Estratto determina n. 1545/2021 del 16 dicembre 2021
Medicinale: LAMICTAL. Importatore: Farma 1000 s.r.l. E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale LAMICTAL «25 mg - 42 Kautabletten Bzw. Tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen» dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.01.00, intestato alla societa' GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG - 80700 Monaco di Baviera e prodotto da GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grundwaldzka 189 - 60-322 Poznan_- Polonia. Importatore: Farma 1000 s.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI) - Italia. Confezione: LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 049549013 (in base 10) 1H83QP (in base 32). Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile. Composizione: principio attivo: lamotrigina; eccipienti: carbonato di calcio; idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione; silicato di magnesio e alluminio; sodio amido glicolato (tipo A); povidone K30; saccarina sodica; magnesio stearato; aroma di ribes nero. Officine di confezionamento secondario Officine di confezionamento secondario: De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia; S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia; Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 049549013 (in base 10) 1H83QP (in base 32); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,93.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |