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e, in particolare, che: sotto l'aspetto tecnico e procedurale
1. con la delibera CIPE n. 69 del 2005 questo Comitato ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 - con le prescrizioni proposte dal MIT - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Collegamento ferroviario con l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia», risultando perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera;
2. il progetto preliminare approvato prevedeva la realizzazione del collegamento a doppio binario tra la linea storica Venezia-Trieste e l'aeroporto di Venezia mediante la realizzazione di un raccordo ferroviario verso Trieste, oltre a quello verso Venezia;
3. in particolare il progetto preliminare prevedeva:
3.1. uno sviluppo complessivo di 6,85 km a doppio binario elettrificato, compresi i bivi a raso ed il raccordo verso Trieste;
3.2. l'attraversamento del fiume Dese con un ponte a doppio binario;
3.3. una fermata in corrispondenza dello stadio di cui era prevista la costruzione, con un terzo binario di precedenza dedicato al servizio dei treni speciali per i tifosi;
3.4. gli apparati centrali elettrici a itinerari (ACEI), telecomandati della stazione, delle fermate e dei bivi;
3.5. l'inserimento della nuova linea sotto il sistema di comando e controllo (SCC) di Mestre e l'adeguamento al servizio di controllo della marcia del treno (SCMT);
3.6. una galleria artificiale di lunghezza pari a 1,3 km per il passaggio sotto la strada statale, di seguito S.S. 14 «della Venezia Giulia», e per la realizzazione della stazione «Aeroporto» sotto il sedime aeroportuale;
3.7. la stazione interrata «Aeroporto» di testa, con 4 binari, dotati di marciapiedi della lunghezza utile di 250 m, realizzati circa 11 m al di sotto del piano medio di campagna e con impalcato di copertura carrabile, concepito in relazione alle specifiche fornite da Save S.p.a., gestore dell'aeroporto;
4. nel 2014 e nel 2015, in seguito alla sottoscrizione della «Lettera di intenti per il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Tessera e la rete nazionale», tra MIT e Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. del 26 agosto 2014, RFI ha sviluppato degli studi di adeguamento degli interventi gia' previsti in precedenza sui tre scali identificando, per il collegamento in esame, una soluzione progettuale passante, coerente con le indicazioni di cui alla sopramenzionata Lettera di intenti del 2014;
5. nel mese di marzo 2016 e' stato sottoscritto il primo Protocollo di intesa tra RFI e Save S.p.a. al fine di coordinare le attivita' di progettazione e di realizzazione della soluzione passante, definita nell'ambito dello studio di fattibilita' trasmesso al MIT, con gli scenari di realizzazione del «Master plan aeroportuale»;
6. successivamente l'accordo e' stato esteso anche all'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito Enac, attraverso la stipula di un secondo Protocollo di intesa nel mese di gennaio 2017;
7. il progetto definitivo e' stato pertanto sviluppato nel corso del 2017 e del 2018, partendo dal progetto preliminare approvato nel 2005, integrato con i contenuti dello studio di fattibilita' trasmesso al MIT nel 2015, con la modifica della parte interrata del suddetto progetto preliminare;
8. i principali elementi di novita' del progetto definitivo rispetto al progetto approvato nel 2005 sono i seguenti:
8.1. scelta di un tracciato diverso nella parte terminale in galleria dell'intervento nell'area aeroportuale, caratterizzata da una soluzione cosiddetta «a cappio» in sostituzione della soluzione del progetto preliminare che prevedeva una stazione di testa;
8.2. realizzazione di una stazione interrata passante che consentira' di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal e di ottimizzare la gestione della circolazione nell'ambito del nodo di Venezia-Mestre;
8.3. modifica dell'attraversamento del fiume Dese in corrispondenza del borgo di «Ca' Litomarino», a seguito delle osservazioni dell'autorita' di bacino sull'angolo di attraversamento del fiume medesimo e delle maggiori distanze minime applicabili con un progetto di tipo ferroviario ad alta velocita', diverso da quello previsto nel progetto preliminare;
9. in particolare, dalla progressiva chilometrica, di seguito PK, 3+560 la soluzione del progetto definitivo prevede l'imbocco di un lungo tratto in galleria artificiale mentre la soluzione del progetto preliminare prevedeva prima la fermata «Stadio» all'aperto e poi l'inizio della galleria artificiale;
10. da questo punto in poi i due progetti hanno un tracciato sostanzialmente diverso rispetto al territorio e un'estensione anch'essa molto differente, posto che il progetto definitivo prevede il sottopassaggio sotto il raccordo autostradale e un tracciato con una soluzione «a cappio» di sviluppo pari a 3.375 m., mentre il tracciato della soluzione del progetto preliminare aveva un'estensione di circa 2.204 m. e interferiva con la rotatoria tra via Triestina e raccordo autostradale;
11. anche la soluzione adottata per la stazione «Aeroporto» e' diversa tra i due progetti, con stazione passante interrata, con tracciato a forma di «cappio» ma parzialmente scoperta per la soluzione del progetto definitivo e stazione di testa interrata per il progetto preliminare del 2005;
12. per contro le finalita' dell'intervento e la funzionalita' dell'opera sono rimasti pressoche' invariati nel passaggio dal livello preliminare a quello definitivo;
13. il collegamento ferroviario e' quindi a doppio binario per l'intera estensione tra la linea storica e l'aeroporto mentre diventa a binario unico nella parte di galleria artificiale del cosiddetto «cappio» dove e' situata la stazione «Aeroporto»;
14. i collegamenti con la linea storica Venezia-Trieste sono a doppio binario lato Venezia e a singolo binario lato Trieste;
15. il progetto definitivo e' stato trasmesso da RFI al MIT con nota n. 562 dell'8 giugno 2020;
16. la consegna del progetto definitivo a tutte le amministrazioni interessate e' stata completata il 18 giugno 2020 ed e' stata data comunicazione al MIT con la nota n. AGCN.VP.46643.20.U del 24 giugno 2020;
17. il 30 giugno 2020 si e' tenuta la Conferenza di servizi istruttoria senza che siano state registrate opposizioni all'opera sul tracciato attuale;
18. il 30 giugno 2020 sono stati pubblicati gli avvisi di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilita' sui quotidiani a diffusione nazionale «La Repubblica» e a diffusione locale «Il Gazzettino», edizione di Venezia;
19. a partire dalla stessa data e per il periodo previsto dalla legge gli elaborati progettuali sono stati depositati per consultazione presso il Comune di Venezia e presso la sede di Venezia di RFI;
20. il MIC - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con nota n. 5648 del 10 agosto 2020;
21. La Regione del Veneto - Dipartimento area tutela e sviluppo del territorio - Direzione ambiente, con decreto n. 945, del 23 novembre 2020, ha preso atto del parere favorevole di compatibilita' ambientale, con prescrizioni e condizioni, del Comitato tecnico regionale VIA, espresso con parere n. 131 del 4 novembre 2020;
22. la Regione del Veneto, con delibera della Giunta regionale n. 89 del 2 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla intesa sulla localizzazione urbanistica dell'opera;
23. il MIC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, per il Comune di Venezia e Laguna si e' espresso con nota n. 2475 del 18 febbraio 2021;
24. hanno espresso pareri, tra gli altri, il Comune di Venezia, la Citta' metropolitana di Venezia, l'Autorita' di bacino distrettuale Alpi orientali, Concessioni autostradali venete CAV S.p.a.;
25. il MIMS propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;
26. la documentazione progettuale include gli elaborati relativi alle espropriazioni e alla individuazione e al superamento delle interferenze; sotto l'aspetto attuativo
1. il soggetto aggiudicatore e' confermato in RFI;
2. il CUP dell'opera e' J51H03000170001;
3. la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo, ferma restando la possibilita' di ricorrere all'appalto integrato in deroga, ai sensi del decreto-legge n. 76 del 2020;
4. il cronoprogramma dell'opera prevede l'attivazione del servizio della fermata «Aeroporto» entro il mese di dicembre 2025, pochi mesi prima dell'avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, mentre il completamento delle opere non strettamente funzionali e' previsto entro il 2026; sotto l'aspetto economico-finanziario
1. il CVI dell'intervento in esame, quale risulta dal progetto definitivo presentato dal proponente, e' quantificato in 475.000.000 di euro, con un incremento di 251.080.000 euro rispetto al costo del progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2005;
2. la tabella seguente riepiloga l'evoluzione dei costi fra il progetto preliminare e il progetto definitivo:

(importo in milioni di euro)
===================================================================== | | |  Progetto | | | | Progetto |definitivo Rif.| | | | preliminare | relazione | | | Linea ferroviaria | (Rif. delibera | istruttoria |Incremento di | |per aeroporto Marco| CIPE n. |MIMS - All. 11 | costo su | | Polo  | 69/2005)  |Pareri pag. 59)| singole voci | +===================+================+===============+==============+ |Lavorazioni |  172,24 |  309,80| +137,56| +-------------------+----------------+---------------+--------------+ |Oneri per la |importo incluso | | | |sicurezzza | in lavorazioni | 15,00| +15,00| +-------------------+----------------+---------------+--------------+ |Maggiori oneri e/o | | | | |attivita' di | |importo incluso| | |progettazione | | in lavorazioni| | |richiesti in sede | | nel progetto| | |istruttoria | 3,92 | definitivo| -3,92| +-------------------+----------------+---------------+--------------+ |Somme a | | | | |disposizione |  47,76 | 144,10| +96,34| +-------------------+----------------+---------------+--------------+ |Progettazione | importo non | | | |esecutiva | previsto | 6,10| +6,10| +-------------------+----------------+---------------+--------------+ |Costo opera | 223,92 | 475,00| +251,08| +-------------------+----------------+---------------+--------------+

3. l'incremento del costo e' dovuto a:
3.1. incremento dei prezzi delle opere ferroviarie intervenuto nel periodo 2003-2018;
3.2. intervenuta normativa sulla gestione delle terre da scavo;
3.3. nuove opere legate alle diverse soluzioni progettuali, soprattutto nel tratto dalla PK 3+560 a fine intervento, interamente in galleria artificiale, caratterizzato da una maggiore estensione con presenza, come previsto dalle attuali norme, di uscite di sicurezza, di cui una anche carrabile;
3.4. norme tecniche cambiate, nuovi rilievi di dettaglio a scala maggiore effettuati da Italferr S.p.a., nuove velocita' di progetto e una infrastruttura ferroviaria adatta sia per treni del trasporto pubblico locale che ad alta velocita';
3.5. una lunghezza maggiore di circa 1,5 km, passando da circa 7 km (6,85 km con viadotto sul fiume Dese di 0,798 km e gallerie per 1,3 km) a 8,34 km (3,13 km in rilevato, 0,95 km in trincea, 0,54 km di viadotto sul fiume Dese e 3,72 km in galleria artificiale) con conseguente tratto in galleria piu' lungo;
3.6. incrementi sulle somme a disposizione indotti dai punti precedenti;
4. sulla base delle prescrizioni effettuate dagli organi istituzionali competenti e da valutazioni specifiche condotte dal proponente sono stati determinati in 3,97 milioni di euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o attivita' di progettazione richiesti in sede istruttoria;
5. detto costo aggiuntivo e' stato assorbito da un'analoga riduzione dell'importo della voce imprevisti nelle somme a disposizione, importo che passa da 34.000.000 euro a 30.030.000 euro;
6. pertanto il costo complessivo dell'intervento e' pari a 475.000.000 euro;
7. la copertura finanziaria del costo dell'intervento e' la seguente:

===========================================================
| Fonte di finanziamento | Importo (in euro) |
+===========================+=============================+
|Contratto di programma | |
|2017-2021 - parte | |
|investimenti | 425.000.000,00|
+---------------------------+-----------------------------+
|Convenzione RFI-ENAC-SAVE | 50.000.000,00|
+---------------------------+-----------------------------+
|Totale | 475.000.000,00|
+---------------------------+-----------------------------+

8. il piano di spesa dell'intervento previsto nella documentazione trasmessa risulta essere il seguente:

=================================================
| Anno di riferimento |  Importo in euro |
+=======================+=======================+
| fino al 2019 | 10.851.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2020 | 290.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2021 | 708.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2022 | 15.488.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2023 | 94.959.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2024 | 108.370.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2025 | 154.556.000|
+-----------------------+-----------------------+
| 2026 | 89.818.000|
+-----------------------+-----------------------+
| totale | 475.040.000|
+-----------------------+-----------------------+

Considerato che l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di programma 2017-2021, sul quale questo Comitato si e' espresso con la delibera n. 45 del 27 luglio 2021, in corso di registrazione, riporta il costo complessivo di 475 milioni di euro;
Considerato che il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera CIPE n. 69 del 2005, registrata il 21 novembre 2005, e' scaduto il 21 novembre 2012;
Considerato che in caso di vincolo preordinato all'esproprio scaduto, questo Comitato puo' disporre motivatamente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulle parti del progetto preliminare gia' approvate e che restano invariate anche nell'attuale proposta progettuale, mentre deve approvare ai sensi dell'art. 167, comma 5, c.d. definitivo diretto, le parti nuove non oggetto di precedente approvazione con il progetto preliminare e, pertanto, su queste ultime dovranno essere apposti per la prima volta sia la dichiarazione di pubblica utilita' che il vincolo preordinato all'esproprio, non potendosi quindi ipotizzare in questo caso la fattispecie della reiterazione;
Considerato che l'interesse per la realizzazione dell'opera e' ancora attuale e la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio interessa quelle parti dell'intervento che non hanno subito variazioni sostanziali rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2005;
Considerato che ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
1. non era stato precedentemente possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti;
2. si tratta della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
3. ulteriori costi per l'acquisizione delle aree rispetto a quanto previsto a tale scopo nelle somme a disposizione saranno posti a carico del soggetto aggiudicatore RFI;
4. ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio la Regione ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione di cui al comma 5 dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, in Conferenza di servizi;
5. in merito alle conseguenze del passaggio delle aree vincolate a «zona bianca» a seguito della scadenza del vincolo preordinato all'esproprio nel 2012, dall'esame della cartografia urbanistica disponibile sul sito informatico del Comune di Venezia, e' emerso che non risultano atti di trasformazione urbanistica, approvati dal 2012 al 2018, che abbiano interessato aree sulle quali era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio con l'approvazione del progetto preliminare con la delibera CIPE n. 69 del 2005;
6. permane l'interesse anche della Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera;
Considerato il dibattito svoltosi durante la riunione preparatoria di questo Comitato del 28 maggio 2021, nel corso della quale:
1. il MITE si e' espresso sulla validita' della procedura di VIA regionale effettuata sul progetto definitivo;
2. il MIC ha dichiarato che all'altezza del borgo di «Ca' Litomarino», e della doppia ansa del fiume Dese, il progetto definitivo differisce da quello preliminare, allontanandosi di 60 metri dall'asse autostradale A27, interferendo con il borgo di «Ca' Litomarino», comportandone la parziale demolizione, pur essendo un sito tipico esempio di architettura rurale tradizionale veneta dei territori di bonifica, di rilevantissimo interesse ambientale e paesaggistico, sebbene non vi siano tutele specifiche sugli edifici del borgo di «Ca' Litomarino», se non una tutela ope legis, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c., del decreto legislativo n. 42 del 2004 e ha chiesto la preservazione del borgo dalla demolizione;
3. il MIMS ha precisato che per l'attraversamento del fiume Dese vicino al borgo di «Ca' Litomarino» sono presenti vincoli imposti dalla Autorita' di bacino che prescrivono l'attraversamento in ortogonale del fiume Dese proprio nelle adiacenze del borgo, e che hanno dunque determinato lo spostamento del tracciato rispetto al progetto preliminare e la definizione di un progetto per il ponte con il minore impatto possibile sul paesaggio (l'attuale ponte infatti risulta essere piu' basso e piu' corto di quello ipotizzato nel progetto preliminare e conseguentemente un suo spostamento determinerebbe un ulteriore incremento di costi, necessitando di un ponte piu' alto e piu' lungo per attraversare all'altezza della doppia ansa il fiume Dese);
4. il MIMS ha segnalato che e' necessario realizzare l'opera nei tempi previsti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;
5. il MIMS e la Regione del Veneto hanno sottolineato che e' stato assunto uno specifico impegno del Governo italiano e del soggetto attuatore RFI, nei confronti del Comitato olimpico, di garantire che l'opera sara' realizzata nei tempi utili allo svolgimento delle citate Olimpiadi invernali;
6. il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri - segretario del CIPESS - ha chiesto, a seguito dell'emergere delle posizioni divergenti di MIMS e MIC, che venisse ricercata una soluzione che contemperi i diversi interessi rappresentati, coinvolgendo anche tutti i tecnici interessati nella questione del borgo di «Ca' Litomarino», nonche' di trovare una soluzione nel rispetto dei tempi imposti per l'apertura dell'opera entro la data di avvio delle Olimpiadi;
Considerato che, con riferimento all'attraversamento del fiume Dese e del borgo di «Ca' Litomarino», la riunione preparatoria di questo Comitato si e' conclusa con l'indicazione di convocare riunioni tecniche al fine di contemperare i diversi interessi rappresentati delle amministrazioni coinvolte, in particolare per salvaguardare il piu' possibile il borgo, nel rispetto degli altri interessi anche pubblici in essere;
Considerato che per contemperare i diversi interessi presenti relativamente all'attraversamento dell'ansa del fiume Dese e del borgo di «Ca' Litomarino», sono state svolte delle riunioni tecniche fra Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, MIMS, MIC, Regione del Veneto, RFI, e Italferr S.p.a., come richiesto durante la riunione preparatoria del CIPESS del 28 maggio 2021, tenendo conto delle esigenze di tutela indicate dal MIC, degli interessi dei proprietari dei fabbricati, oltre che delle prescrizioni dell'Autorita' di bacino, degli aspetti di sicurezza, della normativa tecnica, idraulica, costruttiva, architettonica e paesaggistica, della tempistica di realizzazione dell'opera, nonche' dei vincoli esistenti;
Vista la nota n. 4569 del 5 giugno 2021 con la quale il MIMS ha svolto un supplemento di istruttoria al fine di proporre «ulteriori soluzioni di mitigazione dell'impatto» sull'attraversamento del borgo di «Ca' Litomarino» ed ha, pertanto, formulato ulteriori proposte in merito alla criticita' emersa durante la riunione preparatoria del CIPESS 28 maggio 2021, sull'attraversamento del fiume Dese e sull'interessamento conseguente del borgo stesso;
Vista la nota n. 19239 del 7 giugno 2021, con la quale il MIC - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - non ritenendo soddisfacenti le «ulteriori soluzioni di mitigazione dell'impatto» proposte dal MIMS per l'attraversamento del borgo di «Ca' Litomarino», ha formulato specifiche prescrizioni in merito alla scelta del tracciato nei pressi dell'attraversamento del fiume Dese e alla tipologia di soluzione per l'attraversamento dello stesso e del borgo di «Ca' Litomarino»;
Vista la successiva nota n. 4643 dell'8 giugno 2021, con la quale il MIMS, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti con RFI e Italferr S.p.a., ha presentato una modifica alla proposta, che in sintesi prevede che:
1. gli immobili al limite della fascia di protezione rispetto all'infrastruttura ferroviaria di cui si valutava di non procedere con la demolizione risultavano pari a n. 3, aggiuntivi rispetto a quelli di cui la precedente proposta gia' prevedeva la preservazione, per un totale di 7 unita' immobiliari preservate (5 abitative e 2 pertinenze);
2. la fascia di interesse dell'opera restava la stessa ma piu' ravvicinata rispetto all'autostrada nel tratto di attraversamento del borgo di «Ca' Litomarino», al fine di ridurre l'impatto sul borgo e di minimizzare l'impatto paesaggistico del ponte sul fiume Dese, che in altre ipotesi di tracciato avrebbe determinato un forte incremento delle arcate e delle altezze, con maggiore impatto paesaggistico;
3. in fase di progettazione esecutiva, oltre a verificare puntualmente la posizione e le relative distanze, Italferr S.p.a. avrebbe dovuto rivedere il tracciato della viabilita' di servizio posta nelle immediate vicinanze della bretella ferroviaria, per ridurre l'impatto sul borgo di «Ca' Litomarino»;
4. in fase di progettazione esecutiva Italferr S.p.a. avrebbe configurato un adeguamento alla viabilita' oggi esistente, quanto meno nell'innesto su via Litomarino, per la necessita' di dover raccordare tale primo tratto con il resto della viabilita' di progetto, con conseguente inserimento di un flesso che, seppur per un breve tratto, avrebbe interessato la fascia di rispetto autostradale con conseguente deroga alla normativa tecnica e di sicurezza;
5. la progettazione esecutiva avrebbe dovuto in ogni caso garantire il futuro sviluppo di una eventuale strada complanare di collegamento con il futuro stadio di calcio della squadra della citta' di Venezia;
6. le prescrizioni del MIC precedenti la riunione preparatoria del CIPESS del 28 maggio 2021 siano tutte recepite, e siano ora aggiunte le successive n. 3 prescrizioni proposte con la nota n. 19239 del 7 giugno 2021 per venire incontro alle richieste manifestate dal MIC sulla versione definitiva del progetto in argomento presentata durante la seduta preparatoria;
Considerato che il CUP dell'opera e' J51H03000170001 e che lo stesso risulta attivo;
Considerato il dibattito svolto durante la seduta di questo Comitato del 9 giugno 2021 ed in particolare che:
1. la vice-Ministra del MIMS, a seguito dell'istruttoria approfondita svolta dalle strutture del medesimo MIMS e di RFI e Italferr S.p.a., ha:
1.1. precisato che sono state accolte molte delle richieste avanzate dal MIC negli ultimi giorni, pur nel mantenimento dell'opera negli ambiti del progetto definitivo gia' proposto;
1.2. proposto, considerando il lungo e persistente sforzo di tutte le amministrazioni e strutture coinvolte, di contemperare tutti gli interessi coinvolti, di tenere in considerazione nella progettazione esecutiva:
1.2.1. i criteri progettuali paesaggistici e naturalistici di attraversamento del fiume Dese;
1.2.2. di preservare al massimo gli immobili del borgo di «Ca' Litomarino», anche ad esempio, non costruendo le barriere antirumore sul viadotto che determinerebbero la necessita' di abbattere alcuni edifici;
1.2.3. di salvaguardare tre immobili aggiuntivi del borgo di «Ca' Litomarino», rispetto a quelli per i quali era gia' previsto non fossero oggetto di demolizione;
1.2.4. di ridurre al massimo l'impatto sul borgo di «Ca' Litomarino», anche attraverso una modifica della viabilita' di cantiere;
1.2.5. di accettare le altre prescrizioni del MITE e del MIC, sulla qualita' progettuale delle opere interessanti l'attraversamento del fiume Dese e del borgo di «Ca' Litomarino»;
1.2.6. di adottare le tecniche previste dall'ingegneria naturalistica;
2. la Regione del Veneto, preso atto delle criticita' emerse nella seduta di questo Comitato del 9 giugno 2021 ha ribadito l'urgenza di addivenire rapidamente ad una decisione e che l'opera e' strategica, ed essenziale anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, auspicando che i due ministeri trovino presto una soluzione al fine di evitare il mancato rispetto dei tempi e un eventuale ulteriore aumento dei costi;
3. il Sottosegretario di Stato al MIC ha richiamato la necessita' di approvare il progetto definitivo e di portare la delibera in firma direttamente alla successiva seduta di questo Comitato anche per evitare un ulteriore incremento dei costi di un'opera cosi' importante;
4. il Sottosegretario di Stato, segretario del CIPESS, ha dichiarato di auspicare una pronta risoluzione della questione, contemperando i vari interessi definendo, comunque, una soluzione progettuale condivisa in tempi rapidi, al fine di poter portare in firma la delibera di approvazione del progetto definitivo alla successiva seduta di questo Comitato;
Considerato che in esito alla seduta di questo Comitato del 9 giugno 2021 la originaria proposta di deliberazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' stata trasformata in informativa al Comitato;
Considerato che il MIMS, con nota n. 4863 del 17 giugno 2021, ha comunicato al Ministero della cultura il proprio impegno a far preservare da parte di RFI tre immobili ulteriori dalla demolizione rispetto alla proposta di progetto definitivo sottoposta a questo Comitato per un totale di 7 unita' immobiliari preservate;
Considerato che il MIMS, con nota n. 4889 del 18 giugno 2021 ha trasmesso ulteriori elementi istruttori e allegato documentazione a supporto;
Considerato che con nota n. 27201 del 16 luglio 2021 il MIMS, permanendo il dissenso tra amministrazioni centrali dello Stato, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, di seguito DICA, l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti da parte del Consiglio dei ministri e dell'adozione del provvedimento di compatibilita' paesaggistica;
Considerata la deliberazione del 16 settembre 2021 del Consiglio dei ministri di «fare propria la posizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in merito all'approvazione del progetto definitivo di collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e, per l'effetto, di consentire al CIPESS, nella prossima seduta utile, di approvare il progetto definitivo dell'opera in questione nonche' di emettere il relativo provvedimento di compatibilita' ambientale, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis», comunicata con nota n. 25980 del 17 settembre 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DICA;
Preso atto dell'istruttoria complessiva condotta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e di quella condotta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DICA ai fini dell'adozione del suddetto provvedimento e, in particolare, che:
1. gli studi successivi all'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera CIPE n. 69 del 2005, finalizzati all'adeguamento dell'intervento, hanno reso necessarie delle modifiche inserite nel progetto definitivo che, per tale ragione, e' stato sottoposto ad una nuova procedura di VIA regionale, avviata da RFI con apposita istanza l'8 aprile 2020;
2. il progetto in esame e' volto a realizzare una connessione intermodale tra l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la rete ferroviaria esistente Venezia-Trieste, mediante un nuovo tratto di linea di circa 8 km che potra' essere utilizzato sia da treni a lunga percorrenza che da treni regionali funzionali alle esigenze di mobilita' metropolitana nonche' una nuova stazione interrata, collegata al terminal aeroportuale, che permettera' l'accesso ai treni regionali e interregionali;
3. il progetto preliminare del 2005 prevedeva lo sviluppo del tracciato ferroviario in parallelo a quello dell'esistente raccordo autostradale A27, ad una distanza di circa 35 m, per cui le due infrastrutture risultavano molto prossime l'una all'altra, con conseguenti interferenze strutturali che limitavano la possibilita' di realizzare interventi a supporto, quali stradelli manutentivi e canali di gronda;
4. il progetto definitivo, pur mantenendo lo stesso assetto indicato nel progetto preliminare, prevede un incremento della distanza fra il raccordo autostradale e il tracciato ferroviario, in corrispondenza del fiume Dese, al fine di rispettare le norme tecniche successivamente entrate in vigore e per prevenire possibili interferenze con le future infrastrutture a servizio del nuovo stadio di Venezia;
5. il progetto definitivo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilasciato il 14 gennaio 2020;
6. la Giunta regionale del Veneto con decreto n. 945 del 23 novembre 2020 ha preso atto del parere favorevole di compatibilita' ambientale espresso dal Comitato tecnico regionale VIA sul progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia;
7. il MIT, con nota n. 4982 del 14 luglio 2020, ha convocato per il 30 luglio 2020 una Conferenza di servizi istruttoria nel corso della quale la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna non ha fatto pervenire alcun parere entro i previsti sessanta giorni;
8. sul progetto in esame il Comune di Venezia e la Regione del Veneto hanno rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sia nel corso dello svolgimento della procedura di compatibilita' ambientale sia con nota del Comune di Venezia n. 5446 del 30 luglio 2020 e con la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 2 febbraio 2021;
9. sul progetto definitivo il MIC, con nota del 27 maggio 2021, ha espresso il proprio dissenso nel corso della seduta preliminare di questo Comitato del 28 maggio 2021, ritenendo non accoglibile la soluzione scelta in quanto, in particolare, il tracciato interferisce con il borgo di «Ca' Litomarino», comportando l'abbattimento di un significativo numero di edifici ivi collocati;
10. a seguito dell'espressione di tale parere, sono intercorse due riunioni tecniche fra il MIMS, il MIC e la soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna, oltre a numerose interlocuzioni con RFI e Italferr S.p.a. al fine di tentare di risolvere la criticita', e che tali contatti hanno portato a due approfondimenti tecnici idonei a consentire una riduzione del numero di fabbricati da demolire;
11. in esito a tali incontri il MIC ha confermato quanto richiesto in precedenza e, nello specifico, «che nei pressi del fiume Dese, venga ripristinato quanto piu' possibile il tracciato in coerenza con quanto previsto nel progetto preliminare (...) al fine di garantire la conservazione del nucleo abitativo di Ca' Litomarino» e i caratteri paesaggistici dell'area in questione, limitando al minimo le aree intercluse tra la nuova infrastruttura e quella autostradale esistente;
12. nella riunione istruttoria indetta con nota n. 20715 del 20 luglio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DICA, non e' risultato possibile superare il dissenso rappresentato dal MIC sul progetto in esame;
13. l'intervento in esame permette di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal dell'aeroporto e assicura un'elevata capacita' di trasporto consentendo di raggiungere via treno l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, in coerenza con le direttive europee finalizzate all'incremento del trasporto su ferro;
14. l'opera e' stata inserita nel dossier di candidatura olimpica nell'elenco degli interventi ferroviari funzionali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;
15. risulta necessario rispettare i traguardi definiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in cui l'opera e' inserita come progetto e come investimento per il rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave, da rendicontare alla Commissione europea per il periodo 2020-2026 per 160 milioni di euro;
16. occorre considerare i tempi di attivazione del Piano olimpiadi, secondo il quale l'infrastruttura dovra' essere operativa a dicembre 2025;
17. l'infrastruttura in esame e' fra gli interventi e i programmi considerati prioritari per realizzare la modernizzazione e lo sviluppo del Paese e inserito nell'Allegato «Italia veloce» al Documento di economia e finanza 2020 che indica, quale interesse strategico per il Paese, garantire la resilienza del Sistema nazionale dei trasporti;
18. nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre considerare che il borgo di «Ca' Litomarino» non e' sottoposto a vincoli di tutela culturale previsti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004;
19. dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, dall'altro, nella realizzazione di una infrastruttura di carattere strategico, si ritiene prevalente tale ultimo interesse, condividendo la posizione favorevole all'opera in questione espressa dal MIMS;
Considerato che con nota n. 35949 del 4 ottobre 2021 il Capo di Gabinetto del MIMS ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno, della prima seduta utile di questo Comitato, dell'approvazione del progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e ha trasmesso l'aggiornamento della relazione istruttoria predisposto dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dello stesso ministero, di seguito DGTFE;
Considerato che detto aggiornamento della relazione istruttoria predisposto dalla DGTFE, dopo avere ripercorso sinteticamente l'iter istruttorio del progetto in esame, compresa la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, propone a questo Comitato:
1. la riapprovazione del progetto preliminare, limitatamente alla parte invariata rispetto a quella assentita con la delibera CIPE n. 69 del 2005, ai fini della localizzazione urbanistica e della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 5 e comma 7-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006;
2. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'art. 166 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai fini dell'accertamento della compatibilita' ambientale per la variazione del tracciato conseguente alle prescrizioni di questo Comitato (...) previa valutazione dell'impatto ambientale a cura della Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 167, comma 7, e 182, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dando altresi' seguito all'intesa con il Presidente della Regione del Veneto sulla diversa localizzazione dell'opera, per effetto della variazione del tracciato dell'infrastruttura e per quelle parti di opere ottimizzate e diversamente ubicate rispetto alla soluzione del progetto preliminare, con conseguente assoggettamento degli immobili su cui e' localizzata l'opera al vincolo preordinato all'esproprio, in conformita' all'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
3. di dichiarare la pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 12 del sopracitato decreto Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
4. di autorizzare le procedure di gara e il conseguente avvio dei lavori;
Considerato che ai sensi dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le approvazioni effettuate dal CIPESS sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato;
Considerato in particolare che, diversamente rispetto alla proposta della DGTFE, occorre:
1. reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, ormai scaduto, sulle parti del progetto definitivo non variate rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2005;
2. approvare il progetto definitivo delle suddette parti non variate ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita';
3. approvare il progetto definitivo delle parti in variante rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2006, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita';
Considerata la nota DIPE prot. n. 5408 del 6 ottobre 2021, nella quale e' stata accolta parzialmente la proposta della DGTFE, riformulata come indicato al precedente «Considerato»;
Tenuto conto che, come osservato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della delibera CIPE n. 69 del 2019, le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera, di seguito opere e misure compensative, incidendo sul costo complessivo dell'opera, rappresentano un onere a carico della collettivita' e, dunque, la percentuale del 2 per cento del costo dell'intervento deve intendersi quale limite massimo fissato dal legislatore e non un limite al quale tendere obbligatoriamente per cui, conseguentemente, l'ammontare di tale percentuale deve essere determinata in modo ragionevole, in base all'entita' dell'incidenza, concretamente dimostrabile, dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio;
Preso atto che le opere compensative risultano essere pari a 1,1 milioni di euro, valore ben inferiore al limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Approvazione del progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni dell'Allegato 1 «Prescrizioni» e del successivo punto 5, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, ad eccezione delle parti nuove o modificate rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2005.
1.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni dell'Allegato 1 «Prescrizioni» e del successivo punto 5, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo delle parti in variante localizzativa, e quindi nuove o modificate, rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 69 del 2005, facenti parte dell'intervento collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia.
1.3. Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.4. Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui ai punti 1.1 e 1.2, sono riportate nell'Allegato 1 «Prescrizioni», che forma parte integrante della presente delibera, cosi' come nel successivo punto 5 (punti da 5.1 a 5.5) sono riportate le prescrizioni aggiuntive richieste dal Ministero della cultura e del DIPE (punto 5.6).
1.5. Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 475.000.000 di euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento complessivo di cui ai punti 1.1 e 1.2.
1.6. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al punto 1.5.
1.7. Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento.
1.8. La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
1.9. Prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, il progetto definitivo deve essere adeguato alle prescrizioni e tenere conto delle raccomandazioni e osservazioni contenute nel parere n. 74/2019 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fermo restando il limite di spesa di cui al precedente punto 1.5 e le eventuali modifiche da effettuare necessariamente nelle fasi successive.
2. Compatibilita' ambientale
E' approvato, a seguito della complessiva valutazione e ponderazione degli interessi pubblici coinvolti ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione, del 16 settembre 2021, del Consiglio dei ministri, il provvedimento di compatibilita' ambientale del collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia.
3. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 69 del 2005.
3.1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, e' disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera CIPE n. 69 del 2005, sulle aree e sugli immobili interessati dalla realizzazione del collegamento ferroviario all'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, relativamente alle sole parti non modificate rispetto al progetto preliminare e restando quindi escluse dalla reiterazione le parti non piu' interessate dall'opera.
3.2. Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio reiterato sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri.
4. Aspetti finanziari
4.1. La copertura finanziaria dell'intervento di cui ai punti 1.1 e 1.2, pari a 475.000.000 di euro, e' assicurata da:
4.1.1. per l'importo di 425.000.000 di euro nell'ambito del vigente Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - parte investimenti 2017-2021;
4.1.2. per l'importo di 50.000.000 di euro con finanziamenti SAVE in base all'impegno assunto nella Convenzione RFI - ENAC - SAVE del 21 maggio 2021 di cui alle premesse.
5. Altre disposizioni e prescrizioni
5.1. Garantire la maggiore conservazione possibile del nucleo abitativo del borgo di «Ca' Litomarino» e dei caratteri paesaggistici dell'area in questione.
5.2. La soluzione, per l'attraversamento del fiume Dese, dovra' assicurare, oltre che una struttura di rilevante qualita' formale pensata in funzione del paesaggio, un adeguato approfondimento progettuale per gli aspetti di dettaglio, al fine di garantire un corretto inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico.
5.3. Le sistemazioni delle scarpate dei tratti in rilevato e in trincea dovranno essere effettuate mediante l'adozione di tecniche dell'ingegneria naturalistica.
5.4. Italferr S.p.a. e Rete ferroviaria italiana S.p.a. dovranno ridurre l'impatto sul borgo di «Ca' Litomarino», come meglio specificato nella precedente «presa d'atto», e minimizzare l'impatto paesaggistico del ponte, in base al punto di attraversamento del fiume Dese.
5.5. In fase di progettazione esecutiva, oltre a verificare puntualmente la posizione e le relative distanze, Italferr S.p.a. dovra' rivedere il tracciato della viabilita' di servizio posta nelle immediate vicinanze della bretella ferroviaria, per ridurre l'impatto sul borgo di «Ca' Litomarino».
5.6. Rete ferroviaria italiana S.p.a. provvedera' nel prossimo Contratto di programma - parte investimenti ad inserire fra le coperture finanziarie previste per il progetto, anche i 50 milioni di euro di competenza della societa' SAVE, come previsto nell'ambito della Convenzione del 21 maggio 2021.
5.7. RFI deve aggiornare annualmente entro il 30 giugno di ogni anno il DIPE, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la Regione del Veneto e il Ministero della cultura sullo stato di avanzamento dei lavori al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle amministrazioni competenti e la tempistica di realizzazione dell'intervento in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
6. Disposizioni finali
6.1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
6.2. Il soggetto aggiudicatore Rete ferroviaria italiana S.p.a. provvede, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nell'apposito Allegato - Prescrizioni, come integrate dal precedente punto 5.
6.3. Il medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera CIPE n. 63 del 2003 sopra richiamata.
6.4. Il soggetto aggiudicatore invia, al Ministero della cultura, il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato - Prescrizioni, poste dallo stesso.
6.5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a., soggetto aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare, tramite la trasmissione delle informazioni alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999.
6.6. Ai sensi della delibera CIPE n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
6.7. Ai sensi della delibera CIPE n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
con funzioni di Presidente
Giovannini Il segretario
Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1737
 
Allegato 1

Programma delle infrastrutture strategiche
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia: Approvazione progetto definitivo e reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio. (CUP J51H03000170001)

PRESCRIZIONI

1. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' avvalersi, durante i lavori di scavo, dell'assistenza di un professionista archeologo incaricato, con oneri non a carico di questo Ufficio della Soprintendenza, limitatamente all'area compresa tra i 500 m a nord e i 500 m a sud dell'odierna via Triestina. Il professionista archeologo incaricato dalla committenza dovra' segnalare a questo Ufficio la data di inizio dell'assistenza archeologica, tramite posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni. Qualora l'archeologo incaricato sia coadiuvato sul campo da altri operatori archeologi, dovra' essere data tempestiva comunicazione dei relativi nominativi a questa Soprintendenza. A questo Istituto andra' consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito della Soprintendenza. (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, di seguito ABAP, per il comune di Venezia, Parere n. 0002475-P del 18 febbraio 2021).
2. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' comunicare l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico a questa Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio» onde non incorrere nelle sanzioni penali previste nella Parte quarta del citato Codice, che potra' comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela, anche ai sensi dell'art. 25 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici». (Soprintendenza ABAP per il comune di Venezia, Parere n. 0002475-P del 18 febbraio 2021).
3. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»- , e successive modificazioni ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovra' essere inviato anche al Comando militare territoriale competente per territorio. (Ministero della Difesa - MO.TRA., Nota prot. n. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.05271.24-07-2020).
4. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 1 46/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 kV (Ministero della Difesa - MO.TRA., Nota prot. n. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.05271.24-07-2020).
5. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' osservare quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m (Ministero della difesa - MO.TRA., Nota prot. n. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.05271.24-07-2020).
6. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' osservare il citato decreto legislativo n. 42 del 2004 con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare (Ministero della difesa - MO.TRA., Nota prot. n. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.05271.24-07-2020).
7. Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa amministrazione il proponente dovra' sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente ed al Comando militare territoriale competente per territorio per tutti gli incombenti di legge. (Ministero della difesa - MO.TRA., Nota prot. n. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.05271.24-07-2020).
8. I lavori dovranno essere realizzati come da documentazione progettuale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni del Comando per le operazioni in rete in quanto, nell'area interessata dai lavori in oggetto, risulta la presenza dei seguenti collegamenti ottici: due coppie di f.o. cedute in DUI all'A.D. dalla Societa' Fastweb. La prima coppia (Contratto n. 9603 di Rep. del 3 ottobre 2008) relativa al collegamento in SDH tra il Comando Rgt. Lagunari situato presso la Caserma «Matter» in localita' Mestre (VE) e la 113 Squadriglia Radar di Lame di Concordia (VE); la seconda coppia (Contratto n. 10072 di Rep. del 27 dicembre 2011) e' relativa al collegamento in DWDM tra il 5° Rgt. Artiglieria situato presso la caserma «Capito'» in localita' Portogruaro (VE) e il 32° Rgt. Trasmissioni situato presso la caserma Pierobon di Padova. Tali collegamenti insistono lungo la direttrice: S.S. 14 tra la via Alessandria e la via Ca' Zorzi nel Comune di Venezia. Per quanto sopra, l'eventuale sussistenza di interferenze andra' verificata con le proprietarie delle infrastrutture di sottoservizi e, qualora dovessero insorgere delle interferenze, i relativi interventi dovranno essere concordati con il Comando per le operazioni in rete ed effettuati da ditta specializzata in grado di offrire garanzie di intervento e capacita' tecniche operative adeguate. (Ministero difesa - Comando forze operative nord, parere n. 6792 del 2 ottobre 2020).
9. I lavori dovranno essere realizzati come da documentazione progettuale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni Comando legione carabinieri «Veneto» in quanto, l'opera in oggetto va ad interferire con la Stazione carabinieri di Venezia Tessera (Demanio civile), come da riproduzioni fotografiche in allegato (Ministero difesa - Comando forze operative nord, parere n. 6792 del 2 ottobre 2020).
10. Con riferimento alla «Fermata Stadio» e relativa viabilita' le opere previste nel progetto ferroviario siano compatibili con la realizzazione della Fermata Stadio al fine di assicurare il raggiungimento della funzionalita' della fermata stessa (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
11. Il by-pass provvisorio di cantiere sulla bretella autostradale sia realizzato sul lato opposto (a nord della stessa invece che a sud) (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
12. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare, per quanto possibile, la viabilita' di cantiere lontano dai centri abitati, garantendo su via Bosco Costa la transitabilita' temporanea, da e verso Mestre, durante il cantiere delle opere stradali (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
13. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' assicurare la libera e gratuita accessibilita' all'utenza pedonale e ciclabile alla nuova stazione ferroviaria (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
14. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare il sottopasso per l'attraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria storica Venezia-Trieste tra via Altinia e via Bosco Berizzi, all'interno dell'area triangolare interclusa in corrispondenza dello sfiocco del nuovo tracciato ferroviario (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
15. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare i sottopassi viari e ciclopedonali delle intersezioni stradali con i due nuovi bivi ferroviari, ovvero in direzione Venezia e in direzione Trieste. Qualora nel Bivio direzione Venezia cio' non fosse geometricamente possibile, sia realizzato almeno il sottopasso per l'attraversamento ciclopedonale. Ad ogni modo e' da preferirsi la soluzione che renda piu' agevole il transito ciclabile (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
16. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' adeguare il tratto stradale di via Bosco Costa compreso fra il nuovo sottopasso (in sostituzione del cavalcaferrovia previsto) sul bivio in direzione Trieste e via Praello e il tratto di via Altinia compreso tra i nuovi bivi ferroviari e Dese, per quanto possibile, senza introdurre nuove demolizioni ai fabbricati esistenti (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
17. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' garantire il transito di mezzi di soccorso, di mezzi d'opera e agricoli con adeguate sezioni e altezze utili sui nuovi manufatti viari, a superamento della nuova linea ferroviaria (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
18. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare nell'ambito del Piano risanamento acustico, di seguito PRA, di RFI delle barriere fono- assorbenti, compatibili con il paesaggio, nel tratto storico Venezia-Trieste, in corrispondenza dei centri abitati in prossimita' di via Pialoi e di via Bosco Berizzi/via Altinia (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
19. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare un sottopasso per il collegamento ciclopedonale tra le due aree abitate situate a nord e a sud della linea storica Venezia-Trieste in corrispondenza dell'area interclusa tra le due nuove bretelle ferroviarie di progetto (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
20. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' assicurare per quanto possibile i collegamenti ciclabili sul territorio a ridosso delle aree interessate dal progetto ferroviario (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
21. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' realizzare gli impianti di illuminazione lungo la via Bosco Costa e lungo tutti i percorsi ciclopedonali (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
22. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' prevedere una compatibilizzazione tra le progettualita' esistenti (Piste ciclabili) nel comune di Venezia con l'intervento ferroviario (Regione Veneto DGR n. 89 del 2 febbraio 2021).
23. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' presentare una modellizzazione geologica secondo l'Allegato B alle NTA del PAT del Comune di Venezia, che permetta la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici del territorio, al fine di caratterizzare al meglio la natura dei depositi, definendone le caratteristiche geometriche e geotecniche (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
24. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' presentare una relazione che indichi gli accorgimenti progettuali tesi ad ottimizzare le fasi costruttive dei manufatti in rapporto alle problematiche connesse con la presenza delle falde acquifere e le eventuali venute d'acqua in prossimita' degli strati piu' sabbiosi, con particolare riguardo ai fenomeni di sifonamento e di sollevamento del fondo, alla possibile presenza di sacche di gas metano, al tema della subsidenza cui tutta la zona e' interessata, nonche' alla stabilita' del rilevato in ordine ai cedimenti conseguenti alla compressibilita' del terreno. Nella relazione dovranno essere anche riportate le verifiche sull'aggressivita' sui calcestruzzi anche in corrispondenza dei sondaggi effettuati in prossimita' dell'area di gronda lagunare prospicienti all'aeroporto, tenendo conto di tutti i parametri analitici presenti nelle acque salmastre-lagunari e le necessarie mitigazioni necessarie ad evitare la messa in comunicazione delle falde o l'interruzione delle stesse. Nella stessa relazione siano studiati anche i fenomeni di subsidenza ed intrusione salina (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
25. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' presentare un documento che descriva lo specifico campo prove, da eseguirsi nell'area prima di effettuare i lavori, ove testare la tecnologia di jet grouting prescelta per la realizzazione del tratto in sotterraneo, anche al fine della valutazione dell'effetto inquinante che puo' generarsi (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
26. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' prevedere idonee procedure per la mitigazione degli impatti generati dalle emissioni di polvere e per prevenire incidenti tali da provocare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici durante le attivita' di costruzione (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
27. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera prevedere un sistema di adeguata capacita' per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche dei piazzali di cantiere (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
28. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' prevedere una vasca per la sedimentazione dei materiali in sospensione ed una vasca per la disoleazione prima dello scarico delle acque di piazzale nell'area dove sono installati i magazzini, le officine e gli impianti di lavaggio dei mezzi e di distribuzione del carburante (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
29. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera prevedere delle vasche di calma per l'abbattimento dei solidi sospesi delle acque emunte durante i lavori di scavo, prima del loro recapito nelle acque superficiali (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
30. Relativamente alla gestione delle acque nere prodotte dai cantieri, le modalita' siano specificate in una relazione tecnica in cui sia data evidenza del rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «T.U ambiente» e Piano di tutela delle acque). Tali indicazioni dovranno essere inserite nel capitolato d'appalto (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
31. In caso di presenza di evidente ventosita', dovranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, e/o dovra' essere aumentata la frequenza di bagnatura (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
32. Dovra' essere previsto un piano d'intervento per prevenire incidenti tali da indurre fenomeni di inquinamento di corpi idrici durante le attivita' di costruzione, tenendo anche conto della possibilita' di eventi meteorologici avversi (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
33. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' dare evidenza della realizzazione di adeguate mitigazioni in accordo con il Comune di Venezia, mediante una viabilita' complanare di cantiere lungo il tracciato ferroviario parallelo alla bretella autostradale, con accesso diretto alla viabilita' autostradale, anche a tutela della mobilita' privata (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
34. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' dare evidenza della previsione del riutilizzo di parte delle terre scavate per realizzare i collegamenti ciclabili richiesti oppure per opere di mitigazione ambientale (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
35. Dovra' essere attivato, in fase di cantiere, un sistema di monitoraggio del traffico indotto dai mezzi di cantiere e dalle deviazioni temporanee, per poter intervenire tempestivamente in caso di situazioni critiche anche attraverso rimodulazioni degli orari delle attivita' lavorative che permettano di generare flussi di cantiere al di fuori degli orari di punta del traffico stradale. Prima dell'avvio dei cantieri dovra' essere effettuato un monitoraggio del traffico, da prevedersi almeno nei due nodi corrispondenti alle intersezioni a rotatoria lungo la S.S. 14, maggiormente interessati dal futuro traffico di cantiere, oltre che in ulteriori massimi tre nodi, scelti di concerto con l'amministrazione comunale tra quelli ritenuti piu' significativi. Le misurazioni dovranno consentire l'acquisizione del numero e della composizione del traffico, sia nei giorni feriali che festivi. Le stesse misurazioni dovranno essere ripetute ad avvenuto avvio dei cantieri, durante la fase di piena operativita' dei lavori, per valutare l'impatto degli stessi nella rete viabile ed attivare opportuni accorgimenti per mitigare, ove possibile, i picchi di traffico nelle ore di punta. Si ritiene altresi' opportuno che siano approntate delle procedure di presidio e controllo delle deviazioni temporanee e di alcuni punti significativi della rete, per la segnalazione agli enti competenti di possibili situazioni critiche, anche considerata l'importanza della rete stradale interferita (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
36. Nella fase di sviluppo del progetto esecutivo dovra' essere predisposta idonea procedura intesa a individuare le adeguate misure da adottare in caso di interruzione della linea in corrispondenza dei tratti a binario unico (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
37. Concordare, nella fase di sviluppo del progetto esecutivo, con la Regione del Veneto o altro soggetto da essa individuato un modello di esercizio coerente con le attuali pattuizioni contrattuali relative al servizio ferroviario regionale. Tale modello dovra' tenere in considerazione l'influenza del traffico merci prendendo in considerazione uno scenario d'esercizio su una rete infrastrutturale ove non sia attiva la linea dei bivi (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
38. Sulla base delle valutazioni sviluppate nel parere ambientale nel capitolo «terre e rocce», il progetto esecutivo dovra' contenere le modalita' operative di intervento in tutte le aree in cui si prevede che i materiali siano riutilizzati, specificando in particolare i volumi di materiale da conferire nel sito Ace Gas (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
39. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 dovra' essere integrato, prevedendo l'impiego dei sottoprodotti di cantiere per la realizzazione dei collegamenti viari e ciclabili e le opere di mitigazione ambientale previste dal progetto definitivo e/o oggetto delle presenti prescrizioni (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
40. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' presentare una descrizione dettagliata delle modalita' esecutive di utilizzo della tecnica di trattamento a calce (con riferimento a norme tecniche nazionali e internazionali) in tutti gli ambiti in cui ne e' previsto l'utilizzo nel progetto e le misure precauzionali messe in atto ai fini di evitare i possibili impatti sulle matrici aria, suolo e acque. In particolare il proponente dovra' fare riferimento a quanto riportato nelle «Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)» emanate dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA) predisponendo una procedura di gestione delle operazioni che descriva i seguenti aspetti:
40.1. Attrezzature utilizzate;
40.2. Preparazione del materiale da trattare;
40.3. Spandimento del legante;
40.4. Miscelazione;
40.5. Modalita' di esecuzione;
40.6. Trasporto nel sito di utilizzo;
40.7. Stesa;
40.8. Compattazione;
40.9. Controlli da effettuare sul materiale;
40.10. Misure per la mitigazione degli effetti sulla qualita' dell'aria;
40.11. Misure per la mitigazione degli effetti sulla qualita' delle acque;
40.12. Prevenzione del dilavamento della calce dal piano di posa in caso di forte pioggia;
40.13. Prevenzione del dilavamento della calce dal piano di posa in presenza di acque sotterrane con soggiacenza prossima al piano campagna;
40.14. Prevenzione della percolazione all'interno del rilevato;
40.15. Acque prodotte dall'uso dei nebulizzatori;
40.16. Prevenzione del rilascio accidentale di calce in corpi idrici;
40.17. Controlli e registrazioni;
40.18. Monitoraggio delle condizioni Meteo: rilievo anemometri e pluviometrici;
40.19. Verifica della permeabilita' del rilevato;
(Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
41. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attivita' di cantiere, la ditta dovra' prevedere l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali, con standard qualitativo minimo di omologazione euro 5 e STAGE IV. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi si dovranno preferire mezzi di ultima classe euro con i fattori di emissione piu' bassi (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
42. Dovra' essere fornita una descrizione dettagliata del metodo di calcolo utilizzato per la stima dei livelli sonori generati dal transito dei convogli ferroviari sul ponte del fiume Dese, indicando in particolare il valore numerico e la modalita' di applicazione dei fattori correttivi applicati per rappresentare la maggiore rumorosita' generata dal transito dei convogli sul ponte rispetto al transito su normale rotaia (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
43. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' dare evidenza di aver adeguato lo studio vibrazionale, sia per la fase di corso d'opera che per la fase di esercizio, facendo riferimento, in quanto ai metodi di valutazione, agli indicatori utilizzati ed ai criteri di valutazione del disturbo, alla versione piu' recente della norma UNI 9614 (2017) «Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo» (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
44. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' dare evidenza, sia per la fase di corso d'opera che per la fase di esercizio, dell'individuazione di tutti i ricettori potenzialmente esposti alle vibrazioni e per ognuno riportare i livelli vibrazionali stimati (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
45. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' dare evidenza dell'individuazione dei ricettori piu' critici da considerare nel Piano di monitoraggio sulla base dei livelli di vibrazione stimati (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
46. Dovra' essere stimato il livello di campo elettromagnetico a radiofrequenza generato dall'insieme degli apparati trasmittenti che saranno installati, dando evidenza del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' previsti dalla vigente normativa (legge n. 36 del 2001, decreto Presidente del Consiglio dei ministri 8/7/2003) rispettivamente in tutte le posizioni nelle quali, in base all'accessibilita' e alla destinazione d'uso, risulteranno applicabili (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
47. Interferenza con il Canale C.U.A.I.: le deviazioni dovranno essere realizzate mediante manufatti con sezione a «U» aventi dimensioni interne di 450x250 cm. In fase di cantierizzazione non dovra' in alcun modo essere interrotto il deflusso dell'acqua all'interno del canale, che dovra' in ogni caso essere protetto da eventuali inquinanti provenienti dalle lavorazioni cantieristiche previste. Dovra' essere prevista una fascia di accessibilita' e manutenibilita' del canale di almeno 4 m (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
48. Interferenza con il collettore Sottodese: dovra' essere garantita la continuita' di transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione. Dovra' essere garantita un'altezza netta dal piano di campagna all'intradosso dal viadotto di almeno 4 m. I plinti di fondazione del viadotto dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 6 m dal ciglio superiore (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
49. Interferenza con il fiume Dese: dovra' essere garantita la continuita' di transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione. Dovra' essere garantita un'altezza netta dalla sommita' arginale all'intradosso dal viadotto di almeno 4 m. I plinti di fondazione del viadotto dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 6 m dal piede arginale (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
50. Interferenza con il collettore Canaletta irrigua: dovranno essere forniti gli elaborati di dettaglio che prevedano, oltre che il corretto dimensionamento del manufatto idraulico in attraversamento della nuova linea ferroviaria, anche la transitabilita' dei mezzi consortili addetti alla manutenzione, nonche' gli accessi per raggiungere il tratto di collettore compreso tra la nuova infrastruttura ferroviaria e la bretella autostradale (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
51. Interferenza con il collettore Cattal: dovranno essere forniti gli elaborati di maggior dettaglio relativi alla deviazione del corso d'acqua in corrispondenza della deviazione dell'Autostrada A27, comprensivi del dimensionamento idraulico della sezione di progetto (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
52. Dovranno essere ricalcolati i volumi di compensazione idraulica, imponendo allo scarico un coefficiente udometrico di 5 L/sec per ettaro (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
53. Dovra' essere approfondito, mediante rilievo quotato, il precorso delle acque meteoriche in uscita dai bacini di laminazione n. V1, V2 e V7 fino al ricettore consortile piu' prossimo, al fine di verificare il corretto deflusso delle acque (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
54. Per gli scarichi nei canali consortili, per i quali dovra' essere presentata specifica istanza di Concessione idraulica:
54.1. gli scarichi dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di porta a vento (clapet) atta ad impedire la risalita delle acque di piena; la sponda dei corsi d'acqua, in corrispondenza dello scarico, dovra' essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
54.2. dovra' essere garantita la continuita' di transito per i mezzi consortili addetti alla manutenzione dei corsi d'acqua;
54.3. i bacini di laminazione (ed eventuali recinzioni) dovranno essere posizionati ad una distanza di 6,00 ml dal ciglio superiore dei corsi d'acqua interessati;
(Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
55. Dovra' essere garantito, anche in fase di cantierizzazione, il regolare deflusso delle acque dei terreni interessati dalla nuova infrastruttura, prevedendo la continuita' dei fossati interessati dal progetto, mediante tombini opportunamente dimensionati o, preferibilmente, mediante la creazione di nuovi fossati di adeguata sezione (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
56. Per i fossati di nuova escavazione, dovranno inoltre essere previsti idonei percorsi per la futura manutenzione degli stessi (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
57. Dare evidenza di utilizzare specie arboree autoctone piu' resistenti alle aggressioni fitopatologiche ed in associazione ad essenze arbustive autoctone, nel rispetto delle distanze per le piantumazioni definite dal decreto Presidente della Repubblica n. 11/80 n. 753 (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
58. Per la componente biodiversita', per tutto il periodo di monitoraggio dovranno essere adottati, in relazione agli esiti, i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto. Il proponente dovra' inviare annualmente una relazione tecnica, accompagnata dal parere tecnico di ARPA, sugli esiti di monitoraggio e le eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
59. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dare indicazione del modus operandi in caso di ritrovamento archeologico ed eventualmente definire le adeguate compensazioni economiche relative ai ritardi di esecuzione delle opere e dovra' proporre un eventuale progetto di recupero e tutela della via Annia, anche in accordo con SAVE (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
60. Il Progetto di monitoraggio ambientale, di seguito PMA, relativo all'intero intervento, dovra' essere aggiornato ed integrato in considerazione delle «Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 del 2006 (T.U Ambiente) e successive modificazioni; decreto legislativo 12 aprile n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni), 2015», predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM, con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. La progettazione del PMA dovra' tenere conto di tutte le indicazioni riportate all'interno del paragrafo «valutazioni», comprese il riferimento alle varie matrici ambientali, e dovra' essere esteso ad una annualita' per l'ante operam. In particolare, per la componente biodiversita', dovra' riferirsi sia alla realizzazione dell'opera che alle opere complementari e accessorie. Il monitoraggio dovra' essere esteso ad almeno tre annualita' non consecutive da eseguirsi in un arco di cinque anni per il post operam (1° anno post operam; 3° anno post operam, 5° anno post operam), aggiornando in modo coerente tutti i riferimenti nel testo e nelle tabelle. Per la componente biodiversita', il proponente dovra' predisporre il Piano degli interventi di mitigazione che intende adottare per limitare gli impatti in fase di CO, da concordare preventivamente con ARPAV. Tale Piano dovra' fare riferimento alle vigenti Misure di conservazione per le specie (DGR n. 786/2016). Per la matrice atmosfera il proponente dovra' spostare i punti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, denominati ATC01 e ATC05, in posizione piu' sottovento alle zone di lavorazione e non schermato da altre opere (Regione Veneto - Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Valutazione di impatto ambientale, parere n. 131 del 4 novembre 2020).
61. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' arrecare il minor disagio possibile alla viabilita', in particolare garantendo l'accesso a tutte le abitazioni coinvolte dal cantiere facendo attenzione al tema rumore e polveri (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
62. Gli interventi di mitigazione a verde dovranno essere realizzati con funzioni di mascheramento/contenimento degli impatti della struttura ferroviaria e degli impianti tecnologici, da progettarsi con coerenza di implementazione ecologica (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
63. Considerate le criticita' idrauliche dell'area oggetto di intervento, dovranno essere previsti interventi di implementazione che migliorino la sicurezza idraulica complessiva, d'intesa con il Consorzio di bonifica, anche alla luce dei Piani comunali delle acque dei comuni interessati dagli impatti (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
64. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' tenere in debito conto tutte le misure ambientali mitigative e compensative gia' proposte durante le precedenti fasi valutative e richiamate nell'allegata relazione (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
65. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' adottare accorgimenti progettuali volti ad ottimizzare le fasi costruttive dei manufatti, tenuto conto delle problematiche connesse alla presenza delle falde acquifere, del rischio subsidenza e del grado di compressibilita' del terreno (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
66. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' garantire la massima mitigazione degli impatti di rumore e polvere in fase di cantiere mediante l'utilizzo di mezzi ed accorgimenti operativi dotati della migliore tecnologia disponibile (Citta' metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
67. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' estendere la possibilita' di riutilizzare terre e rocce da scavo, nonche' i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di cantiere, anche in aree diverse da quelle attualmente previste, per realizzare i collegamenti ciclabili richiesti e per opere di mitigazione (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
68. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' rivedere la cantierizzazione in modo tale da evitare interferenze con i progetti gia' dichiarati di interesse pubblico da parte delle amministrazioni comunali interessate (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
69. Il titolo di occupazione delle aree interessate dal progetto sovrastanti la galleria artificiale potra' essere oggetto di eventuali specifici accordi tra il proprietario della futura infrastruttura ferroviaria e l'ente proprietario di tali aree (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
70. La strategicita' del progetto in questione, il suo dimensionamento, il complesso e dilatato iter procedurale con le connesse modificazioni intervenute, incidenti direttamente sulla consistenza delle opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale, necessariamente comportano l'impiego del limite massimo di spesa a cio' finalizzata, come previsto dall'art. 165, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
71. A garanzia del corretto insediamento funzionale dell'opera, che insiste nella buffer zone del sito del Patrimonio mondiale Unesco «Venezia e la Sua Laguna», al fine della salvaguardia del contesto territoriale e socio-economico, risulta indispensabile l'ulteriore impegno economico da parte del Governo e degli altri organi ed enti interessati dalle ricadute del progetto, al fine di assicurare la realizzazione potenzialmente integrale degli interventi ritenuti necessari in termini di piena compatibilita' (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
72. Nella relazione idrologica presente risulta carente la determinazione del coefficiente di deflusso delle aree per la determinazione delle portate di progetto sarebbe bene identificare per ogni sottobacino l'uso del suolo presente per la determinazione dei coefficienti applicati (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
73. Nelle verifiche idrauliche effettuate dello scolo Pagliaghetta e' bene indicare dove non e' rispettato il franco idraulico a monte dell'intervento previsto in modo da dare evidenza a tali criticita'. Anche dal profilo idraulico risulta che ci sono criticita' a monte (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
74. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' riportare nella relazione idraulica un paragrafo relativo al rischio idraulico e relative aree di pericolosita' derivanti dal Piano di assetto idrogeologico (Pai) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
75. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' riportare, nelle planimetrie idrauliche, le progressive chilometriche delle sezioni (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
76. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' riportare le progressive chilometriche delle sezioni d'alveo e rappresentare le sezioni nelle planimetrie sviluppate (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
77. Si rappresenta l'opportunita' di limitare a 3.000 mc (e non 5.000 mc) il dimensionamento dei lotti di terre da scavo, sia per una piu' adeguata caratterizzazione, sia al fine di contenere gli impatti dei depositi intermedi (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
78. La stabilizzazione a calce delle terre (pagina 33 e seguenti), che non e' a priori contemplata nella normale pratica industriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, resta subordinata alla favorevole valutazione di ARPAV degli accorgimenti che dovranno essere adottati in accordo all'allegato alle Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente approvate in data 9 maggio 2019 (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
79. Per quanto attiene al «deposito definitivo» delle terre da scavo nelle aree messe a disposizione da SAVE, dovra' essere chiarita la tipologia progettuale, con riferimento alla finalita' del progetto di abbancamento ed al contesto normativo nel quale lo stesso si inquadra (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
80. Il riutilizzo delle terre da scavo in aree fuori sito dovra' tenere sempre presente il non peggioramento delle condizioni del sito di destinazione, con riferimento ai livelli di Arsenico, ancorche' nella stessa unita' deposizionale (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
81. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' fornire una relazione idrogeologica che approfondisca in modo dettagliato le interazioni del progetto con le falde sotterranee e individui le necessarie mitigazioni necessarie ad evitare la messa in comunicazione delle falde o l'interruzione delle stesse. Nella stessa relazione dovranno essere studiati anche i fenomeni di subsidenza ed intrusione salina (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
82. Dovra' essere integrato il piano di monitoraggio con la valutazione dei fenomeni sopra richiamati (subsidenza, intrusione salina, ...) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
83. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' fornire un aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale in vista delle numerose osservazioni qui proposte, considerando la fase ante-operam, la fase di costruzione e la fase di esercizio. Il piano preveda anche un monitoraggio delle opere a verde (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
84. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' richiedere, qualora non si fosse provveduto, i pareri degli enti competenti in materia ambientale, paesaggistica, idraulica - idrogeologica e geologica - geotecnica, in merito agli aspetti evidenziati nel paragrafo del presente parere istruttorio di valutazione di compatibilita' urbanistica del progetto con il PTGM (Si vedano pagg. da 34 a 43) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
85. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' fornire gli elaborati relativi a: sezioni trasversali della nuova linea ferrata; planimetrie, profili e sezioni trasversali delle nuove viabilita' definitive e di quelle provvisorie; cantierizzazione; cronoprogramma, che sarebbe importante poter analizzare (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
86. Per la S.P. 40, considerato il tracciato del nuovo svincolo ferroviario a due binari (da-per Mestre) e visto che non viene modificato l'innesto alla rotatoria di Dese, parrebbe previsto il prolungamento dell'attuale cavalcaferrovia alla linea storica, di seguito LS, e la realizzazione di una rampa particolarmente scoscesa per potersi innestare nella rotatoria Dese; per le «nuove» via Altinia e Bosco Costa, invece, lo scavalco dei due nuovi rami ferroviari avverrebbe con cavalcavia che appaiono particolarmente irti (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
87. Vi e' una oggettiva situazione di forte disagio per tutti i residenti che rimarrebbero «chiusi» tra tre rami ferroviari (i due nuovi tronchi e la LS) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
88. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' garantire il mantenimento di tutte le attuali connessioni viabilistiche e/o ciclopedonali esistenti (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
89. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' monitorare tutte le infrastrutture stradali, con successivo completo rifacimento dei corpi stradali (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
90. Nelle successive fasi di progettazione deve essere verificato l'andamento plano-altimetrico dei Rami 1 e 2 di svincolo dalla S.P. n. 40 (interferenze a progressiva chilometrica, di seguito PK, 0+300 circa e 0+347 circa), in modo da rispettare i contenuti del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e del decreto ministeriale 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali; inoltre devono essere verificati la visibilita' relativi all'innesto del Ramo 1 monodirezionale con la S.P. n. 40 (interferenza a PK 0+300 circa). L'innesto deve essere realizzato in modo da non consentire manovre di svolta a sinistra ai veicoli che si immettono nella S.P. n. 40 (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
91. La presenza di accessi temporanei ad uso cantiere, le interferenze per la posa di condotte per i vari enti gestori di sottoservizi che avranno un impatto sulla viabilita' e sulla circolazione stradale non sono attualmente valutabili per la mancanza di un idoneo e adeguato livello di progettazione (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
92. Considerato che l'intervento relativo al cavalcaferrovia ed ai relativi Rami 1 e 2 si configura come modifica sostanziale alla S.P. n. 40, in conformita' all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 2367 del 21 giugno 2015 ed alle disposizioni normative in merito, dovra' essere prevista l'installazione di idonee barriere di sicurezza stradali lungo l'intero cavalcaferrovia e dei nuovi rami di svincolo 1 e 2 adeguate alla citata normativa (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
93. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' prevedere gia' in fase progettuale l'accessibilita' ai mezzi operativi per l'esecuzione delle manutenzioni delle scarpate del cavalcaferrovia della S.P. n. 40 oggetto di modifica (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
94. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' garantire, anche in fase di esecuzione dei lavori, il transito ciclopedonale in sicurezza lungo le esistenti reti di mobilita' lenta che connettono Dese e Marcon adesso garantito dal sottopasso ciclopedonale di competenza comunale che si collega con la strada comunale via delle Garzette (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
95. La realizzazione della infrastruttura ferroviaria comportera' una significativa movimentazione di mezzi d'opera per l'accesso ai vari siti di stoccaggio, per lo smaltimento dei materiali di risulta degli scavi non utilizzabili in situ e per l'approvvigionamento dei materiali necessari per la costruzione dell'opera. Tali veicoli dovranno utilizzare adeguate piste di cantiere e la viabilita' ordinaria (es. Bretella aeroportuale, S.S. 14) evitando di transitare su strade a vocazione residenziale e locale e inadeguate da un punto di vista geometrico (es. S.P. 40 nel centro abitato di Dese, via Litomarino, via Bosco Costa in Comune di Venezia, via Preaello in comune di Marcon) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
96. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' individuare gli itinerari dei mezzi per l'approvvigionamento/spostamento dei materiali alle aree di cantiere, evidenziando i tratti di competenza della Citta' metropolitana in modo da valutare l'impatto sul traffico e le misure mitigative individuate nell'arco temporale dei lavori (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
97. Per quanto riguarda il transito dei mezzi d'opera lungo la viabilita' provinciale S.P. 40 tenuto conto che l'apertura dei vari cantieri ferroviari accorcera' la vita utile di opere d'arte e delle pavimentazioni stradali il proponente dovra':
97.1. monitorare costantemente l'intera struttura (rilevato ed impalcato) del cavalcaferrovia sulla linea Venezia-Trieste della S.P. n. 40 e degli altri manufatti, interessati dagli itinerari da/per le aree di cantiere;
97.2. pulire costantemente i tratti di strade di competenza interessate dagli itinerari di approvvigionamento ai cantieri in modo che non vi sia in alcun momento apporto di materiale di qualsiasi natura nella sede stradale;
97.3. provvedere a cura e spese e su indirizzo dell'ente proprietario delle strade ad eseguire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari durante le lavorazioni;
97.4. a fine dei lavori prevedere la riasfaltatura dei tratti di strade di competenza oggetto di intervento ed utilizzate durante la realizzazione delle opere, compreso il rifacimento di tutti i manufatti che risultassero ammalorati (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
98. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' verificare la transitabilita' e inscrivibilita' delle sagome dei veicoli nelle curve e negli accessi temporanei al fine di garantire la transitabilita' di tutti i veicoli (anche fuori sagoma), la necessaria visibilita' e quindi la sicurezza e fluidita' del traffico (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
99. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' apporre idonea segnaletica di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni esistenti utilizzate dai veicoli adibiti alla costruzione della nuova linea ferroviaria qualora le stesse non garantiscano idonea sicurezza nelle manovre di immissione (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
100. Gli eventuali spostamenti delle condotte dei sottoservizi dovranno avvenire fuori dalle corsie di marcia dei veicoli privilegiando sedimi stradali esistenti anche se parzialmente dismessi o altri ambiti anche se privati. I nuovi percorsi dovranno essere progettati al fine di evitare futuri interventi di manutenzione e o riparazione sulle corsie di marcia della S.P. 40 la cui occupazione pur se temporanea comporterebbe l'istituzione di problematici sensi unici con grave pregiudizio alla sicurezza e flessibilita' del traffico veicolare (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
101. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' individuare le deviazioni temporanee della viabilita' provinciale. Le deviazioni dovranno essere preventivamente concordate, in modo da non prevedere chiusura della S.P. 40 ma assicurando in ogni caso la connessione tra i tratti stradali di competenza della Citta' metropolitana, nonche' con la rete viabilistica locale tra il Comune di Marcon e il Comune di Venezia (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
102. L'apertura di accessi temporanei ad uso cantiere, cosi' come le modifiche alla circolazione ordinaria mediante sensi unici alternati e/o sospensioni della circolazione, occupazioni stradali segnaletica di cantiere ed interventi in fregio e/o in fascia di rispetto stradale, potranno essere realizzati previa presentazione di idonea autorizzazione ai sensi del Codice della strada (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
103. Il progetto definitivo in valutazione interferisce con alcune infrastrutture esistenti e con piste ciclabili e progetti di piste ciclabili in fase avanzata, come evidenziato nella relazione istruttoria. Si chiede di condividere con i competenti uffici della Citta' metropolitana di Venezia le necessarie soluzioni al fine di preservare gli elementi infrastrutturali e ciclabili evidenziati (si vedano le pagg. da 46 a 49) (Citta' Metropolitana di Venezia - prot. n. 234607 del 15 giugno 2020).
104. Essendo l'arteria autostradale interferita il «Raccordo con l'Aeroporto Marco Polo» e non la bretella autostradale «A27», nella successiva fase progettuale (progetto esecutivo) il proponente dovra' indicare correttamente il nome dell'arteria interferita (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
105. Produrre un elaborato planimetrico che evidenzi il limite della fascia di rispetto autostradale in sovrapposizione alle opere da eseguirsi; la distanza della fascia di rispetto (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) deve essere misurata dal confine autostradale (identificabile in sito dalla presenza della recinzione) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
106. Le opere rientranti nella fascia di rispetto dovranno essere oggetto di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
107. L'ordine n. 76 dell'Elenco delle ditte da espropriare e/o occupare temporaneamente (Elaborato n. 825) non e' aggiornato in quanto alcuni mappali si riferiscono a proprieta' in gestione al Demanio pubblico dello Stato - ramo strade e pertanto non soggetti ad esproprio ma a convenzionamento (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
108. Le aree attualmente intestate alla Societa' delle Autostrade di Venezia e Padova, sono di competenza della scrivente societa' Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. e le aree interessanti gli svincoli della S.P. 40 sono state consegnate alla Citta' metropolitana di Venezia che ne cura la gestione e la manutenzione (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
109. La recinzione di delimitazione della proprieta' autostradale dovra' avere le medesime caratteristiche dell'esistente con una altezza minima pari a 120 cm ed esser dotata di dispositivo atto ad evitare l'intrusione di animali scavatori; dovra' inoltre sempre essere garantito il confinamento del raccordo autostradale al fine di evitare qualsiasi tipo di intrusione nelle pertinenze autostradali, in ogni fase dei lavori (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
110. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' posizionare sulla carreggiata est (direzione Aeroporto) i seguenti limiti di velocita': 110 km/h - 90 km/h - 70 km/h (al posto degli 80 km/h della tavola di progetto) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
111. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' posizionare sulla carreggiata ovest (direzione Belluno) i seguenti limiti di velocita': 50 km/h (in arrivo dalla rotatoria S.S. 14) - 70 km/h (al posto degli 80 km/h della tavola di progetto) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
112. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' posizionare due segnali di presegnalazione code (uno in destra ed uno in spartitraffico) circa alla progressiva chilometrica 2 della carreggiata est (direzione Aeroporto) del Raccordo Marco Polo, ossia circa 1 km prima dell'inizio della deviazione provvisoria (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
113. Le lavorazioni che prevedono interferenze con il traffico autostradale (chiusura di corsie di scorrimento) dovranno essere eseguite in orario notturno, evitando i periodi di maggior intensita' del traffico (festivita' natalizie, pasquali e periodi di ferie estive) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
114. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' evitare le chiusure dell'intera carreggiata e, nel caso cio' non fosse possibile, le stesse devono essere limitate nella durata e comunque preventivamente concordate con specifici incontri (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
115. Le barriere di sicurezza dovranno avere classe di ritenuta H4 (spartitraffico) e H3 (bordo laterale) o H4 (bordo opera) sia per il tratto di deviazione provvisoria sia per il ripristino di tutto il tratto originario interessato dalla deviazione; non e' ammessa la rimozione ed il ripristino delle attuali barriere posizionate in corrispondenza del tratto di bretella autostradale interessato dai lavori. Il posizionamento delle barriere stradali in corrispondenza del tratto ripristinato ed il raccordo con quelle esistenti dovra' essere evidenziato in una specifica tavola dedicata. La tavola 478 riporta barriere laterali classe H2. Dovra' essere individuata la corretta tipologia di barriera in funzione della qualita' del terreno, della profondita' di infissione e della eventuale presenza di manufatti (attraversamenti su manufatti idraulici) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
116. Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 223 del 19 febbraio 1992, il progetto esecutivo dovra' comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. L'allegato dovra' essere redatto sia per il tratto provvisorio sia per il ripristino della bretella. In particolare per il ripristino, dovranno essere dettagliate le transizioni con le barriere attualmente installate (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
117. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' integrare il progetto con adeguati elaborati grafici e relazionali esplicativi delle metodologie di realizzazione delle gallerie interferenti; in particolare devono essere indicati i punti dove viene intaccato l'attuale rilevato della bretella autostradale (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
118. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' integrare gli elaborati grafici con una sezione tipo in corrispondenza della bretella autostradale, come risultante dopo il ripristino. Dovra' essere indicato il pacchetto stradale completo e lo spessore massimo e minimo del ricoprimento sopra la galleria in corrispondenza dell'interferenza con la bretella autostradale. Il pacchetto stradale ripristinato dovra' avere le caratteristiche indicate nell'allegato A alla presente (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
119. Tutte le fasi lavorative interessanti le competenze autostradali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla societa' CAV (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
120. Gli impianti presenti ed eventualmente interferenti con l'opera dovranno essere ripristinati con modalita' concordate con la societa' CAV; in particolare, si segnala la presenza di linea e pali di illuminazione stradale dalla rotatoria Dese lungo via Altinia fino alla cuspide dei rami di svincolo di discesa e salita prima del Cavalcavia (Via Altinia direzione Marcon) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
121. Gli impianti presenti ed eventualmente interferenti con l'opera dovranno essere ripristinati con modalita' concordate con la societa' CAV; in particolare, si segnala la presenza di linea e pali di illuminazione stradale su Via Ca' Solaro (al limite di inizio intervento) (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
122. Gli impianti presenti ed eventualmente interferenti con l'opera dovranno essere ripristinati con modalita' concordate con la societa' CAV; in particolare, nelle fasi di spostamento provvisorio del Raccordo Marco Polo per la realizzazione dei lavori, si segnala la presenza di rete in fibra ottica nei punti di intersezione con la viabilita' temporanea, colonnine SOS nelle piazzole e segnaletica stradale luminosa code in avvicinamento alla rotatoria Aeroporto (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
123. Gli impianti presenti ed eventualmente interferenti con l'opera dovranno essere ripristinati con modalita' concordate con la societa' CAV; in particolare nella fase di spostamento provvisorio della S.S. 14 via Triestina (a sud) per la realizzazione dei lavori, si segnala la presenza di linea di alimentazione del pannello a messaggio variabile e linea in fibra ottica nei punti di intersezione con la viabilita' provvisoria (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
124. L'apertura al traffico del tratto della deviazione provvisoria del Raccordo Marco Polo dovra' avvenire in seguito ad autorizzazione della societa' CAV S.p.a. previa redazione del verbale di collaudo provvisorio comprensivo anche di collaudo statico per ponti stradali (manufatto idraulico) e agibilita' concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
125. L'apertura al traffico del tratto ripristinato del Raccordo Marco Polo dovra' avvenire in seguito ad autorizzazione della societa' CAV S.p.a. previa redazione del verbale di collaudo provvisorio comprensivo anche di collaudo statico per ponti stradali (galleria ferroviaria) e agibilita' concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
126. Prima dell'inizio dei lavori dovra' essere sottoscritto apposito atto convenzionale regolante gli aspetti economici, patrimoniali e gestionali, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni, delle opere interessanti la proprieta' autostradale, sia durante l'esecuzione dei lavori che ad opera finita; l'atto convenzionale dovra' regolare anche gli aspetti manutentivi e gestionali della viabilita' provvisoria. Detto atto dovra' essere sottoposto all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali (CAV S.p.a. - nota prot. 5640 del 7 agosto 2020).
127. La cantierizzazione che verra' realizzata dovra' garantire in ogni momento la piena transitabilita' della strada Statale (anche in termini di capacita' del traffico veicolare), ed inoltre dovra' essere mantenuta la piena efficienza della segnaletica verticale provvisoria, la manutenzione del piano viabile e il periodico ripasso della segnaletica orizzontale di cantiere (ANAS S.p.a. Struttura Territoriale Veneto, Prot. n. CDG-0389740-P del 30 luglio 2020).
128. Il progetto esecutivo dovra' tenere conto dell'effettivo stato dei luoghi e le progettazioni e/o realizzazioni in essere da parte della Societa' di gestione aeroportuale e di ENAC (ad es.: nuovo depuratore) (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
129. Condividere preventivamente con la Societa' di gestione aeroportuale ed ENAC, le scelte progettuali relative alla cantierizzazione ed in particolar modo le tempistiche, la sequenza delle fasi, l'ubicazione delle aree operative di cantiere, le interruzioni di viabilita' o di accessi ai parcheggi, le modalita' di realizzazione delle recinzioni nelle aree a contatto/interferenti con i passeggeri. (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
130. Le modalita' di risoluzione delle interferenze con gli impianti esistenti all'interno del sedime aeroportuale dovranno essere preventivamente concordate con Societa' di gestione aeroportuale ed ENAC: in termini di tempistiche, di garanzia di continuita' del servizio, di ripristini, ecc. (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
131. Eventuali proposte migliorative nelle tecniche costruttive dovranno preventivamente essere concordate con Societa' di gestione aeroportuale ed ENAC in modo da non creare pregiudizio all'asset edilizio-infrastrutturale-impiantistico all'interno del sedime aeroportuale (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
132. La programmazione e le modalita' operative relative alle attivita' di carattere ambientale dovranno essere condotte di concerto con il Servizio QAS della Societa' di gestione aeroportuale, anche in relazione al piano di monitoraggio ambientale del MP 2021 attualmente in corso, cosi' da individuare eventuali superamenti dei valori dei parametri monitorati (ad es.: polveri sottili, qualita' delle acque superficiali e sotterranee, ecc.) (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
133. Il progetto esecutivo dovra' prevedere tutte le attivita' di mitigazione e controllo ambientale necessarie a contenere gli impatti ambientali dell'opera in fase esecutiva. A tal proposito si ricorda che lo scalo aeroportuale e' oggetto di costante monitoraggio da parte di ARPAV rispetto a tutte le matrici ambientali rilevanti. Pertanto si rende necessario che ai controlli e le azioni di mitigazione che gia' il gestore attua relativamente alla sua attivita' caratteristica, si affianchi un piano di interventi e controlli ambientali relativamente agli impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07- 2020\0001698).
134. In fase esecutiva dovranno essere indicate tutte le azioni necessarie a mitigare l'eventuale disagio recato all'utenza aeroportuale (es. rumori, polveri, viabilita'), inoltre le stesse dovranno essere preventivamente condivise con il gestore dello scalo (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
135. Ogni variazione della programmazione definita nel progetto esecutivo dovra' essere preventivamente concordata con la Societa' di gestione aeroportuale ed ENAC, al fine di evitare qualsivoglia ulteriore interferenza o soggezione dell'operativita' aeroportuale rispetto a quanto gia' concordato in sede di progetto definitivo (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
136. I tecnici della Societa' di gestione aeroportuale dovranno essere coinvolti nella gestione e nel coordinamento delle operazioni di dettaglio relative alla realizzazione delle opere all'interno del sedime aeroportuale ed alla risoluzione delle interferenze con le viabilita', gli impianti e le reti sempre all'interno del sedime aeroportuale, al fine di evitare interruzioni e/o interruzioni e/o comunque imprevisti al servizio ai passeggeri (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07- 2020\0001698).
137. Le modalita' di ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione da parte della Societa' di gestione aeroportuale e di ENAC e la presa in consegna delle aree restituite potra' essere finalizzata solamente previa accettazione formale da parte di ENAC e della Societa' di gestione aeroportuale (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
138. La gestione delle attivita' di carattere ambientale dovra' essere condotta di concerto con il Servizio QAS della Societa' di gestione aeroportuale, anche in relazione al piano di monitoraggio ambientale del MP 2021 attualmente in corso, cosi' da individuare e attribuire correttamente eventuali superi nei valori dei parametri monitorati (ad es.: polveri sottili, qualita' delle acque superficiali e sotterranee, ecc.) (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07- 2020\0001698).
139. Per la gestione del cantiere dovra' essere definito un vero e proprio Piano ambientale che preveda la definizione di tutte le azioni di dettaglio necessarie a contenere gli impatti/effetti ambientali legati alla realizzazione (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07- 2020\0001698).
140. Gli esiti delle campagne di controllo ambientale prescritte dal progetto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle prescrizioni ARPAV ed i dati resi disponibili al gestore (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
141. Le modalita' operative dei controlli ambientali dovranno essere preventivamente definite con il gestore aeroportuale (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
142. Direzione lavori e main contractor dovranno preventivamente concordare il cronoprogramma di cantiere e la compatibilita' delle lavorazioni con l'esercizio aeroportuale (SAVE S.p.a., Prot. n. SA\30-07-2020\0001698).
143. Gli interventi in progetto presentano numerose interferenze con reti di distribuzione a basse e media tensione gestite dalla scrivente societa' cosi' come evidenziato negli elaborati grafici trasmessi. La risoluzione delle singole interferenze dovra' essere concordata e verificata nel dettaglio con i nostri tecnici nelle successive fasi di progettazione ed essere corrispondente a quanto previsto dalle normative vigenti (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS- 29/07/2020-0474444).
144. Nella fase di progettazione degli interventi di risoluzione delle interferenze dovranno essere valutate inoltre le eventuali richieste di energia elettrica delle forniture permanenti e di eventuali temporanee ad uso cantiere (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS-29/07/2020-0474444).
145. Con riferimento all'attuale regime regolatorio, delibera 646/15 emanata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (dal 1° giugno 2018 Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inoltrate alla scrivente specifiche richieste di preventivo di spesa per spostamento impianti interferenti (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS-29/07/2020-0474444).
146. Si precisa che la validita' degli eventuali preventivi per la realizzazione degli impianti elettrici occorrenti al soddisfacimento della risoluzione interferenze e' da considerarsi subordinata all'autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi da parte della Citta' Metropolitana di Venezia - Servizio pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775»Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici» e della legge della Regione Veneto 6 settembre 1991 n. 24, ed alle eventuali prescrizioni in essa contenute (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS-29/07/2020-0474444).
147. Qualora il cantiere di lavoro interferisca con elettrodotti esistenti, sia aerei che interrati, si richiama in particolare l'osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» che regolamentano la materia, ed in particolare gli articoli 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimita' di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS-29/07/2020-0474444).
148. Nessun lavoro potra' essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di e-distribuzione (Enel S.p.a., Prot. n. E-DIS-29/07/2020-0474444).
149. Canale C.U.A.I.: le deviazioni dovranno essere realizzate mediante manufatti con sezione a «U» aventi dimensioni interne di 450x250 cm. In fase di cantierizzazione non dovra' in alcun modo essere interrotto il deflusso dell'acqua all'interno del canale, che dovra' in ogni caso essere "protetto" da eventuali inquinanti provenienti dalle lavorazioni cantieristiche previste. In considerazione delle nuove opere viarie previste su via Bosco Costa, alcuni tratti del canale C.U.A.I. paiono non accessibili ai mezzi consortili addetti alla manutenzione. Dovra' pertanto essere approfondita la fase progettuale in questo senso, prevedendo il mantenimento di una fascia di accessibilita' e manutenibilita' del canale di almeno 4,00 ml (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
150. Collettore Sottodese: dovra' essere garantita la continuita' di transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione. A tal proposito, dovra' essere garantita un'altezza netta dal piano campagna all'intradosso del viadotto di almeno 4,00 m. I plinti di fondazione del viadotto dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 6,00 m dal ciglio superiore (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
151. Fiume Dese: dovra' essere garantita la continuita' di transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione. A tal proposito, dovra' essere garantita un'altezza dalla sommita' arginale all'intradosso del viadotto di almeno 4,00 m. I plinti di fondazione del viadotto dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 6,00 m dal ciglio superiore (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
152. Collettore Canaletta irrigua: negli elaborati non e' presente alcun dettaglio relativo all'interferenza con il collettore Canaletta irrigua, su cui tra l'altro recapita il Bacino di laminazione «V5». Dovranno pertanto essere forniti gli elaborati di dettaglio che prevedano, oltre che il corretto dimensionamento del manufatto idraulico in attraversamento della nuova linea ferroviaria, anche la transitabilita' dei mezzi consortili addetti alla manutenzione, nonche' gli accessi per raggiungere il tratto di collettore compreso tra la nuova infrastruttura ferroviaria e la bretella autostradale (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
153. Collettore Cattal: e' prevista la deviazione del corso d'acqua in corrispondenza della deviazione della Autostrada A27. Per tale intervento dovranno essere depositati elaborati di maggior dettaglio, comprensivi del dimensionamento idraulico della sezione di progetto, nonche' le fasi di cantierizzazione (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
154. La nuova infrastruttura comportera' un incremento della superficie impermeabile, la cui compensazione idraulica e' prevista mediante la realizzazione di bacini di laminazione per 7.305 mc di invaso (pari ad un valore di circa 900 mc/ha), che scaricheranno in diversi punti di recapito una portata limitata ad un valore di 10 L/sec per ettaro. A tal proposito si segnala che il bacino Cattal, rapportando la superficie tributaria all'attuale capacita' di sollevamento dell'idrovora, e' in grado di smaltire una portata specifica non superiore a 5 L/sec per ettaro. Per quanto sopra. come peraltro riperso nel recente studio del «Piano delle acque» del Comune di Venezia, i volumi di compensazione idraulica dovranno essere ricalcolati imponendo allo scarico un coefficiente udometrico di 5 L/sec per ettaro (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
155. I previsti bacini di laminazione V3, V4, V5 e V6, scaricheranno nei corsi d'acqua consortili Sottodese (Bacini V3 e V4); Canaletta irrigua (Bacino VS) e collettore Cattal (Bacino V6). Relativamente ai bacini V1, V2, e V7, dagli elaborati non e' chiaro quale sia il recapito finale delle acque meteoriche. Dovra' pertanto essere approfondito, mediante rilievo quotato, il precorso delle acque meteoriche in uscita dai suddetti bacini di laminazione fino al ricettore consortile piu' prossimo, al fine di verificare il corretto deflusso delle acque (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
156. Per gli scarichi nei canali consortili, per i quali dovra' essere presentata specifica istanza di concessione idraulica, si anticipa sin d'ora che:
156.1. gli scarichi dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di porta a vento (clapet) atta ad impedire la risalita delle acque di piena; la sponda dei corsi d'acqua, in corrispondenza dello scarico, dovra' essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
156.2. dovra' essere garantita la continuita' di transito per i mezzi consortili addetti alla manutenzione dei corsi d'acqua;
156.3. i bacini di laminazione (ed eventuali recinzioni) dovranno essere posizionati ad una distanza di 6,00 m dal ciglio superiore dei corsi d'acqua interessati (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23.07.2020).
157. La natura del progetto non premette una approfondita analisi delle interferenze con il reticolo idrografico minore, costituito da scoline, fossi e capofossi di natura privata. In questa fase vale comunque la pena ricordare, in conformita' al «Regolamento della rete idraulica minore del territorio della terraferma del Comune di Venezia», che dovra' in ogni caso essere garantito, anche in fase di cantierizzazione, il regolare deflusso delle acque dei terreni interessati dalla nuova infrastruttura, prevedendo la continuita' dei fossati mediante tombini opportunamente dimensionati o, preferibilmente, mediante la creazione di nuovi fossati di adeguata sezione. Per i fossati di nuova escavazione, dovranno inoltre essere previsti idonei percorsi per la futura manutenzione degli stessi (Consorzio di bonifica acque risorgive, Prot. N.10341 23 luglio 2020).
158. Le interferenze del nuovo tracciato ferroviario con le reti di acquedotto e fognatura gestite da Veritas S.p.a., nell'attuale fase progettuale sono riportate a livello di censimento e le ipotesi di risoluzione prospettate individuano unicamente tracciati planimetrici di massima. La scrivente e' pertanto a disposizione dei progettisti dell'infrastruttura ferroviaria per i necessari approfondimenti e l'individuazione delle piu' razionali ipotesi di spostamento delle proprie reti. In particolare nell'area immediatamente a ridosso del terminal aeroportuale i tracciati dovranno essere rivisti in un'ottica piu' ampia, in modo da razionalizzare ed eliminare alcuni punti di attraversamento del nuovo tracciato ferroviario (Gruppo Veritas S.p.a., Prot. N. 0058913/20 del 30 luglio 2020).
159. Il soggetto aggiudicatore, ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovra' evidenziare l'interferenza che si viene a creare fra lo spostamento del canale CUAI e l'impianto di sollevamento fognario sito in via Pialoi (Gruppo Veritas S.p.a., Prot. N. 0058913/20 del 30 luglio 2020).
160. Alcune tubazioni sono realizzate con i materiali correttamente riportati in planimetria e non con i materiali riportati nelle schede di censimento (Gruppo Veritas S.p.a., Prot. N. 0058913/20 del 30 luglio 2020).
161. La scheda IZ03OOD43RG SI0000 001A Rif. planimetria ID3 non e' di competenza della scrivente bensi' presumibilmente del consorzio di bonifica «Acque risorgive» (Gruppo Veritas S.p.a., Prot. N. 0058913/20 del 30 luglio 2020).
162. Garantire, nel corso dei lavori di spostamento del canale CUAI, il flusso idraulico sufficiente all'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione e della centrale di acquedotto industriale di Ca' Solaro, rispettando le prescrizioni del Consorzio di bonifica «Acque risorgive» (Gruppo Veritas S.p.a., Prot. N. 0058913/20 del 30 luglio 2020).