Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48/L).

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese
turistiche

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al presente comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita' termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 53 (Principi in materia di beneficiari delle
azioni positive) (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo
2, comma 1). - 1. I principi in materia di azioni positive
per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti
soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di
persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento
da donne, le societa' di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni,
gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
al settanta per cento a donne.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina
dell'agriturismo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- La legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61. S.O.
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
settembre 1996, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art.3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale):
«Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure termali
sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque
minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione
regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (4).
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 2, i centri estetici non possono erogare le
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e
l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali
accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di
un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi). - 1. Per sostenere la competitivita' del
sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
ancillari, nonche', per una quota non superiore al 10 per
cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di
viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 -
Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,
di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita'
di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo
complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti Wi-Fi, solo a condizione che
l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri
clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione
pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di
garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l'integrazione fra servizi
ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte
e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita'
per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o
del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal
presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i
costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione
di versamento, secondo modalita' e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La
prima quota del credito d'imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1°(gradi) gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al
beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le
soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di
spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e'
revocato se i beni oggetto degli investimenti sono
destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi
di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 17.».
- La comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01)
e' riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C
58 del 18 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del regolamento
UE n. 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088:
«Art. 17 (Danno significativo agli obiettivi
ambientali) - 1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si
considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti
e dei servizi forniti da un'attivita' economica, compresi
gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni
esistenti del ciclo di vita, tale attivita' economica
arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se
l'attivita' conduce a significative emissioni di gas a
effetto serra;
b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se
l'attivita' conduce a un peggioramento degli effetti
negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su
se' stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all'uso sostenibile e alla protezione delle
acque e delle risorse marine, se l'attivita' nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico
di corpi idrici, comprese le acque di superficie e
sotterranee; o
ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all'economia circolare, compresi la prevenzione
e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i) l'attivita' conduce a inefficienze
significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o
indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche
non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il
suolo, in una o piu' fasi del ciclo di vita dei prodotti,
anche in termini di durabilita', riparabilita',
possibilita' di miglioramento, riutilizzabilita' o
riciclabilita' dei prodotti;
ii) l'attivita' comporta un aumento significativo
della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento
dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti
pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine
all'ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione
dell'inquinamento, se l'attivita' comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti
nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione
esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della
biodiversita' e degli ecosistemi, se l'attivita':
i) nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli
habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per
l'Unione.
2. Nel valutare un'attivita' economica in base ai
criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto
dell'impatto ambientale dell'attivita' stessa e
dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa
forniti durante il loro intero ciclo di vita, in
particolare prendendo in considerazione produzione, uso e
fine vita di tali prodotti e servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 09 luglio 1997, n. 241, (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1.-52. Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.
73(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)
:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - 1. - 3.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
(gradi) maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito
all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe
tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi
ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di
idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino
alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice
civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli
indicati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia
di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, il recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai
sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i
termini e le modalita' di gestione delle somme e dei
crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti
l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono
inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
dal 1º gennaio 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro, nonche' gli iscritti nel
registro dei revisori legali;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 119(Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente
articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola
colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. In caso di
dichiarazione presentata direttamente dal contribuente
all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente,
il quale intenda utilizzare la detrazione nella
dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il
predetto visto di conformita'. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle
more dell'adozione dei predetti decreti, la congruita'
delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,
spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualitadi legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Le
amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale). 1. Il credito di imposta per
la riqualificazione e il miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due
periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si
applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3
del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo
si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di
imposta di cui al presente articolo le strutture che
svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la
realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture
ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.».
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013(applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»)
della Commissione europea e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
- La comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C (2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 91I del 20 marzo 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234(Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). - 1.
Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva
per accrescere la competitivita' delle destinazioni
turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data
del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei
principi della "progettazione universale" di cui alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica,
ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del
presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della
cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per
singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
2-ter. (abrogato).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni
caso, e' riconosciuto nel rispetto della normativa europea
in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863,
'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19', e successive modificazioni. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. La prima quota del credito
d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio
2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le disposizioni applicative del presente
articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per
singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73
5. (abrogato).
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese
turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e
reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori
costieri" sono soppresse, le parole: "con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo" e le parole: "nei
medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei
territori interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole:
"entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati
ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati
progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in
materia di semplificazione amministrativa e fiscalita',
anche al fine di aumentare l'attrattivita', favorire gli
investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti
(AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree
del distretto, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del
personale, per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia
zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle
misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a
burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e
gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del
distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con
riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita'
competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il
credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo
d'imposta successivo.».
- Si riporta il testo dei commi da 1037 a 1050
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023):
«Art. 1. 1.- 1036. Omissis.
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei
progetti, sulla base delle procedure definite con il
decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation
EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca.
L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del
medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale
non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente:
"Ministero".».
- Si riporta il comma 6-bis, dell'articolo 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 2 (Cabina di regia).- 1. E' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche
su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento
utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di
sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.".
- Il testo del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europa C 202 del 7 giugno 2016.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attivita' nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di eta' compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformita' alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuita' aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C (2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5 milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta e' determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta e' stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura puo' essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione e' determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione e' stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura puo' essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
i) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; m) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificita' economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d) ed e), e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 100, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 2. - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese (232) (233) (234);
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
- Il testo del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014.
- Il riferimento normativo al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 198 del 22 giugno 2020.
- La comunicazione della Commissione europea
2021/C58/01, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 58 del 18 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione
per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i
nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di
associazioni professionali e di societa' tra professionisti
nonche' di persone fisiche esercenti attivita' di cui alla
sezione K del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e'
stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di
durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e
possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal
soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi
nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento
della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile
2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici" sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in possesso
del requisito per la qualificazione come micro, piccola o
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento e, relativamente alle nuove imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non
oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di
credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, le parole
"euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo
di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,
quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
marzo 2017 (Nuove modalita' di valutazione delle imprese ai
fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese e articolazione delle misure di garanzia):
«Art. 6 (Applicazione del modello di valutazione). -
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di
valutazione ai fini della valutazione del merito di credito
dei soggetti beneficiari e' estesa a tutte le operazioni
finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per le
operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla
medesima data, il modello di valutazione e' altresi'
applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal
Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi
dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e
integrazioni. E', in ogni caso, fatta salva la possibilita'
per il Consiglio di gestione di individuare, anche sulla
base dei dati desunti dall'attivita' di monitoraggio della
rischiosita' degli impieghi del Fondo, specifiche tipologie
di operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari per i
quali la valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia e'
effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla
base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante
apposita integrazione delle condizioni di ammissibilita' e
delle disposizioni di carattere generale del Fondo.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del
Fondo per l'accesso alla garanzia, il modello di
valutazione non si applica alle richieste di intervento
relative a operazioni finanziarie:
a) riferite a nuove imprese;
b) riferite a start-up innovative e incubatori
certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26
aprile 2013;
c) di microcredito;
d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per
singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00
qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
e) a rischio tripartito di cui all'art. 8.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le
operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono
accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un
programma di investimento e a condizione che i mezzi
propri, cosi' come definiti dalle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui
all'art. 12, comma 1, apportati dal soggetto beneficiario
siano pari ad almeno il 25%(percento) dell'importo del
medesimo programma di investimento.
4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono
valutate, secondo criteri individuati dalle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui
all'art. 12, comma 1, sulla base del piano di impresa,
completo di bilancio previsionale triennale, redatto
secondo lo schema allegato alle disposizioni operative.
5. Con riferimento alle richieste di riassicurazione
e controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un
soggetto garante autorizzato, la valutazione delle
operazioni finanziarie riferite a nuove imprese e'
effettuata, in deroga alle modalita' e alle condizioni
stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo soggetto garante
autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo
previsti dall'art. 4.
6. Le richieste di garanzia riferite a start-up
innovative e incubatori certificati che non rispettano le
condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto
interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla base
delle ordinarie modalita' previste dal presente articolo.»
«Art. 10 (Commissioni). - 1. Le misure delle
commissioni da versare al Fondo a fronte della garanzia,
articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei
soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota
riferita, relativamente alle richieste di garanzia del
Fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione
e alla controgaranzia, sono stabilite con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme
restando le fattispecie per le quali la legge dispone la
gratuita' della garanzia.
2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal
regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito
della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria
garantita non sia successivamente perfezionata con le
modalita' e nei termini fissati dalle disposizioni
operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una
commissione di importo pari a euro 300,00.
3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle
commissioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di
gestione, su proposta del gestore del Fondo, puo'
deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo
delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare
con il Fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della
gravita' dell'inadempimento, sono disposte per un periodo
temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92.
- Il testo del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248
(Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 1999, n. 177.
- Il riferimento al testo del comma 1037, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3
Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo nel turismo

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita' ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e' concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla societa' SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

Riferimenti normativi

- Il riferimento alla comunicazione della Commissione
UE (2021/C 58/01) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 2.
- Il riferimento al regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dei commi 354, 355 e 361
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1. - 1.-353. Omissis.
354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi
alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
356. Omissis.
357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
358.-360. Omissis.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
Omissis.».
- La Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91
I/01 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea C 091 I del 20 marzo 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma
9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio
delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in
grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente
assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione
istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del
Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata
decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle
funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del
Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia,
SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di
mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione Europea
per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche
deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie
sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i
confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all' esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma , ivi inclusi
portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede
in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200
miliardi di euro. Per le medesime finalita' ed entro tale
importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi'
abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, garanzie
sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di
prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di
debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con
sede in Italia. L'attivita' di cui al presente comma e'
svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' di
cui al comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma,
e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le
attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto
della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli
impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca -
FRI). - 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono
assumere anche la forma di contributi in conto interessi
concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di
finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti
S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore,
determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i
programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile possono essere agevolati anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito
anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere
dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
per cento. Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento
per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al
fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La
ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere
effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire
dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con
riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in
relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i
decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni
pubbliche titolari degli interventi agevolativi che
accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo
necessario alla copertura finanziaria delle istanze
presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano
chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le
risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da
atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e
formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la
parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,
entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie
informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'
procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali
evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'
erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei
finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei
finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non
utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 e'
comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Con decreti interministeriali del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico sono determinate, sentita la Cassa depositi e
prestiti S.p.a., le modalita' di utilizzo e il riparto
delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
 
Art. 3 bis

Fondo turismo

1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme gia' assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 178 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 178 (Fondo turismo). - 1. Al fine di sostenere il
settore turistico mediante operazioni di mercato, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il
fondo e' finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio e
fondi di investimento, gestiti da societa' di gestione del
risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e
valorizzazione di immobili destinati ad attivita'
turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del
fondo, comprese le modalita' di selezione del gestore del
fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto
nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e'
riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al
comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno
2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30
milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a
rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le
somme gia' assegnate al Piano operativo "Cultura e
turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n.
46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli
interventi di competenza del Ministero della cultura. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 4
Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e
tour operator

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Identico.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di
un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi). - 1. Per sostenere la competitivita' del
sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
ancillari, nonche', per una quota non superiore al 10 per
cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di
viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 -
Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,
di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita'
di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo
complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio
ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un
servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di
garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l'integrazione fra servizi
ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e
offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita'
per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o
del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal
presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i
costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione
di versamento, secondo modalita' e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La
prima quota del credito d'imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al
beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le
soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di
spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e'
revocato se i beni oggetto degli investimenti sono
destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi
di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 17.».
- Il riferimento al testo del regolamento UE n.
2020/852 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 09 luglio 1997, n. 241, (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il riferimento al testo all'articolo 52 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dei commi da 1037 a 1050,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 5

Semplificazione delle procedure
riguardanti gli investimenti ferroviari

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonche' di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validita' di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, delle attivita' per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche' l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica; individuazione delle priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita' per le persone con disabilita'; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalita'.»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico e' sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresi' la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato inter- ministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu' celere realizzazione degli interventi ferroviari, e' ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma e' sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;
4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».
2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.
3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
b) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis e' abrogato; 3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

Riferimenti normativi

- Il testo del al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea L
57 del 18 febbraio 2021.
- Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti" convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 15, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi
ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di
trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la
proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese
ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche
nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano,
extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed
alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi
di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente alle operazioni merci del proprietario delle
stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che
effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se
l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o
indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua
o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai
servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5,
11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base
dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio
ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono
svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di
regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), un
decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti
ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5
agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno
quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al
decreto di cui al primo periodo, per tener conto
dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di
infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono
importanza strategica per il funzionamento del mercato
ferroviario sono preventivamente notificate alla
Commissione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto
ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto
di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con validita' di norma quinquennale, recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di
passeggeri e merci per ferrovia, delle attivita' per la
gestione e il rafforzamento del livello di presidio
manutentivo della rete, nonche' l'individuazione dei
criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale,
economica e sociale degli interventi e i necessari standard
di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti
dei cambiamenti climatici. Il documento strategico
contiene, altresi', la descrizione degli assi strategici in
materia di mobilita' ferroviaria, con particolare
riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle
infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi
di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare
la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento
alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti
(SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari
sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da
sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al
fondo per la progettazione degli interventi e le relative
indicazioni di priorita' strategica; individuazione delle
priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo
miglio dei porti e degli aero-porti; localizzazione degli
interventi, con la specifica indicazione di quelli da
realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita'
agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le
linee strategiche delle sperimentazioni relative alle
innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei
fabbisogni per la manutenzione e i servizi per
l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione
degli investimenti, con particolare riferimento alla
sostenibilita' ambientale e sociale ed e all'accessibilita'
per le persone con disabilita'; i criteri di valutazione
delle prestazioni rese dal gestore e delle relative
penalita'.
7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico
nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso
il quale il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili procede all'approvazione di detto
documento con proprio decreto. Il documento strategico e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in
caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale,
secondo le modalita' indicate nel comma 7 e nel presente
comma.
8. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.»
«Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti tra il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo
Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno
o piu' contratti di programma. I contratti di programma
sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, per
l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate
nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per
definire altresi' la programmazione degli investimenti,
anche previsti da specifiche disposizioni di legge,
relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi
e parametri fondamentali di cui all'allegato II del
presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma
e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di
fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in
anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle
more della stipula dei nuovi contratti di programma per il
periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il
contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi
patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari,
entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di
ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di
contratto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta
giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si
esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di
competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i
richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali,
sul contenuto dello schema di contratto di programma, al
fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo
prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di
legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu'
celere realizza-zione degli interventi ferroviari, e'
ammessa la registrazione anche parziale della delibera del
CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto
di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare, su
richiesta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema di
contratto di programma e' sottoscritto tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il
gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla
registrazione da parte della Corte dei conti della delibera
di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il
contratto di programma sottoscritto e' trasmesso, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle Camere,
al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con
apposita informativa. Gli investimenti ferroviari
autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma
in corso alla data di entrata in vigore di dette
disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali
investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono
vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla
sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di
programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli
aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di
euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle
risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si
applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti,
entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo,
dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere,
corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle Camere
sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e'
disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108
TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per
far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento
della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la
concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione
ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo'
essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali
diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche'
il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario di cui all'articolo 16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto del documento strategico di cui all'articolo
1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1,
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti
potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e
la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano
commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
della sua approvazione da parte del gestore
dell'infrastruttura. A tal fine il gestore
dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
piano commerciale tre mesi prima della sua adozione,
concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un
parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della
coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano
commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle
spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per
valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione
o sostituzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 14
luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto,
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono
un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
assegnazione.
2-bis. (abrogato).
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a
ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei
contratti di servizio.».
 
Art. 6

Approvazione dei progetti ferroviari
e di edilizia giudiziaria

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori puo' avvenire anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e' acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.".
6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche' l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile ».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
"6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e' integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici
giudiziari). - 1. Il Commissario straordinario del Parco
della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, approva
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, della citata
legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante del
Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di
servizi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, esprime il parere sul progetto di fattibilita'
tecnica ed economica trasmesso a cura del Commissario. Il
parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non
riguarda anche la valutazione di congruita' del costo.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario, altresi' all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di
valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Gli esiti della valutazione ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di
cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. L'approvazione del progetto da parte del
Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.
L'approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di
variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il
parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di
cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento
dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e
delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo
e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo
26, comma 6, del predetto decreto legislativo accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, nonche' a quelle impartite in sede di
valutazione ambientale. All'esito della verifica, il
Commissario straordinario procede direttamente
all'approvazione del progetto definitivo ovvero del
progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione
successivi e dell'esecuzione dell'opera. L'affidamento
avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte
aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi,
l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva,
per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei
lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del
comma 1, una nuova conferenza di servizi ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e'
chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che
provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle
eventuali prescrizioni susseguenti alle determinazioni del
Commissario, anche rese in seguito alla conferenza di
servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento indette per la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e
delle infrastrutture a supporto di cui al presente
articolo, si applicano le previsioni contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga
all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV
al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante
alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al
comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al
comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il
progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto
previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici
giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla
stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita'
tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e
dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei
casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,
terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza
di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione
motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione
conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a
un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo IV del titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento
volto alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui
all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e'
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14,
comma5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal
comma 4 del presente articolo.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».
 
Art. 6 bis

Disposizioni in materia di progettazione
delle opere pubbliche

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attivita' di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e
dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che
essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
 
Art. 6 ter
Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti
finanziati con le risorse previste dal PNRR

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del
presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.».
 
Art. 6 quater

Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico
delle stazioni appaltanti

1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al
30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 nonche' di rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia
gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a
scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano
in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo o del quinto componente. All'atto della
costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto. (27)
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il
collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in
forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione
di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del collegio consultivo, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1
le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e
dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso
due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo componente e' nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di
interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di
sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di
componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle
di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne
e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere
sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su
accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato
al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla
tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di
ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.
Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I
compensi dei membri del collegio sono computati all'interno
del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
7, non possono complessivamente superare: a) in caso di
collegio consultivo tecnico composto da tre componenti,
l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50
milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per
cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a
100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte
eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio
consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo
corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la
parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100
milioni di euro.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di
dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore
a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del collegio non possono
essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante puo' assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte
a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio
consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera,
nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le
modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e'
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro
cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a
legislazione vigente.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
 
Art. 7

Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualita' di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la societa' Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima societa', il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attivita' assegnate alla societa' Difesa servizi S.p.A. e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».
3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) il comma 4-ter e' abrogato.
4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: « f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».
4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualita' delle unita' produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche' per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e' autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualita' di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta societa' ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
Consip S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.a., nonche' i soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione
dei criteri di qualita', efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce,
inoltre, le modalita' attuative del sistema delle
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in
vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la
qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita'
che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e
la messa in opera.
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al
comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori,
le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i
criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati
sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o
gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa
Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto
previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti, e dall'articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilita' di piattaforme
telematiche nella gestione di procedure di gara;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3);
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata
di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del
sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto
dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle stazioni appaltanti). - 1. Per
aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di
approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso
collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la societa'
Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e
servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', la
societa' Consip S.p.a. realizza un programma di
informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle
specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per
l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il
rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni. La societa' Consip S.p.a.
si coordina con le centrali di committenza regionali per le
attivita' degli enti territoriali di competenza.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei
S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi
delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza
a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui
procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip
S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la societa' Consip S.p.A. un apposito
disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' Difesa servizi S.p.A. di cui
all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, in qualita' di centrale di committenza, per
l'espletamento delle procedure di gara relative
all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La
societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza oneri
a carico della finanza pubblica, del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle
attivita' di cui al presente comma. Con apposite
convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero della difesa e la societa'
Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai
sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026,
agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche
esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con la medesima societa', il divieto di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni
successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di
lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle
attivita' assegnate alla societa' Difesa servizi S.p.a. e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso
dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al
comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa,
possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al
comma.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della
pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con
la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al
commi 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis nonche' le modalita' del procedimento di
qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter. (abrogato).
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai
commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti
dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita
ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 51. (Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili). - 1. Al fine di migliorare
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al
fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di
consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei
sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati,
in coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un «sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale», ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.-14. Omissis.
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.».
 
Art. 8

Fondo ripresa resilienza Italia

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano e' contributore unico e la cui gestione e' affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.
1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o piu' accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorita' e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita' per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i settori target in cui investire.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ne' alcun tipo di emolumento.
5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorita' strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita' del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilita' ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

Riferimenti normativi

- Il testo del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea L
57 del 18 febbraio 2021.
- Il riferimento ai commi da 1037 a 1050 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 8 bis

Disposizioni in materia di distretti turistici

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
b) al comma 5, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia) come modificato dalla
presente legge:
1. - 3.
4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro
del turismo, su richiesta delle imprese del settore che
operano nei territori interessati, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti turistici con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica
a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di
migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze
giuridiche alle imprese che vi operano con particolare
riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2023,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero del turismo e con i
Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti
pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine
di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e
creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto,
per la realizzazione di opere infrastrutturali, per
l'aggiornamento professionale del personale, per la
promozione delle nuove tecnologie.
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la
ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368,
lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorche' non costituite in rete, si
applicano comunque, su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma
368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia
zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle
misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attivita' delle Agenzie fiscali e
dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto
intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque
questione di competenza propria di tali enti e possono
presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi
altra amministrazione statale, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura
non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la
disciplina vigente in materia di Sportello unico per le
attivita' produttive e di comunicazione unica, le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la
funzionalita' degli sportelli unici, rispettivamente, per
le questioni di competenza dei predetti enti, nonche' di
competenza delle amministrazioni statali. Per le attivita'
di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie
fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano
controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio
di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese
dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali
ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere
stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2
dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si
applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata
per fini commerciali mediante le unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e
approdi turistici e razionalizzare il procedimento di
rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei,
allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili
per funzioni portuali di preminente interesse pubblico,
nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve
essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione
delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici
come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, al procedimento di revisione del
quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si
applicano i criteri e le modalita' di affidamento
appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato
- Regioni.».
 
Art. 9
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
procedimenti.

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: « Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile. »;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita' finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 861».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio decreto, puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli inter- venti PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita' di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR »;
b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei
al contrasto dell'emergenza Covid-19). - 1. In attuazione
delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020
dei fondi strutturali europei possono richiedere
l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per
cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal
1°(gradi) luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a
valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello
Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli
effetti sanitari, economici e sociali generati
dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso
delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui
al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che
hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza
dei rispettivi importi, per essere destinate alla
realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti
o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al
comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei
programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di
cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei
fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni
gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli
emergenziali di cui al comma 1 attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui
all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le
suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia
di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali
riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste
per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali
riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi
dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non
siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui
al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse
rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per
le finalita' del presente comma, e' possibile procedere
attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle
disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli
di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel
momento in cui siano rese disponibili nei programmi
complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni
titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche
ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai
programmi operativi complementari e propone al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, ove
necessario, le delibere da adottare per la definitiva
approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi
complementari relativi alla programmazione comunitaria
2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2026. Le risorse dei
programmi operativi complementari possono essere utilizzate
anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla
deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2016, con interventi di rafforzamento della capacita'
amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione
della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo
ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027,
mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 861, 862, e 871
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 860. Omissis.
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora
riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili,
pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla
piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai
predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati
contabili, con le modalita' fissate dal presente comma,
includendo anche i pagamenti non comunicati, previa
relativa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale
residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio
della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due
esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni
pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui
all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del
competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono
state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita'
finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o
esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del
consiglio di amministrazione, stanziano nella parte
corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato
Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e'
possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine
esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato
di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del
debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,
registrati nell'esercizio precedente.
863. - 870. Omissis.
871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b),
e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del
comma 861, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della
definizione del programma delle verifiche di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di
finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione
Europea L 119 del 4 maggio 2016.
- Il riferimento al comma 1038 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis e
dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi
tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato
alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa
il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.»
«Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le
amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire
il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per
incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi
nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa
anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di
cui al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e
condivide con le amministrazioni centrali dello Stato,
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una
apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le
informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire
attraverso una procedura da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di
cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero
dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di
esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021,
e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di personale non dirigenziale di
alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del
tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del
suddetto contingente di personale e' effettuato senza il
previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo s.r.l., anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.a. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni
di economicita', efficienza ed efficacia circa
l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si
informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la
Corte dei conti europea, secondo quanto previsto
dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 883. Omissis.
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita'
e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello
Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per gli anni 2021 e 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
- Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Il riferimento ai commi 1037 e 1038, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113(Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti
dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in
ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del
citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4
possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono
mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi
previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a
carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi
di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),
nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «correlate professionalita'»
sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere».
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini
del punteggio finale» e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: «Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento».
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse;
b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono
inserite le seguenti: «nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76».
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di
cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza
tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 9 bis
Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di
attuazione e di valutazione della spesa del PNRR.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e». 2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108(Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una
nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e ,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Il testo del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
57 del 18 febbraio 2021.
 
Art. 10
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). - 1.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.».
 
Art. 10 bis
Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei
lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali.

1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;
b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo all'articolo 88 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.».
- Si riporta il testo all'articolo 41 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, (Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 41 (Contratto di rioccupazione). - 1. In via
eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a
incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,
n. 150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente
articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di
rioccupazione e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto
lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento
trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo
termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono
lavoratori con il contratto di cui al presente articolo e'
riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero
dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro
privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del
periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il
licenziamento collettivo o individuale per giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima
unita' produttiva e inquadrato con lo stesso livello e
categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai
fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono
il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto
per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile,
per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei
mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione
vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo
periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da parte
dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai
sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a
9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9,
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di
euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1,
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 11
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
unico ZES

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena operativita' dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalita' determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;
2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»;
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attivita' propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non e' raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita' produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di ser- vizi indetta dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni».
1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.
1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di per- sonale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorita' amministrative indipendenti. Il predetto personale e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di per- sonale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater;
b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «nonche' ai fini di cui al comma 6-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP.
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone
franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia
stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno
2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle
ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso
all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione
di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in
stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati
in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel
2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.».
«Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed
in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di
progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali
(ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di
pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita', sono
soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario,
costituisce variante agli strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale, ad eccezione del piano
paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono
tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal
Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla
disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e delle pubblica
incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di
detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica delegata
per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una
motivata relazione del Commissario della ZES interessata.
Le attivita' propedeutiche e istruttorie necessarie
all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale
collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non e'
raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il sud e la
coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei
ministri con propria proposta motivata, secondo quanto
previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova
attivita' produttiva sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale e trovi
applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni
contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti che abbiano condotto ad un diniego di
autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita'
politica delegata per il sud e la coesione territoriale il
deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata
per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci
giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione
condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta
riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta
giorni.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si
applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno
delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle
Autorita' di sistema portuali e, in tal caso,
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 2 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore
marittimo). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di
accompagnare i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei
quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una
sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale
o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle
imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero
delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive
pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al
comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in
alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente
articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato
di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per
l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di
percepimento dell'indennita' stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123(Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). -
1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. - 45.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c);
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse";
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive";
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
"476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
477. La sospensione prevista dal comma 476 non
puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta
giorni consecutivi al momento della presentazione della
domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia
intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la
risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata
un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate
oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di
sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: "dei costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo" sono
sostituite dalle seguenti: "degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro";
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma
476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno
uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 20
giugno 2017, n. 91(Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da
un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area
della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino
nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna
Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non
spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di
sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del
collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso,
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri
relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e
nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali coinvolte nell'implementazione del Piano di
Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale. A tale fine nonche' ai fini di
cui al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario
straordinario si avvale inoltre delle strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali, di societa'
controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' mediante il
finanziamento delle spese di funzionamento della struttura
e di quelle economali.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione
delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario puo', a richiesta degli enti competenti,
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze
di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le
relative linee strategiche con il Commissario, garantendo
la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali
approntate per la piena realizzazione del piano strategico
di sviluppo.».
 
Art. 12

Borse di studio per l'accesso all'universita'

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 e dell'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Art. 7 (Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni). - 1. Al fine di garantire l'erogazione dei
LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la
determinazione dell'importo standard della borsa di studio
tiene in considerazione le differenziazioni territoriali
correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari.
La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti
gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui
all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa
per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per
lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di
personal computer ed altri strumenti od attrezzature
tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata
per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con
riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un
valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al
limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di
cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai
bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal
numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli
iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze
della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle
Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e
della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di
istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di
assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti
iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale.
Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base
nella regione o provincia autonoma in cui ha sede
l'universita' o istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da
quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la
mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al
comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'importo della
borsa di studio e' determinato in misura diversificata in
relazione alla condizione economica e abitativa dello
studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e
secondo le modalita' di cui al comma 7.».
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo
7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, che presentino i requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le
seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori
rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e'
valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi
nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma
1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario
alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo
contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,
sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio
e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal
seguente:
"21. Le regioni e le province autonome
rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo
studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della
fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si
applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell'indicatore di
situazione economica equivalente corrispondente ai
requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
allo studio. I restanti valori della tassa minima sono
fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello
massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato
in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non
stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella
misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo
della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di
inflazione programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono destinare una quota del
gettito dei contributi universitari all'erogazione degli
interventi di cui al presente decreto.».
 
Art. 13

Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della societa' Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.
All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra
pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale
per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e'
composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti
per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione
e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita'
strumentali di gestione amministrativa e contabile
finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto
degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali,
nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di
supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi
di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta
professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento
del suddetto contingente di personale, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre
che del titolo di studio previsto per il profilo
professionale di inquadramento e della conoscenza della
lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al
profilo professionale richiesto. I bandi di selezione
stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi
attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza
della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua
straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta
del candidato, in un grado non inferiore al livello di
competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto
nelle sedi e secondo le modalita' indicate
dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti
allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle
procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita' e le modalita' di composizione delle
commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali previste dal presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater
e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e
di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle
somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338,
al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente
"75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
 
Art. 14

Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1.
2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 95, e del comma 99
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-94. Omissis.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. - 98. Omissis.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio
2021, (Modalita' di ripartizione, termini, criteri e
modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
178):
«Art. 3 (Modalita' di accesso, riparto del fondo e
beneficiari). - 1. I contributi del Fondo per il triennio
2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di
Stato, laddove applicabile, sono assegnati a seguito di
apposito bando emanato dell'Agenzia per la coesione
territoriale, volto a selezionare interventi per il
sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di
ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento
dell'offerta formativa universitaria.
2. La dotazione finanziaria del Fondo e' egualmente
ripartita tra i tre settori di intervento:
i. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per
la creazione o potenziamento di centri di ricerca. Sono
finanziati prioritariamente interventi per la realizzazione
di infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la
co-progettazione di soluzioni e tecnologie innovative
(laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e
test, dimostratori tecnologici, centri di eccellenza,
centri di innovazione aziendali) e per l'implementazione di
specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
ii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per
il trasferimento tecnologico. Sono finanziati
prioritariamente progetti che promuovono percorsi integrati
di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e
privata e di accesso al mercato, anche finalizzati alla
creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di
servizi di validazione e sviluppo tecnologico,
rafforzamento imprenditoriale, sviluppo dei modelli di
imprenditorialita', supporto alla tutela della proprieta'
intellettuale, accesso a operazioni di co-investimento,
supporto alla definizione e implementazione di strategie di
innovazione aziendale, supporto alla definizione e
implementazione di strategie e accordi industriali e
commerciali;
iii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno
per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.
Sono finanziati prioritariamente programmi di formazione
universitaria, alta formazione specialistica e formazione
terziaria professionalizzante, coerenti con le vocazioni
economiche territoriali e le strategie regionali di
specializzazione intelligente, orientati alla conoscenza
delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle
competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il
coinvolgimento attivo di entita' industriali e
organizzazioni imprenditoriali.
3. Il bando e' diretto a centri di ricerca e
Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche
economici, imprese pubbliche e provate, operatori
specializzati negli ambiti di azione del presente decreto,
che hanno sedi principali o decentrate, nel territorio
delle province dell'area del cratere sismico del Centro
Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina le
modalita' e i termini di presentazione delle proposte di
intervento secondo le disposizioni del presente decreto.
5. All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la
coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione
dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del
sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari
selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione.
Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di
punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.».
 
Art. 15

Alloggi per studenti

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.»

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma
possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche
o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente
realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
altri soggetti che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti
statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico
dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi.
4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati
nella comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi
prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione,
anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella
costruzione e nella gestione degli interventi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati
al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la
concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di
cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo
16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di
cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari,
gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2
dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con
le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono
essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o
tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche
in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui
al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalita' della
presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo
7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.».
 
Art. 16

Risorse idriche

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;
b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158».
3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrologico. » sono sostituite dalle seguenti: « , dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonche' del principio di non arrecare un danno significativo. »
4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituto dai seguenti:
«Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»
5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualita' ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 154, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita'
della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di
gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina
paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessita' di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio «chi inquina paga», definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti
i criteri generali per la determinazione, da parte delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al
principio «chi inquina paga» e prevedendo altresi'
riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario
attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso
o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, sono definiti i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in
agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma
1, lettera d), predispone la tariffa di base,
nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo
10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). - 1.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
"Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole
"l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita'
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di
governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano
agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del
comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle
province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni
dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad
adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due
periodi dell'articolo 172, comma 4.";
3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) unicita' della gestione";
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con
l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al
fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
una migliore qualita' del servizio all'utenza, e'
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta'
metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi
del comma 5 dell'articolo 148.";
b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi
individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone
montane o con minore densita' di popolazione.»;
c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). - 1.
L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano
d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, partecipate esclusivamente e
direttamente da enti locali compresi nell'ambito
territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di
ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e
la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu'
conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i
soggetti interessati, le procedure di gara per
l'affidamento del servizio includono appositi capitolati
con la puntuale indicazione delle opere che il gestore
incaricato deve realizzare durante la gestione del
servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come
sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' soppresso.";
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una
convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito
sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, devono prevedere in particolare:";
3);
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita
la seguente:
"b-bis) le opere da realizzare durante la
gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
"l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti:
"e gli strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche' la disciplina delle
conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata
dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di
cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore residuo degli investimenti
realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla
base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in
mancanza di questa, sulla base della normativa vigente,
l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di
convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati della procedura di gara. Le convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico";
7) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal
senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo
eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla
data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i
termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie
e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore
uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.";
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:
"Art. 158-bis) (Approvazione dei progetti degli
interventi e individuazione dell'autorita' espropriante). -
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani
d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanziali delle
medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo
abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani
paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, tale variante deve essere coordinata con il
piano di protezione civile secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1
costituisce autorita' espropriante per la realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo.
L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in
parte, i propri poteri espropriativi al gestore del
servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di
affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non
abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito
di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma
di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono
tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla
disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio
di unicita' della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di
garantire il conseguimento del principio di unicita' della
gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale,
l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa
vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone
l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni
esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al
comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato
sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il
gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori
soggetti che gestiscano il servizio in base ad un
affidamento assentito in conformita' alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data
di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire,
nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del
servizio al gestore unico di ambito, nelle more del
raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,
l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente,
alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo,
i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al
25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento
del relativo servizio per una durata in ogni caso non
superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta
soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata
residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui
scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il
cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni
oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento
della popolazione ricadente nell'ambito territoriale
ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni
successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul
rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione
degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito,
per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla
partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori
affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non
provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita,
dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni
le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il
Presidente della regione non provveda nei termini cosi'
stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni,
segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei
Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni
e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio
idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione".
2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del
Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche
per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei
rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema di
monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP),
ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge
16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli
interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei
CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad
esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la
voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i
medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate
le modalita' di trasferimento delle risorse, le
riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento
di individuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti
interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici
e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la
pubblica incolumita' tenendo conto dei territori dei comuni
collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
della legge 6 ottobre 2017, n. 158. L'attuazione degli
interventi e' assicurata dal commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati
nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o
piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non
imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del
commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, puo' essere revocato il commissario in carica e
nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in
materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle
medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del
commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del
precedente periodo si applicano tutte le disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo
parere favorevole dell'Autorita' di distretto
territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i
decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331,
332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014
non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato
disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche
confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di
mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e
le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese
societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i
Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo
sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina
nazionale ed europea.
5.
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi
relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle
risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del
CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
interventi nel settore della depurazione delle acque e
delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data
del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora
assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non
diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le
previsioni , delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n.
87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla
pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I
criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto
di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina
di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione
delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita'
ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di
110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati
all'interno di acque superficiali» sono inserite le
seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche".
9.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro
statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre
2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
"9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.".
9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
in cui confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo
articolo 3-bis.".
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si
applicano anche ai territori dei comuni della provincia di
Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e
interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati
dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27
maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
1°(gradi) giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse
di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.
74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
93 del 2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione
2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle
programmazioni 2007-2013 e 2014-2020".
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e
Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita'
di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso
produttivo, delle predette risorse, che sono riversate
nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24
maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad
assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui
abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di
sgombero di cui al comma 351.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. I
commissari straordinari per le attivita' di contrasto e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di
difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019,
recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di
Governo", esercitano le competenze sugli interventi
relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e
contrasto del rischio idrogeologico, di cui al
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a
qualunque titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili
tra le linee di azione sulla tutela del territorio
nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente
interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico promuovono e adottano
prioritariamente le misure necessarie per la piu' rapida
attuazione degli interventi di preminente interesse
nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive
strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo di ogni intervento di
prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche
in coerenza con i criteri di priorita', ove definiti, dei
piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di
assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a
livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione
civile, nonche' del principio di non arrecare un danno
significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio
di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli
interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari
di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando
il sistema di misurazione della performance con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette
una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di
ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di
competenza dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti
delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito
denominati commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico,";
2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In
caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento";
c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della
regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "commissario di Governo".
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, le parole: "Commissari straordinari per
il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti:
"commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico".
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono
individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna
regione territorialmente competente";
b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della
Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti:
"commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico";
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
"In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu'
interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a
cause indipendenti dalla responsabilita' del commissario,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, puo'
essere revocato il commissario in carica e nominato un
altro soggetto avente specifiche competenze in materia di
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i
commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati".
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole:
"Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti:
"commissari di Governo".
9. Il commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in
collaborazione con le autorita' di distretto e le
amministrazioni comunali territorialmente competenti, puo'
attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,
interventi di manutenzione idraulica sostenibile e
periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino
al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo,
alla corretta manutenzione delle foci e della sezione
fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di
particolare pericolosita' per abitati e infrastrutture,
adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia
di espropriazioni da norme di legge ai commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle
procedure relative agli interventi finalizzati
all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a
tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita
umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del termine di
cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui
all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini
previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma
5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20,
commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo
26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo
42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48,
comma 3, del medesimo testo unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione
d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni
altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli altri
enti territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei
pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta
giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma
6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi
informativi correlati al finanziamento e alla
rendicontazione degli interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel
PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, provvede alla
ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi
informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a
livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della
transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui
al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei
processi di interoperabilita' tra i sistemi informativi per
il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le
attivita' tecniche e operative di propria competenza per
l'attuazione del conseguente programma sulla base di
apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le
competenti strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche' in raccordo con le altre
amministrazioni centrali titolari di competenze in materia
di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed
efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione
dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e
pubblicita' agli enti legittimati o destinatari.
18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente
svolgimento delle attivita' di valutazione e selezione dei
progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in
coordinamento con le competenti strutture del Ministero
della transizione ecologica, provvede alla ricognizione
delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS)
che necessitano di aggiornamento, adeguamento e
potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione
ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre
amministrazioni centrali con competenze in materia di
interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al
fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed
efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata informazione e
pubblicita' agli enti legittimati o destinatari.
L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il
principio di unicita' dell'invio previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle
attivita' dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a
165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo non si applicano agli interventi
finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo
nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di
contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, le parole: "limitatamente a quelli indicati
all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi
quelli indicati all'articolo 1.».
- Si riporta il testo del comma 1074, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-1073. Omissis.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b),
sono individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono
individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate possono
essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui
di durata massima quindicennale sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in
sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma
1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono
pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del Regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e
dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorita' competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e
non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua;
la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone
sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi
speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma
1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione
dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi
vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei
casi di particolare tenuita' si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una
somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente
consentire la continuazione provvisoria del prelievo in
presenza di particolari ragioni di interesse pubblico
generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque.».
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 22
dicembre 2000.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 76 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della
tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in
funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto
sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di
cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli
obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di
qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu'
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre
2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori
destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualita'.».
 
Art. 16 bis

Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato
alla societa' Acquedotto pugliese Spa

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i ter- mini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In
considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1°(gradi) gennaio
2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti
soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS
possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi
sessanta giorni dalla predetta data il commissario
predispone comunque la situazione patrimoniale del
soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della
societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione
degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore
idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli
altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui
allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.
205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori
interventi e' affidato al Segretario generale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in
qualita' di Commissario straordinario di governo. Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma
525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario
puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in
relazione alla portata e al numero degli interventi
sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza
tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e
7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere,
previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo
determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei
mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di
personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'
svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale previsti dalla
normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite
di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri
per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono
posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I
compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla
societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al
presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi,
entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima
societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario
generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene
automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2023.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.
20-bis.
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 16 ter
Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia
elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di poverta'
energetica e clienti domestici

1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della fornitura di energia elettrica.
3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico Spa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza):
«Art. 1.
1.-59. Omissis.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui
all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di
cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva
(UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta
disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al
precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica,
nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati
aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di
fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce,
altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2,
numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata
quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'
individuati dalla medesima direttiva.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125(Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia):
«Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° luglio 2007
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le
imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti
finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di
distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007
l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma
integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu'
apposite societa' per azioni alle quali trasferiscono i
beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi
all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione
funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita'
con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o
di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze
di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai
dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e
dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti
connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei
contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali
domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti
vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore
diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali
domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in
bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con
propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la
posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e
media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria
della rappresentanza di tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in
materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione
del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi
effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le
forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2
e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici,
che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito
degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le
proprie offerte commerciali contemplando anche la
possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie
differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di misure volte a
tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di
svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei
diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle
condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana
indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto adotta
disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio
di salvaguardia ai clienti finali che abbiano
autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma
2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano
scelto il proprio fornitore, attraverso procedure
concorsuali per aree territoriali e a condizioni che
incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri
di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la
continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata
dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita
collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi
pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica
forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale
inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei
due anni precedenti e indicano le fonti informative
disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili
al fine di risparmiare energia, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta
iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la
confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche
attraverso la definizione degli standard minimi di
informazione che devono essere accessibili attraverso la
bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di sistema previste dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra
gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli
accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono
prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del
mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi
energetici, con propri regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
semplifica le procedure per l'accesso da parte delle
pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e
ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti
all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE n. 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE n. 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio
di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del
presente articolo la fornitura di energia elettrica ad un
prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato
all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con
uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza
dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica,
l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla
base del riesame della Commissione europea sugli interventi
pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura
dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di
poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al
Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente
articolo, con contestuale previsione delle misure sociali
di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli
interventi pubblici nella fissazione del prezzo di
fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
presso il Ministero della transizione ecologica,
l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei
membri nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente
dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA.
L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore
dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a.
La partecipazione all'Osservatorio non prevede il
riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica
e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica,
anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e
assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei
portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio
del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta'
energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE)
2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del
presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del
numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli
enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei
cittadini, con le risorse disponibili a legislazione
vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, adottano iniziative per
promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei
clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente
articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai
benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla
comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali
progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,
nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
dei comuni, mette a disposizione servizi informativi
dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di
simulazione.».
 
Art. 17

Piano d'azione per la riqualificazione
dei siti orfani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Identico. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 800, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-799. Omissis.
800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di
20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
Dette somme sono finalizzate anche alla realizzazione degli
interventi ambientali individuati dal Comitato
interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' al finanziamento
di un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli
articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato
avviato il procedimento di individuazione del responsabile
della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del
medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per
interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti
contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le
modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle
risorse loro destinate di cui al primo periodo.
All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: «interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica» sono inserite le seguenti: «dei siti
contaminati» e le parole: «dei siti di interesse nazionale»
sono soppresse.
Omissis.».
 
Art. 17 bis

Disposizioni per la riperimetrazione dei siti
contaminati di interesse nazionale

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 252, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti
di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare
aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare
pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di
rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione
della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato
dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per
i beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso
nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici
superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici
delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono
i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono
essere previste misure d'intervento funzionali all'uso
legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della
contaminazione, sono individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica su
proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242
dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo'
essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
di inizio attivita' al Ministero della transizione
ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al
precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
che il proponente non provveda a conformarsi entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo
Ministero.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e
alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito
nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di
rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta
giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo
242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi
di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente
presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del
comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e'
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del
presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai
sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati, anche coordinati fra loro.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi ricomprende a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il
proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
atti di assenso comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione
anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8.
8-bis. Nei siti di interesse nazionale,
l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di
bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione
dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a
piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del
Ministero della transizione ecologica e puo' essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in
condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e
ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e'
valutato dal Ministero della transizione ecologica e
dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata
della necessaria documentazione tecnica.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente l'area interessata dalla
bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.
9-bis. E' individuata quale sito di interesse
nazionale ai sensi della normativa vigente l'area
interessata dalla presenza di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta
di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.
9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli
delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma
4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da
allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in
base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al
comma 4.».
 
Art. 18

Riduzione dei tempi del procedimento
di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente»;
a) all'articolo 13
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita' competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»;
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel
caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente, su supporto informatico, un rapporto
preliminare di assoggettabilita' a VAS comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS per
acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta
giorni all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato
dall'autorita' competente con l'autorita' procedente,
l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di
non assoggettare il piano o programma al procedimento di
VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I
alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali
osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale
pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per evitare o prevenire effetti
significativi e negativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la
VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.»
«Art. 13. (Redazione del rapporto ambientale). - 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi anche transfrontalieri,
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o
l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani
e programmi, con l'autorita' competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale.
L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I
contributi sono inviati all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio
della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
comunicato dall'autorita' competente, si conclude entro
quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da' atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati
ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f). (abrogata).
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web
dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La
proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico interessato affinche'
questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici
dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.»
«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico
di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma
proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza
di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma
e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro
interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, in formato elettronico,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal
comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»
«Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli
esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in
collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le
attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo
14 e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle
consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo
32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine
di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di
tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso
il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con
l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto
delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e
dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle
opportune revisioni del piano o programma.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, (Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Procedure di infrazione europee n.
2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario
straordinario del Governo, di seguito Commissario unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per
un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente
pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa
o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto
del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni
di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
 
Art. 18 bis
Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario
unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli
interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue
urbane

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta'».

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del citato articolo 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, (Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 18.
 
Art. 19

Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».
1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;
c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 24-bis e 40, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti a
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli
impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa
gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo
della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione
dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE
definisce le modalita' operative entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili
degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre
con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento
delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico
incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico
(revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati
esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3,
dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi
i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato
la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia
trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite
massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai
soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.»
«Art. 40. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei
sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i
sistemi collettivi continuano ad operare secondo le
modalita' previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'articolo 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la
forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi
collettivi esistenti.
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti
derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e
professionali non incentivati immessi sul mercato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23,
comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli
fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione
del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di
cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso
sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e
un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per
la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici
che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi
decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di
diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di
adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai
sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del
medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti
individuati dai Conti Energia, viene restituita al
detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento
agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure
qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la
responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il
GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi
trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della
transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della
quota da trattenere e le relative modalita' operative a
garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli
fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano
vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli
articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di
quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e
dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono
riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE
gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate
nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n.
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la
comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione
delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e
dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all'Allegato V.».
 
Art. 19 bis

Misure urgenti a sostegno della produzione
di energia da fonti rinnovabili

1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: « che, » e' sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « , non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e » sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia
di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonche' di
spalma incentivi). - 1. Al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto
ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni
dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con
la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per
ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi
di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.";
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", fermi restando l'articolo
6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere
connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti
categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione delle
volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al
20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.".
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," sono
inserite le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche
consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione
delle aree di insediamento degli impianti,".
2-bis. Al fine di semplificare le procedure
autorizzative e di usufruire di una disciplina piu'
favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di
accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di
energia elettrica sono classificati come opere connesse ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che
hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi
pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' ad
eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle
graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi
nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e
per ciascun gruppo di impianti, con l'applicazione di una
decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari
ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a
quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri,
la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con
progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui
al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al
medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5,
il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai
bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei
provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda".
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore
elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti:
"incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza
energetica";
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le
violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai
commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, il GSE" sono aggiunte le seguenti: "in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241".
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al
fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti:
"al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico,
conseguente agli interventi di efficientamento, degli
impianti";
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la
non rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da documenti non veritieri
ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di
riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni
di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al
comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le
fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni
gia' approvate" sono aggiunte le seguenti: "relative ai
progetti standard, analitici o a consuntivo" e le parole
"relative ai progetti medesimi" sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di
procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in
corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti
con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi,
oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di
quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della
documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione
dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di
annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del
soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non
si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che
ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE e'
oggetto di procedimento penale in corso concluso con
sentenza di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come
siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli
impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le
quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della
comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e'
differita al 31 dicembre 2020.».
 
Art. 19 ter

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti
effettuati con carte di debito e credito

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma
1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono
definiti i micro-pagamenti in relazione al volume
complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di
cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le
medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare
le proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione
nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di
cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il
prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la
violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge
n. 689 del 1981.
4-ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la
pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi
per il completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».".
 
Art. 20
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»;
c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
d) al comma 33:
1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 42-ter. Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;
a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139- bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;
b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».
3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per le finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio gia' operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1.-29. Omissis.
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno
2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni
di euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro
il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di
utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di
cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35
nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR.
30. - 31. Omissis.
31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai
commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle
risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla
lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso,
gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro
il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi
rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del
PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione
della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di
applicazione del principio di « non arrecare un danno
significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo e, per i contributi relativi al triennio
2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun
anno del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al
primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal
Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
comma 35 e per il 45 per cento previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il
restante 5 per cento previa verifica della completa
alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma
35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Nel caso di
finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo,
il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del
50 per cento della prima annualita' previa verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti
quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura
del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa
verifica della completa alimentazione del sistema di
monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del
PNRR e della trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione di cui al primo periodo.
34. - 42. Omissis.
42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli
anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono
integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 139, 139-ter, 145
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-138. Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.
139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al
comma 139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al
comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori
entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione
impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo
e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
140. - 144. Omissis.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono
assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari
del decreto piu' recente di cui al comma 141, secondo la
graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei
termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.
Omissis.».
- Il riferimento al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il riferimento al comma 1043, dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 20 bis
Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione
post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari.

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della citta' metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021 (Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1. (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies, del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016):
«Art. 1-sexies. (Disciplina relativa alle lievi
difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini
dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di
riparazione degli edifici privati). - 1. 1. In caso di
interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi
sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle
ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il
proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile
dell'abuso, puo' presentare, anche contestualmente alla
domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga
alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e
93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al
momento della presentazione del progetto. E' fatto salvo,
in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai
predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in
misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile,
valutato per differenza tra il valore dello stato
realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova
applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali
attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni
e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il
rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di
cui al provvedimento della Conferenza unificata 1°(gradi)
aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti
in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il
contributo non spetta per la parte relativa all'incremento
di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso in cui le costruzioni siano state interessate da
interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati emessi i relativi ordini di demolizione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la
percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 e' elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato
redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti
norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto
strutturale relativo alla domanda di contributo,
accertando, altresi', con apposita relazione asseverata che
le difformita' strutturali non abbiano causato in via
esclusiva il danneggiamento dell'edificio. E' fatto salvo
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che
costituisce provvedimento conclusivo al fine della
risoluzione della difformita' strutturale e, unitamente al
permesso di costruire o alla segnalazione certificata di
inizio attivita' in sanatoria, causa estintiva del reato
oggetto di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e'
possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a)
per le opere realizzate su immobili che al momento
dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a
vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su
immobili gia' sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta
ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilita'
dell'intervento con le norme di settore in materia di
tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di
volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella
misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto
al progetto originario, riconducibili a carenza di
rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle
tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle
tolleranze delle misure, purche' tali interventi siano
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti, non sono considerati difformita' che
necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione
o di riparazione degli edifici privati ubicati nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria
edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
certificazione di idoneita' sismica, ove richiesta per
l'adozione del provvedimento di concessione o di
autorizzazione in sanatoria e dell'agibilita', e'
sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto
di adeguamento e miglioramento sismico, che redige
certificato di idoneita' statica secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10
giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con
particolare riferimento a quelle opportune relative ai
materiali. Il certificato di idoneita' statica attesta il
rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto
ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti
possibile la redazione del certificato di idoneita' statica
ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il
tecnico incaricato indica gli interventi necessari che
avrebbero consentito la redazione del certificato di
idoneita' statica valutandone i costi. In tal caso,
l'autorizzazione statica o sismica e' rilasciata dal
competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale
di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista
dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o
ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un
risultato architettonico e strutturale diverso da quello
oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere
corredato di una relazione asseverata del professionista
incaricato attestante che le caratteristiche costruttive
degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state
causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano
con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o
riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.».
- Si riporta l'allegato 1 annesso al del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
«Allegato 1
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e
del 28 dicembre 2018.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardialfiera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.
Citta' metropolitana di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.».
 
Art. 21

Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' economiche, culturali e sportive, nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilita' tecnico-economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita' a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;
d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della societa' civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, e' sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualita' di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo dei citati commi da 1037 a
1050, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 20-bis.
- Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio
2011, n. 172.
- Il testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
- Il riferimento al regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale):
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2021.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta
al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2021 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui
al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. (28)
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per
gli interventi di ristrutturazione importante di primo
livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.».
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche
le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio
2020, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente
articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola
colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle
more dell'adozione dei predetti decreti, la congruita'
delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il riferimento al testo del citato regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 5.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 22
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile.
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere rimodulato, con le modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.
1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi gia' individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di inter- venti pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualita' di Commissari delegati titolari di contabilita' speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74- bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
1-sexies. Nell'individuazione degli inter- venti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitivita' dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonche' delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) (Articoli 5
e 20 legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto
legislativo n. 112/1998; Articolo 14 decreto-legge n.
90/2008, conv. legge n. 123/2008; Articolo 40, comma 2,
lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo
stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in
deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalita' indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 2017, n.158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni):
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e
119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di
cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di
pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e
permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il
sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e
culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del
comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la
residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro
patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e
architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di
misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle
attivita' produttive ivi insediate, con particolare
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso
turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce
una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le
attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le
attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei
beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni
si intendono i comuni con popolazione residente fino a
5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000
abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora
rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza
economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un
significativo decremento della popolazione residente
rispetto al censimento generale della popolazione
effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in
base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati
rispetto alla popolazione residente e all'indice di
ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei
servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da
difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi
centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una
densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro
quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o
g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi
dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare
esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni
montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque
esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi
del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o
parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un
parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche, come individuate nella strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la
popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi
pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima
applicazione, e' considerata la popolazione risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i parametri occorrenti per la
determinazione delle tipologie di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle
tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre
anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5.
Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune
appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da
b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti
eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni
dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere
all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma
13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le
regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente
articolo, tenuto conto della specificita' del proprio
territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1028 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-1027. Omissis.
1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e
la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello
di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate
dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei
casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia
terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato
decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati
secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo'
essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
nell'anno 2019.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle
regioni e delle province autonome colpite da eventi
calamitosi). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle
esigenze per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente
articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della
manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,
previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per
ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli
importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'
di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
9, commi da 1 a 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato
nelle attivita' di assistenza e soccorso). - 1. Allo scopo
di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente
decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione
organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della
protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' incrementata nella
misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda
fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo
19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"per un massimo di due volte" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. (abrogato).
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126,
comma 6-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali,
definita sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda
necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualita' del servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori
agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5
dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche:
approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
territorialmente competente provvede all'accertamento
dell'esistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di
governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022,
l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al
gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi
del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.».
 
Art. 23
Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
estensione delle procedure PNRR

1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 178, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 177. Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per obiettivi
strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e
la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base
delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando
priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
compresi quelli relativi al rafforzamento delle
amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con gli obiettivi e le
strategie definiti per il periodo di programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei,
nonche' in coerenza con le politiche settoriali e con le
politiche di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo
principi di complementarita' e addizionalita' delle
risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni
interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i
contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi
strutturali e di investimento europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse
aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della
dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla
lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati
nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti
alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni
pubbliche che possono essere individuate con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti
secondo i principi previsti dall'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono
approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le
competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,
definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita'
della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi
confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza
con le aree tematiche cui afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza e della relativa Nota
di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di
legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e
coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole
complessita' o per interventi di sviluppo integrati
relativi a particolari ambiti territoriali, si debba
procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale
di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali
europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono
sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive,
delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione»;
g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e
coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della
sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione
delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni
gia' disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE,
entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi relativi alla
programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
del disegno di legge del bilancio di previsione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensi della
lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna
amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni
del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani
di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative
deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni,
secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183
del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da
apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
ad eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli
interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle
risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli
successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi
assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti
periodi di programmazione, che sono gestite secondo le
modalita' indicate nella medesima lettera i).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga
all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV
al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante
alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al
comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al
comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il
progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto
previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici
giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla
stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita'
tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e
dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei
casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,
terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dei commi 52 e 177, dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 51. Omissis.
52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti
alla titolarita' delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre
nella misura massima del 70 per cento degli importi
relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica
previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La
restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle
regioni e delle predette province autonome, nonche' degli
eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali
programmi.
53. - 176. Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».
 
Art. 24

Progettazione di scuole innovative

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilita' degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e' indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta' degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonche' la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: « 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attivita'; »;
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».
6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 152,153,154,155,156 e
157, del Capo IV, del Titolo VI, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia
di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto delI'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita'
in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.»
«Art 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno
indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui
risultati del concorso conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo
contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e
XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea in atti di esecuzione, e sono
pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e
73.»
«Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei partecipanti). - 1. Per
organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente
capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di
esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24,
comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque
consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per
i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto
l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata
motivazione, possono procedere all'esperimento di un
concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la
presentazione di un progetto di fattibilita' e la seconda
avente ad oggetto la presentazione di un progetto
definitivo a livello architettonico e a livello di progetto
di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto
dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al
soggetto che abbia presentato il migliore progetto
definitivo.»
«Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e'
composta unicamente di persone fisiche, alle quali si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonche'
l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione e' richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica
equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano
i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino
al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle
prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente
ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base
dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la
graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla
stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se
necessario, a rispondere a quesiti che la commissione
giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di
chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un
processo verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.»
«Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa
nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione.
Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti
per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Il
termine di presentazione della proposta deve essere
stabilito in relazione all'importanza e complessita' del
tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in
forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o
ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed
impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento
di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e'
corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli
importi previsti per le spese come determinati dal decreto
per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in
forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al
25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.»
«Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai
lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.».
- Il testo del regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 18
dicembre 1997, n. 440, (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi
intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita'
del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale con contratto a tempo determinato della
durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti
al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti
del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione
delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento
sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a
titolo gratuito tra il Ministero del turismo e
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A tale fine,
all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante
dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667
euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 e dell'articolo
64, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di
istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e
garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure
di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da
realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee
guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie
di interventi autorizzati con le quali individua anche i
termini che gli enti locali rispettano per la
progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo
dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e
delle tempistiche definite dai regolamenti europei in
materia;
1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al
Prefetto competente per territorio gli interventi che ha
autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne
l'attuazione da parte degli enti locali mediante
l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';
2) in caso di inerzia degli enti locali
beneficiari nell'espletamento delle procedure per la
progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle
attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli
interventi, rilevata a seguito di attivita' di
monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e
di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e
adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026";
4) gli enti locali che si trovano in esercizio
provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita'
dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica
nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli
interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito
del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro
sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza
di servizi. Il parere del soprintendente di cui
all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale
delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e
alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le
istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere
anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle
disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento
all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo
PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie
di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
come modificato dal presente decreto, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile da
parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini
del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle
istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano
apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere
anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale,
secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di
risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli
spazi delle scuole possono procedere direttamente
all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non
strutturale previa comunicazione agli enti locali
proprietari degli edifici.»
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1. La
dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in
lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale,
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.».
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'uni-versita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per
la trasformazione digitale, il data management, la
definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la
cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 59, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 58. Omissis.
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia»,
con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Omissis.».
 
Art. 24 bis

Sviluppo delle competenze digitali

1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorita' nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.
2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non gia' previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/ 2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 124 e 125 della legge
13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1.-123. Omissis.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
Omissis.».
 
Art. 25

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.»

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non
utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della
ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e
enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione
Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con
proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e
natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti
di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno
2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di
euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al
secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono
essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione
minima per ciascun settore European Researce Council (ERC),
nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini
dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
comma.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca
svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del
sistema universitario alla competitivita' del paese, il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle
Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio
dell'anno precedente a quello di riferimento, sono
stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle
risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga
alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la
realizzazione dei progetti internazionali di cui
all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le
seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun
anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per
l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 25 bis

Misure di semplificazione nel campo della ricerca

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attivita' di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Le attivita' di ricerca svolte dalle societa' a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle per- seguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».
 
Art. 25 ter
Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020
Dubai»

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalita' di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un campus universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed e' disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 26
Sostegno della mobilita', anche internazionale, dei docenti
universitari

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;
b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti « Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, ».
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le universita' pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo' essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis».
2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter- net l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che' in servizio da almeno cinque anni presso l'universita'».
2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 4
novembre 2005, n. 230, (Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. L'universita', sede della formazione e
della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo
organico ricerca e didattica, garantendone la completa
liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai
principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il
dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle
ricerche nonche', nel rispetto della programmazione
universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di
insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano
altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di
insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attivita' di diffusione culturale mediante
conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed
editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la
partecipazione agli organi accademici e agli organi
collegiali ufficiali riguardanti la didattica,
l'organizzazione e il coordinamento delle strutture
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria
di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel
periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza
restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. - 8.
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, le universita' possono procedere
alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o
presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se
ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario, che ricoprono da
almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla
base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate
ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
in esito a procedure competitive finalizzate al
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori,
da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione
europea o da altre organizzazioni internazionali.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il
settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.
Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con
proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita'
di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non
devono derivare nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.
10. - 11.
12. Le universita' possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con
imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o
privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi,
per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo
a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
14.
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di
cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante
la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati
secondo le disposizioni della presente legge il limite
massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge mantengono
le proprie funzioni assistenziali e primariali,
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell'anno accademico nel
quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma
restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo
pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita'
acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle
amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione e'
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire
posti di professore ordinario e associato ai sensi dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di
cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati
l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli
articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre
dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento
le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere
adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis, 5-ter e
5-quater, dell'articolo 7, e del comma 4, dell'articolo 18,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1
e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza
del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'articolo 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica.
5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le
universita' possono procedere alla chiamata di professori
ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque
anni presso universita' straniere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio
universitario nazionale, mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle
universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le
universita' pubblicano nel proprio sito internet
istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
di personale docente di cui al presente articolo. La
presentazione della candidatura ai fini della
manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso,
all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori
ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,
ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di
chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,
ferma restando l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi
ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i
soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,
preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
di cui al presente comma devono essere in servizio da
almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere
in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la
procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, (Semplificazione
delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Mobilita', prima destinazione, congedi e
portabilita' dei progetti di ricerca). - 1. L'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata
temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima
destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di
tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi
congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e
tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o
Laboratori esteri, nonche' presso Istituzioni
internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque
anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso
dal presidente dell'ente di appartenenza, s u motivata
richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo
in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora
l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione
inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di
missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano
a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza le rispettive quote dei contributi
previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
3-bis Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla
copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo,
dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante
chiamata diretta di personale in servizio con la medesima
qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel
proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis
possono partecipare anche professori universitari
associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o
primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per
l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
l'universita'.
4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi
dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di
funzionalita' e di collaborazione internazionale nonche'
dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di
ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente
medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo
o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di
progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di
appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile,
previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente
di ricerca.».
 
Art. 27

Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2-bis e' abrogato;
2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse;
e) articolo 62:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. »;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR».
2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.
2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerita' nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attivita' istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32- ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.
2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3».
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato e' assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato.
2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa;
b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa.
2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022»
2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: « nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies »;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalita' di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, 5,
6-quater, 32-bis e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai
servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui
all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione
d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo
le modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con
le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi'
eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di
cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line
dall'Anagrafe nazionale della popolazione resi dente (ANPR)
di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio
anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2. - 3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per
superare il divario digitale, i documenti possono essere
messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno
accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in
cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa
modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore
in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita'
con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto come documento nativo digitale ed e'
disponibile presso l'amministrazione.
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una
certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio
digitale speciale per determinati atti, procedimenti o
affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale,
colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative
alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento
delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis. (abrogato).
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente
Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non
iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice
un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco
di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6-bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
e il Ministero dell'in-terno provvede costantemente
all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali
delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di
cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e
trasferimento dei dati sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 32-bis (Sanzioni per i prestatori di servizi
fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica
certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i
conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di
servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta
elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS
o del presente Codice relative alla prestazione dei
predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno
provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro
40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando
il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni
per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo
34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in
euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i
diritti e gli interessi di una pluralita' di utenti o
relative a significative carenze infrastrutturali o di
processo del fornitore di servizio si considerano gravi.
AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone
altresi' la cancellazione del fornitore del servizio
dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di
accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un
massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal
direttore generale dell'AgID. Si applica, in quanto
compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n.
689.
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di
cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso
fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei
servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che
determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di
mancata o intempestiva comunicazione dello stesso
disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo
32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni
previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata
o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
biennio, successivamente alla prima diffida si applica la
sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
pubblicita' legale.
4.»
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati
on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite
soggetti affidatari dei servizi di competenza statale
attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di
controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di
dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi
erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o
tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune puo'
utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche
contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e delle misure di
sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per
l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle
verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e
allo svolgimento delle proprie funzioni. La certificazione
dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata
dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente
all'anno 2021. I comuni inoltre possono consentire,
mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) (abrogata);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Con lo statuto sono altresi' disciplinate
le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei
conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-ter, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 32-ter (Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di
agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori
alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
e agli investitori, diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero
dal versamento della relativa quota concernente le spese
amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per
l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di
ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della
meta' degli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente
decreto, nonche', nel limite di 250.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti
effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme
affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla
violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
alla parte II del presente decreto, e' condizionato
all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con
lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione
sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del
presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure
affinche' gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella
misura spettante, contestualmente al versamento da parte
del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della
Consob, per essere destinate al Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
«Art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici
non territoriali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di razionalizzazione e contenimento della spesa per
l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa
pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo
4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per
favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi
a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia
realizzato un unico sistema informatico per tutte le
attivita' anche degli enti soppressi, in termini di
infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
responsabilita' organizzativa e funzionale di un'unica
struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con
conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle
spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita'
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di
servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e
fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in
essere ed una diminuzione del numero degli apparati
telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico
allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo
tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo
gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio
immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di
iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare
sull'intero territorio nazionale che prevedano
l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici
territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione
degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle innovate
modalita' operative connesse all'aumento
dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla
dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e
conservazione dei documenti cartacei al fine di generare
risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al
30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
dovra' provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una
piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che
consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di
incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza
fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e
riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel
piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) alla completa dismissione del proprio patrimonio
immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge
ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche
attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi
di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica.
3. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a
euro 50.000";
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000";
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un
minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000
a un massimo di euro 50.000";
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da
lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 400 a euro 1.000";
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le
parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di
euro 500 a un massimo di euro 1.000";
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le
parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n.
3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si applica quanto
previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
della professione infermieristica provvede all'approvazione
di apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando
conformemente la struttura della contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche'
l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata,
fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente
previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies, del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento
a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di
contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, la sanzione per le violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo
128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile
della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli
elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. (abrogato).
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196):
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti
e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla
normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa
pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che
presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle
variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di
accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione
illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio
redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi,
nella quale sono sintetizzati anche i risultati del
controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali
si conforma ai principi della continuita', del
campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure
di gara svolte da centrali di committenza). - 1.
(abrogato).
2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e'
effettuata, tenendo conto delle finalita' di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite
attraverso l'attivita' di CONSIP e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri:
standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica
nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni
specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non
standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli
strumenti telematici, anche attraverso forme di
collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio
dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure,
anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle
procedure.
2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei
concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi
connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di
revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una
relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando,
anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini
territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle
rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite,
nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di una
rete unitaria di connessione, di inteoperabilita' tra i
sistemi informatici e di software alla quale i predetti
Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.».
- Si riporta il testo dei commi 341 e 344 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 340. Omissis.
341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
che impediscono la piena inclusione sociale delle persone
con disabilita' e di garantire loro il diritto alla
partecipazione democratica, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, destinato alla realizzazione di una
piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori
necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75e 138
della Costituzionenonche' per i progetti di legge previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche
mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1,
lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La
piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a
seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le
specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli
articoli 4, 27e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La
piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i
cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione
nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo
7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970sono
assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte
dei promotori della raccolta, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352
del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27e 49 della
citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la
proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento
di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,
entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la
proposta di referendum anche ai fini del decorso del
termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970.
342. - 343. Omissis.
344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data
di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le
firme degli elettori necessarie per i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonche' per i
progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,
della Costituzione possono essere raccolte anche mediante
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica
qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle
finalita' della raccolta, reca le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del
nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970.
Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e
quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante
la messa a disposizione da parte dei promotori,
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di
cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum
depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa
data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme
raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, come duplicato informatico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia
analogica di documento informatico se dotate del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo codice.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9
gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e
semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). - 1. Nelle
procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La
mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3,
comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei
casi di cui all'articolo 3-ter ed e' adeguatamente
motivata. La previsione di cui al secondo periodo si
applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di
servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1-bis.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis,
non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni
mobili quando non e' previsto che essi rispettino i
requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di
cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a
pena di nullita', alle disposizioni della presente legge
circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee
guida.
2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di
recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e
le applicazioni mobili realizzati, alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle
disposizioni della presente legge in materia di rispetto
dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti
privati per l'acquisto di beni e servizi informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con
disabilita' o del pubblico, anche per la predisposizione di
postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza
di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita'
stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a
disposizione del dipendente con disabilita' la
strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni
effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si
applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per
l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa
internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche
dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo
sviluppo del sistema informatico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o
piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del
medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e'
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data
di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quarter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, in termini di ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. - 5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. - 8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
 
Art. 28
Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualita'.
2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualita' di gestore del servizio, sentite e l'AgID e la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalita' di funzionamento, nonche' la misura e le modalita' di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.
3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ad acta» sono soppresse;
b) dopo le parole: «delle predette» e' inserita la seguente: «nuove»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».

Riferimenti normativi

- Il riferimento normativo all'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 20-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camera di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e
la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono
realizzati in modo da assicurare completezza ed
organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione attraverso un unico sistema informativo
nazionale, garantendo la tempestivita' dell'informazione su
tutto il territorio nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 07 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non
confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza
pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando
priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale ai
fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione e del contrasto alla dispersione
scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma
e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 8, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. Ai fini
dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale
piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale,
sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, nonche' l'operativita' della relativa
struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
e modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le
esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2, per
assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' di cui al comma 2. Le attivita' di
sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo
periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo
13 dicembre 2017, n. 217, le parole "1° gennaio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa
attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a
riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando
gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di
equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di
commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti
nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di
cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche mediante accorpamento e
ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del
limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le
circoscrizioni territoriali della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un
commissario per ciascuna delle predette nuove camere di
commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di
commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata
esperienza professionale. Gli organi delle camere di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente
comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di
cui al primo periodo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 28 bis
Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi
dalle amministrazioni pubbliche

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un piu' efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilita' a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalita' di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o piu' convenzioni con la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonche' le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Il riferimento normativo all'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 01 luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 20-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Il riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art.28.
- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di
condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
a fini istituzionali, della diffusione dell'identita'
digitale, del domicilio digitale e delle firme
elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di
servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
per i servizi e le attivita' di assistenza
tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono
individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse
di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le
risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in
tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 29

Fondo per la Repubblica Digitale

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, e' istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
2. Il Fondo e' destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di inter- vento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalita' di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresi' regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Nel definire le modalita' di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneita' territoriale nazionale.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresi' definiti le modalita' di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacita' degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalita' di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui e' affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non da' diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.
5. Alle fondazioni di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo e' assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o piu' decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999,
n. 125.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1260 e seguenti del
codice civile:
«Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - Il creditore
puo' trasferire a titolo oneroso [c.c. 1266] o gratuito il
suo credito [c.c. 1198, 1889, 2559], anche senza il
consenso del debitore [c.c. 1264, 1375, 1379, 2015],
purche' il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
[c.c. 323, 378, 447, 1261, 1471]. Le parti possono
escludere la cedibilita' del credito [c.c. 1823]; ma il
patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che
egli lo conosceva al tempo della cessione.».
«Art. 1261 (Divieti di cessione). - I magistrati
dell'ordine giudiziario [c.c. 1471], i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali
giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e
i notai non possono, neppure per interposta persona,
rendersi cessionari [c.c. 1260] di diritti sui quali e'
sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni. La
disposizione del comma precedente non si applica alle
cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle
fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti
dal cessionario.».
«Art. 1262 (Documenti probatori del credito). - Il
cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso. Se e' stata
ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a
dare al cessionario una copia autentica dei documenti.».
«Art. 1263 (Accessori del credito). - Per effetto
della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con
i privilegi [c.c. 2745], con le garanzie personali [c.c.
1936] e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza
il consenso del costituente, il possesso della cosa
ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane
custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti.».
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il
debitore che paga al cedente non e' liberato, se il
cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.».
«Art. 1265 (Efficacia della cessione riguardo ai
terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa [c.c. 2704],
ancorche' essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha
formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.».
«Art. 1266 (Obbligo di garanzia del cedente). -
Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e'
tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della
cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il
cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e'
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a
carico del donante la garanzia per l'evizione.».
«Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore). -
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo
che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della
cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'
senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione
del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis.
53. (Limite annuale all'utilizzo della compensazione
dei crediti d'imposta.) A partire dal 1º gennaio 2008,
anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare
eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo
residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui
si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma
non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,
comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
54. - 387. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
 
Art. 30

Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non gia' scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attivita' specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' in relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attivita' previste dalle citate disposizioni.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonche' quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. e' autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 456,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1. - 1. - 455. Omissis.
456. Per la concessione di contributi alla
realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a
ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio
viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le
tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e
gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato.
457. - 572. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 211, dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - 1. - 210. Omissis.
211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma
Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale
Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme
ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese
compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici,
porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di
garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
locali, le Autorita' portuali possono acquisire una
partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore
di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere
detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
portata strategica per il Paese della Piattaforma per la
gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e'
inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento
dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono
sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche'
dell'estensione della piattaforma logistica nazionale
mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi
servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione
in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di
cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di
cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con
il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per
disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo
completamento della piattaforma logistica nazionale
digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha
facolta' di avvalersi della concessione di servizi in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
212. - 561. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel
Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli
investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti,
interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno,
riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto
previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e
della logistica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre
2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di
cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una
specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei
fondi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. I fondi di cui al presente articolo sono
utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di
pareri di cui all'articolo 14-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 16-ter (Sistema automatico per la detezione dei
flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta'
metropolitane). - 1. Al fine di incrementare la sicurezza
nella citta' di Matera ed in generale nelle citta'
metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di
un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce
in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di
fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma
1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato
ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2
milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il
2019 nonche' di 2 milioni di euro rispettivamente per il
2020 e per il 2021, senza obbligo di cofinanziamento da
parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo
61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla
convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche
necessarie.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il
2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 582. Omissis.
583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione
6.4 del Piano strategico nazionale della portualita' e
della logistica, recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre
2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per
l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con
il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per
disciplinare l'utilizzo dei fondi.
584. - 1181. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la
digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A
decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di
euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita'
strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli
interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,
nonche' per il completamento degli investimenti, con
particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e
piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in
attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del
medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e
sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che
si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del
rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e
6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano
ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria
necessita' ed urgenza di assicurare la celere
cantierizzazione delle opere pubbliche, e' istituita, a
decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni
denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale
sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il
controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa',
previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ha per oggetto il supporto
tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia
di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di
fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle
Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al
presente comma sono erogate alla societa' su un conto di
tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente
istituito, con le modalita' previste dalle medesime
convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il
consiglio di amministrazione.
2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, di personale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel
rispetto della disciplina applicabile, con esperti di
elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento
della societa' medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1,
comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere
dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ",
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020";
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a
3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
 
Art. 30 bis
Intermodalita' e logistica integrata: processi di innovazione e
razionalizzazione delle attivita' logistiche

1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - «Intermodalita' e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attivita' logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;
b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie»;
c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;
d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696»;
e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».
 
Art. 30 ter
Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
banche di dati

1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147(Misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia):
«Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica
nazionale e nomina dell'esperto). - 1. E' istituita una
piattaforma telematica nazionale accessibile agli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso
il sito internet istituzionale di ciascuna camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. La
piattaforma e' gestita dal sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il
tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero
della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di
controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze
delle micro, piccole e medie imprese, che contiene
indicazioni operative per la redazione del piano di
risanamento, un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da
parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso
incaricati, e un protocollo di conduzione della
composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la
lista di controllo particolareggiata, le modalita' di
esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo
sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e' formato,
con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti
nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno
cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano
di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del
lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre
casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei
debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati
o di avere concorso alla presentazione di concordati con
continuita' aziendale omologati. Possono inoltre essere
inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi
professionali, documentano di avere svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in imprese
interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione
dei debiti e concordati preventivi con continuita'
aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia
stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di
fallimento o sentenza di accertamento dello stato di
insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e'
altresi' subordinata al possesso della specifica formazione
prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata
agli ordini professionali di appartenenza dei
professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al
comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di
regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
competente per il luogo di residenza. La domanda e'
corredata della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione
attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un
curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa
in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e
mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di
preferenza. La domanda contiene il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9.
Ciascun ordine professionale, verificata la completezza
della domanda e della documentazione, comunica i nominativi
dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in
cui si trova o alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle Province autonome di Trento
e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto
dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i
responsabili della formazione, della tenuta e
dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico
e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili
accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta se non
e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo
e puo' essere ripresentata. I consigli nazionali degli
ordini professionali disciplinano con regolamento le
modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati
raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini
del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022,
l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini
professionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio 2022,
avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali
comunicano tempestivamente alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei
confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari
piu' gravi di quella minima prevista dai singoli
ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei
professionisti dagli albi professionali di appartenenza
perche' vengano cancellati dall'elenco. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute
le comunicazioni di competenza degli ordini professionali,
provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco
unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati
dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le
tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla
loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa
di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice
civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una
commissione che resta in carica per due anni. La
commissione e' costituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed
e' composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale
del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di
Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha
ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso
la quale e' costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo
di regione o della Provincia autonoma di Trento o di
Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto
l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito
territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta
l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi
due giorni lavorativi, la comunica alla commissione
costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota
sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del
numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa
istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la
commissione nomina l'esperto nel campo della
ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al
comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva
piu' di due incarichi contemporaneamente. La nomina puo'
avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La
commissione tiene conto della complessiva esperienza
formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma
5.
8. La commissione, coordinata dal membro piu'
anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae
dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in
apposita sezione del sito internet istituzionale della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del luogo di nomina e del luogo dove e' tenuto l'elenco
presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni
riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della
piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di
euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a
decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE) e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
 
Art. 30 quater
Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione
delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori

1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30- ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 30 quinquies
Istituzione di un programma informatico per la sostenibilita' del
debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici
nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle
crisi d'impresa

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e' reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilita' del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intendera' approvato e sara' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresi' ferme le responsabilita' per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalita' di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 3, del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 30-ter.
 
Art. 30 sexies

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa', all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I 'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (Misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia):
«Art. 2 (Composizione negoziata per la soluzione
della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e
agricolo che si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto
indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le
modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche
mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.».
 
Art. 31
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni,» sono inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «nel numero massimo complessivo di mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unita'», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».
1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 9, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito "PNRR", presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga
ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla
dotazione organica delle amministrazioni interessate.
L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto
di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione
centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di
concerto con il Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si
applica per le spese relative ai servizi di supporto e
consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e
5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al
presente comma, individua, in relazione ai progetti di
competenza, il fabbisogno di personale necessario
all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa
le Amministrazioni possono assumere il personale o
conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta'
assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti
dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in
ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del
citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4
possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del
professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro
prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in
cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione
alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti
gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "correlate professionalita'"
sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere».
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini
del punteggio finale" e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento".
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse;
b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono
inserite le seguenti: "nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76".
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di
cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza
tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
"1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente".
2. I limiti di spesa relativi al trattamento
economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente
con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
possono essere superati, secondo criteri e modalita' da
definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a
tale finalita'.
3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e
prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e
orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al
50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.".
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
efficacia.
3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e'
soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del
precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31
dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato
gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di
cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle
soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico
composto dai rappresentanti della Regione siciliana,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui
al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino
che la posizione da ricoprire richieda specifica
esperienza, peculiare professionalita' e attitudini
manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello
non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione
dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di
primarie societa' di selezione di personale dirigenziale e
la successiva valutazione delle candidature proposte da
parte di una commissione indipendente composta anche da
membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si
applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di
diritto privato a tempo determinato e stipulati per un
periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della
disposizione di cui al presente comma non deve determinare
posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i
concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali,
finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono
nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti:
"secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione";
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni province, citta' metropolitane e,
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita', entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
5. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021".
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale
dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole ", previo assenso dell'amministrazione
di appartenenza" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.".
7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente".
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima
assegnazione, la permanenza minima del personale e' di
cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo'
essere differita, a discrezione dell'amministrazione
cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale
assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo
svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire,
ai sensi del presente articolo, la mobilita' del personale,
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda
del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di
destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o
equivalenti in base alla specificita' dell'ordinamento
dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli
degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-ter, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda
di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si
applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita
dalla seguente:
"e-ter) possibilita' di richiedere, tra i
requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento di alta specializzazione, il possesso del
titolo di dottore di ricerca o del master universitario di
secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del
profilo o livello di inquadramento.";
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le
seguenti parole: ", anche ai fini dell'accesso alle
carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche'
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata
innovativita'";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole "e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole ",
nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo," sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le parole "formazione alla ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "dottorato di ricerca".
10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con
il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un
processo di semplificazione dell'iter per ottenere il
riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo
un elenco di atenei internazionali.».
«Art. 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le
assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi
1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma
5, lettera a), da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, di incarichi di
collaborazione a professionisti ed esperti nel numero
minimo di mille unita', per il supporto ai predetti enti e
agli enti locali nella gestione delle procedure complesse,
tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite
massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro
106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro
67.900.000 per l'anno 2024.
2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro
38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024,
si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050
del medesimo articolo 1.».
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 21.
- Il riferimento al testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo del comma 471, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 470. Omissis.
471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
 
Art. 31 bis

Potenziamento amministrativo dei comuni e misure
a supporto dei comuni del Mezzogiorno

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli inter- venti previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « Governance e capacita' istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122(Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1.-27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 259 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni (1102),
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse
di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli
enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende
speciali, nel rispetto della normativa specifica in
materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della
riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica
dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai rapporti medi
dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2,
fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di
bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato
deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento
della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo
triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri
istituti di credito sono autorizzati, su richiesta
dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente
locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo
decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia'
scadute. Conservano validita' i contributi statali e
regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui
al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33. (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche per le finalita'
di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato
nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di
personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti
locali» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui
validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del
medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1.-556. Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
558. - 561. Omissis.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 242, 243, 243-bis,
243-ter e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.»
«Articolo 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi
a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).»
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni (983) dalla data di
esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata
compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in
corso, corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di
enti locali). - 1.-6. Omissis.
7. La Commissione di cui all'articolo 155 del
predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata,
assume la denominazione di Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 3-bis. (Selezioni uniche per la formazione di
elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli
dell'amministrazione degli enti locali). - 1. Gli enti
locali possono organizzare e gestire in forma aggregata,
anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei
all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili
professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di
gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi
accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di
idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni
programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di
validita'. Gli enti locali interessati procedono alle
assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli
elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di
procedere all'assunzione di personale in base ai documenti
programmatori definiti dal singolo ente.
4. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le
candidature con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla
quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il
singolo ente interessato all'assunzione, prima di
procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti
inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilita'
all'assunzione. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova
selettiva scritta o orale diretta a formulare una
graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del
posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta
costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno
una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli
enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per
l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano
iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della
loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un
massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per
la formazione degli elenchi di idonei possono essere
gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il
coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di
societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella
selezione del personale, costituendo a tal fine uffici
dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere
esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere
utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si
rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto
di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle
proprie graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7,
gli enti locali possono procedere anche in deroga alla
previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a
tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
9. Le procedure selettive bandite ai sensi del
presente articolo sono soggette alle forme di pubblicita'
previste a legislazione vigente.»
«Art. 3-ter. (Semplificazioni in materia di vincoli
assunzionali per gli enti locali). - 1. All'articolo 9,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque
procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato
necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia».».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Art. 1. - 1.-178. Omissis.
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di
personale operato dall'Agenzia per la coesione
territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni
interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al
comma 179, individuandone i profili professionali e le
categorie.
181.
182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il
monitoraggio sulla corrispondenza delle attivita' svolte
dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli
obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.
183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni a tempo
indeterminato, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, relativamente a figure professionali con
competenze coerenti con le finalita' di cui ai commi 179 e
180:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50
per cento di quelli messi a concorso, in favore dei
titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui
al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi,
abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a), ed esami.
184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a
183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
185. Al fine di incentivare piu' efficacemente
l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta
per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli
anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per
cento per le grandi imprese, che occupano almeno
duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo e'
almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le
piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro.
186. La maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in
particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in
materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro
per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.
188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia
della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di
sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione di
Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione
o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali
per lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con la
collaborazione di universita', enti di ricerca, imprese,
pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo
settore.
189. Per la costituzione delle strutture di cui al
comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono
assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza,
risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di
programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi
di cui al presente comma possono contribuire altresi' le
risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo
di programmazione 2021-2027 nonche' ulteriori risorse
assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte
dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.
190. Per le finalita' di cui al comma 188, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al
comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri
per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso
al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.
Omissis.».
 
Art. 31 ter
Potenziamento amministrativo del Ministero dell'universita' e della
ricerca

1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
«6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse ».
2. Per le finalita' di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo e' altresi' disciplinato l'avvalimento della citata societa' anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonche' per la gestione giuridica ed economica del personale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.
All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra
pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per
la trasformazione digitale, il data management, la
definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la
cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima di seconda
fascia in servizio presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6
del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo
periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quinquies del
decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62-quinquies
1. Per rafforzare gli interventi nel settore
dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a
cura del Ministero dell'universita' e della ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate
con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della
formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei
dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari
per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni della formazione superiore e assicura
l'interoperabilita' con le altre banche di dati di
rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero
dell'universita' e della ricerca per le relative finalita'
istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente
codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per
quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e
ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere
all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater
dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31
dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati
relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di
appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli
conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle
altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse
del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo
stesso puo' accedere per le relative finalita'
istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle
istituzioni della formazione superiore nonche' tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei
laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e
delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di
interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in
conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia
di interoperabilita'.».
- Il riferimento al testo del comma 15 dell'articolo
83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 7.
 
Art. 32

FormezPA

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.
69", come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. Il Formez - Centro di Formazione studi,
disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
285, assume la denominazione di «FORMEZ PA - Centro
servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A.», di seguito denominato «FORMEZ
PA».
2. Formez PA e' un'associazione riconosciuta, con
personalita' giuridica di diritto privato sottoposta al
controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che rende altresi' parere preventivo
vincolante in ordine alla pianta organica, alla
programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e
al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita' e
organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla
costituzione di nuove societa', agli atti di straordinaria
amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e'
socio fondatore dell'associazione, con una quota
associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di
voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della
quota versata.
3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita'
montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' gli enti pubblici economici possono entrare a far
parte dell'associazione di cui al comma 1.».
 
Art. 33

Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31 dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo delle unita' di per- sonale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unita' di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo dell'articolo 1, della legge
6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 22.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane (art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando
quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1 e
dell'articolo 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 recante Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. - 14-ter. Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
Omissis.»
«Art. 7. (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80
unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella
1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo
svolgimento delle predette attivita', individuate dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77.
2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1
rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e
sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze
fino a ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta'
assunzionali.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da
selezionare anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
III, una riserva di posti in favore del personale assunto
ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al
50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente
decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le
medesime modalita' di cui all'articolo 1 del presente
decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2,
comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo
presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 34
Reclutamento di personale per il Ministero della transizione
ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
del PNRR.

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita', nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversita' o dello sviluppo dell'economia circolare, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che puo' essere effettuato anche in modalita' telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17-sexies, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 17-sexies. (Struttura di missione per
l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico). - 1. Per il Ministero della transizione
ecologica l'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata
e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino
al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di
coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo
di sei uffici di livello dirigenziale non generale
complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi
indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del
Ministero della transizione ecologica, tre posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti
sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di
livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il
termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e' prorogato al 31 luglio
2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
31 dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il
termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge n. 22 del 2021 e' prorogato al 31 luglio
2021.».
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 33.
 
Art. 34 bis
Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «3.100 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) come
modificato dalla presente legge:
«152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».
 
Art. 34 ter
Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di fornire supporto all'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente gia' previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unita' di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24.
- Il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 33.
- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 58-bis. (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo
della previdenza complementare denominato "Previdenza
Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei
fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da
questi richiesto, con analisi e valutazioni delle
operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno,
nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire
la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti
dei fondi pensione che, anche per organizzazione,
dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare
autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5,
pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si
provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 35

Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3:
1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;
2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi;»
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
« d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. »;
b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;
c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, e' istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del per- sonale dirigenziale penitenziario e' aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario.
4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita'.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalita' dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perche' non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed e' costituita da una prova scritta.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-zioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14. (Procedura straordinaria di reclutamento).
- 1. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del
PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla
Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di
avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli
articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per
titoli e prova scritta. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli
valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione
dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono
soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i
soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13,
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la Corte di
cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali
in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11,
comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da
remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla
Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette
anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali
coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando
indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,
nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove
previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario
di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di
cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e
l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo
distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati
ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo'
presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di
tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per
un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario
della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per
l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui
all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati
che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di
accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato
nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi
richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da
un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente
generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di
iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un
triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di presidente, e da non piu' di quattro componenti,
individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori
ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
una sola commissione che procede alla selezione dei
candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta
presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.
Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli
statistici e per gli assistenti informatici, una sola
commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni
profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da
un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti
di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la
selezione degli assistenti informatici la commissione puo'
avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella
commissione competente alla selezione dei candidati per
l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un
dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonche' per quella degli
assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario
generale della Giustizia amministrativa monitora il
rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita'
di merito per le procedure di reclutamento di cui al
presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al
comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza
dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita'
indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo in un singolo distretto o in un
singolo circondario, l'amministrazione potra' coprire i
posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel
distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con il maggior
numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie
con il maggior numero di idonei non vincitori di altri
profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e
relative al medesimo distretto o al medesimo circondario;
in caso di pari numero di idonei non vincitori, la
graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza
chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati.
Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti
all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma
1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie
distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura
assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante
scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della
procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia
amministrativa, qualora una graduatoria risultasse
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale
della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli
idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio
giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni,
chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri
indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle
graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero
di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo
l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12,
comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per
ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
non inferiore al doppio, del numero di posti messi a
concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando
e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La
prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di
tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di
attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
graduatoria finale per ogni singolo distretto o
circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra'
essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di
assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera'
non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il
bando puo' prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni,
garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le
modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede
altresi', per le procedure di cui al presente comma, che la
commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata
con componenti indicati dalla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da
stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta
regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2022 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
relative alle assunzioni di tutti i profili professionali
di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata,
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e
di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, e dell'art. 17, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il ministro di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; implementazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17. (Ordinamento). - 1. Il ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in
riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche):
«Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e
alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di
dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun
dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' stabilita la data di entrata in
funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede
alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle
strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di
prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza.
Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede altresi',
in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo
periodo, alla adozione delle misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si
provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione
delle strutture degli uffici dell'Amministrazione
giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione degli archivi
notarili; con i medesimi decreti possono essere istituiti
presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati
regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono
definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del
Ministro si provvede alla razionalizzazione ed
all'informatizzazione delle strutture degli uffici del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per
l'attivita' di gestione trattamentale.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito
delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate
le piante organiche del personale amministrativo degli
uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche
in cui si articola l'Amministrazione.
4. Le strutture organizzative esistenti, interessate
dal processo di riorganizzazione di cui al presente
decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono
fatti salvi fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero da
concludersi entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Alle necessita' di riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione
dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, e' sostituita dalla tabella A)
allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante.
7.
8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e
dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste
dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente
decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce
i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle
fasce retributive e nei profili professionali.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il
Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione
delle risorse ai dipartimenti.
11. Con successivo decreto del Ministro di natura
regolamentare e' definito il nuovo modello organizzativo
della Direzione generale della formazione.
12. E' istituita una struttura temporanea, di livello
dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita'
nell'ambito della politica regionale, nazionale e
comunitaria, che ha la responsabilita' del coordinamento,
gestione e controllo dei programmi e degli interventi
volti, nell'ambito della politica di coesione, al
perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti
all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei
capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge
altresi' funzione di programmazione, indirizzo e controllo
relativamente alle competenze della direzione di cui al
primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e
nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono
resi indisponibili in misura corrispondente posti di
funzione dirigenziale, di livello generale o non generale,
equivalenti dal punto di vista finanziario.
13. Le dotazioni organiche del Ministero sono
definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1.-95. Omissis.
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 e dell'art. 12, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia:
«Art. 11. (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata massima di due anni e sette mesi
per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione
sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della
corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del
contenimento della pendenza nel settore civile e del
contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di
progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di
seguito indicato con l'espressione "Giustizia
amministrativa", per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due
anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive
per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76
unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I
contingenti di personale di cui al presente comma non sono
computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale
di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione
della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria
del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima
assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale
per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 12. (Modalita' di impiego degli addetti
all'ufficio per il processo). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla
necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di
appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio
per il processo sono assegnati gli addetti, nonche' il
numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le
unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte
per gli uffici per il processo della Giustizia
amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le
seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione
giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale
per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari
informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati,
rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al
Segretariato generale della Giustizia amministrativa al
fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con
riferimento agli aspetti informatici del progetto
ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento
della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa
di servizio delle unita' di personale di cui all'articolo
11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il
processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio
per il processo presso gli Uffici giudiziari della
Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II,
numero 1.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti
all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo
dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di
concerto con il dirigente amministrativo, predispone un
progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare
il loro apporto all'attivita' giudiziaria.».
 
Art. 35 bis
Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei
tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,» sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» e' inserita la seguente: «penali,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore
penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli
dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni
anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
b-bis) per il settore penale, i criteri di
priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.
Omissis.».
 
Art. 35 ter
Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei
giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di
trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla
specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia
concorsuale.

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non piu' di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, e' tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacita' di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalita'.
3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario e' assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso or- dinari per il trasferimento ad altro ufficio.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 11,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150:
«Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1.
Omissis.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la
capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione
giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e'
riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
tecniche di argomentazione e di indagine, anche in
relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e
nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla
conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la
presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e
controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita',
intesa come numero e qualita' degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione
svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e
puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita' giudiziarie,
nonche' alla partecipazione alle riunioni previste
dall'ordinamento giudiziario per la discussione e
l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche'
per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
Omissis.».
 
Art. 36

Potenziamento dell'unita' per la semplificazione

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la semplificazione.»;
b) le parole «e la qualita' della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;
d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo, del comma 22-bis, dell'art. 1,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 22. Omissis.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita
l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la
semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale
e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non
si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la
semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti dell'Unita'
possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,
secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e'
costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con
funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche
estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata
esperienza nel settore della legislazione e della
semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di
seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica
amministrazione, e da un contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra
appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre
pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale
proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei
settori di interesse per l'attuazione delle funzioni
delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per
il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato del comma 200,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.
 
Art. 36 bis
Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli
interventi per il Giubileo 2025

1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «due senatori e due deputati» sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 645, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 644. Omissis.
645. Al fine di coordinare, attraverso la
costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le
iniziative e la realizzazione degli interventi e delle
opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa
cattolica previsto per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il tavolo istituzionale e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di
Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione
a propri rappresentanti, nonche' tre senatori e tre
deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo
definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle
amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa
Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano
degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e
rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
Omissis.».
 
Art. 36 ter

Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonche' i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma ». 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche
su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento
utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di
sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'
costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del
Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a
quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo
nonche', per gli interventi di interesse delle regioni e
delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo
permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla
Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio
dei ministri le azioni utili al superamento delle
criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di
cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione
del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli
relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali
criticita' rilevate nella fase di attuazione degli
interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito
dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione
di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui
all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di
euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti
che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.».
 
Art. 37

Integrazione della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la Commissione e' formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici componenti»; b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 29, dell'art. 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. - 28. Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da dodici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e uno designato dalle regioni.
Omissis.».
 
Art. 38
Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del
farmaco.

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245
(Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326):
«Art. 19 (Commissione consultiva tecnico-scientifica
e Comitato prezzi e rimborso). - 1. Nell'ambito
dell'Agenzia operano anche a supporto dell'attivita' del
Consiglio di amministrazione e comunque in raccordo tra
loro, la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la
valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».
2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica
svolge le funzioni gia' attribuite alla Commissione unica
del farmaco, nonche' i compiti attribuitile dall'articolo
48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di
riferimento; essa svolge, altresi', attivita' di consulenza
tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o
del Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione di cui al precedente comma adotta
le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico
scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attivita'
istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.
4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di
supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della
contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il
Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del
Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci
membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno
dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti
di diritto il direttore generale dell'Agenzia e il
presidente dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti
non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili
consecutivamente per una sola volta. I componenti non di
diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica
sono scelti tra persone di comprovata e documentata
competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel
settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di
diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra
persone di comprovata professionalita' ed esperienza almeno
quinquennale nel settore della metodologia di
determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia
sanitaria e di farmacoeconomia nonche' dell'organizzazione
sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.
6. L'organizzazione e il funzionamento della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del
Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale.
7. A ciascun componente non di diritto della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso spetta un'indennita' annua lorda di euro
25.000.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
disposto dal precedente comma e a quelli derivanti dal
funzionamento dei medesimi organi collegiali si provvede
mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8,
lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5-quinquies
dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
9.».
 
Art. 38 bis

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 8 marzo
2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie):
«Art. 10 (Obbligo di assicurazione). - 1. Le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di
altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso
terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori
d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche
per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita'
di formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione e
di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si
applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime
di libera professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo
periodo stipulano, altresi', polizze assicurative o
adottano altre analoghe misure per la copertura della
responsabilita' civile verso terzi degli esercenti le
professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni
di cui al periodo precedente non si applicano in relazione
agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che
svolga la propria attivita' al di fuori di una delle
strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che
presti la sua opera all'interno della stessa in regime
libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale
assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui
all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque
titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o
private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico,
di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la
denominazione dell'impresa che presta la copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso i terzi e
verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per
esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che determinano la copertura
assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute, definisce i criteri e le modalita' per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo
esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al
comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Associazioni nazionali rappresentative delle strutture
private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi delle professioni sanitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate, nonche' le
associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono
determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative
per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private e per gli esercenti le professioni sanitarie,
prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto
stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni
generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche
di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1;
disciplina altresi' le regole per il trasferimento del
rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di
assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla
messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai
sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
da emanare, di concerto con il Ministro della salute e
sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai
sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti,
altresi', le modalita' e i termini per la comunicazione di
tali dati da parte delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le
professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto
stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a tali
dati.».
 
Art. 38 ter
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza

1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione
per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute
ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza). -
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR
di competenza del Ministero della salute e riconducibili
alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' per il programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del
PNRR, il permesso di costruire puo' essere rilasciato in
deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di
legge statali e regionali in materia di localizzazione
delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove
riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica,
delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto
delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico
sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di
statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni
culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonche' di
quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' la disciplina del contratto istituzionale di
sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi
indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute
e al programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
il Ministro della salute promuove e stipula appositi
contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la
successiva attuazione.».
 
Art. 38 quater
Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con
malattie rare

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un piu' elevato livello di salute, nonche' al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione e' tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modificazioni al decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativita'
terapeutica). - 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. La produzione di una specifica materia
prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente
alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di
specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina
autorizzata alla produzione di materie prime
farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale
disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle
sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
materie prime farmacologicamente attive.»;
b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In considerazione delle loro
caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati
dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal
seguente:
«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali sono
tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente
l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo.»;
d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141
le parole: «La sospensione e' disposta in caso di lievi
irregolarita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando le
irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve
entita'».
2. Al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli
assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende
sanitarie locali che, a giudizio della Commissione
consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del
farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri
predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della
innovativita' terapeutica, come definito dall'articolo 1,
comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010,
n. 197/CSR.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica
indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei
prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi
elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e
locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui
requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale,
fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale
valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva
tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini
entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un
motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno
semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni
altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di
razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture
pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare
i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. L'aggiornamento di
cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi
nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie
rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione
e' tenuta a indicare, con deliberazione della giunta
regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota
AIFA o piano terapeutico.
6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di
monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al
quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al
tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali
criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici
ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e
fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento
degli stessi, anche attraverso audizioni periodiche delle
organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
componenti del tavolo di cui al presente comma non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.».
 
Art. 38 quinquies
Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito
della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalita' per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei progetti proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonche' i criteri per la remunerazione delle attivita' dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attivita' funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
Art. 39

Inviato speciale per il cambiamento climatico

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'inviato speciale e' individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17-novies, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento
climatico). - 1. Al fine di consentire una piu' efficace
partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul
cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il
cambiamento climatico. La durata dell'incarico e' fissata
nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero della
transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e
organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. L'inviato speciale e' individuato nell'ambito del
personale di livello dirigenziale dipendente di
amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle
funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque
denominati, aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento,
ferma restando la corresponsione del trattamento economico
di missione nei limiti spettanti conformemente
all'ordinamento di appartenenza.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per
l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».
 
Art. 40
Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile
universale

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse;
2) la lettera b) e' abrogata;
1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»;
2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»;
3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» e' sostituita dalla seguente: «contiene»;
4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;
2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e 7, del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Oggetto e denominazioni). - 1. Il presente
decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo
1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la
revisione della disciplina in materia di servizio civile
nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione
del servizio civile universale che si attua per programmi
di intervento;
b) (abrogata);
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si
realizza il servizio civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto
dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile
universale, contenente un insieme organico di progetti di
servizio civile universale coordinati tra loro e
finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche
aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»:
elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la
realizzazione delle attivita' di servizio civile
universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione
organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella
quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero
articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o
privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio
civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto
pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio
civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile
universale»: organo consultivo della competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle
questioni concernenti l'attuazione del servizio civile
universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile
universale»: volontario impegnato nella realizzazione del
servizio civile universale in Italia o all'estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»:
organo di rappresentanza degli operatori volontari,
articolato a livello nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo
istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale
affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6
marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il
finanziamento degli interventi di servizio civile
universale.»
«Art. 4. (Programmazione). - 1. La programmazione del
servizio civile universale e' realizzata con un Piano
triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato
mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di
servizio civile universale nell'ambito di uno o piu'
settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale tiene conto del contesto
nazionale e internazionale e delle specifiche aree
geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle
risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e
di altre risorse destinate al servizio civile universale,
rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale contiene:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi
generali in materia di servizio civile universale, anche al
fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori
opportunita';
b) la programmazione degli interventi in materia di
servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero,
anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di
quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi
degli interventi.
4. Il Piano triennale e' predisposto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni
competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le
regioni e e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio
civile universale.»
«Art. 5. (Programmi di intervento). - 1. I programmi
di intervento possono riguardare uno o piu' settori di cui
all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree
territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai
settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli
ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione
come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il
numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle
predette sedi di attuazione; il personale dell'ente
coinvolto nello svolgimento delle attivita', in relazione
alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai
requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche'
funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi
essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e
strumentali.
4. Le attivita' di servizio civile universale,
previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari,
sono realizzate con il coinvolgimento di personale
dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di
qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che
abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da
soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile
universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e
sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni
interessate. I programmi di intervento da finanziare sono
individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base
delle risorse disponibili indicate nel documento di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano
specifiche aree territoriali di una singola regione o di
piu' regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le
regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche
i programmi che si realizzano in specifiche aree
territoriali, come le citta' metropolitane, sono approvati
sulla base delle priorita' e degli obiettivi definiti dal
Piano di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della
procedura di valutazione, la trasparenza e la
semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente
in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei
programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli
altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo
settore possono realizzare programmi di intervento di
servizio civile universale, al di fuori della
programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con
risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo
degli enti di servizio civile universale, previa
approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
«Art. 7. (Funzioni delle regioni e province
autonome). - 1. Le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di
predisposizione del Piano triennale; si esprimono in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi
di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi
5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di
programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale
con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo
degli enti di servizio civile universale, previa
approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
consistente nella verifica del rispetto dei principi e
delle finalita' del servizio civile universale di cui al
presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le
seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di
servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di
servizio civile universale dotati di una specifica
professionalita';
b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte
dagli enti di servizio civile universale nei territori di
ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli
interventi svolti dagli enti di servizio civile universale
e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia
autonoma o citta' metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile
universale che operano unicamente negli ambiti territoriali
delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla
verifica della corretta realizzazione degli interventi,
nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio
civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi
di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata
sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita'
previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire,
nella loro autonomia, un servizio civile regionale con
finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile
universale.».
 
Art. 40 bis
Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali
delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza.

1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuita' delle attivita' di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la societa' ANPAL Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attivita' di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
«Art. 12. (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per
consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse
del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma
1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto
corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale
sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano
di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano
rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni
legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a
5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
28, comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.a. e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del
beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il
10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
 
Art. 41

Comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e due unita' di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto per- sonale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita' strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio' sia strettamente necessario per il piu' celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di ser- vizi pubblici e societa' a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;
e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessita' della pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralita' e contestualita', sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;
f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli inter- venti, nonche' delle altre attivita' di cui al comma 3, che e' approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
g) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio BagnoliCoroglio, in ragione della loro particolare complessita' e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi gia' realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33. (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - 1. Attengono alla tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree
di rilevante interesse nazionale contenute nei commi
seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni
relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al
trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di
formazione, approvazione e attuazione del programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,
finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione
delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla
dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a
rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,
realizzazione e gestione unitaria degli interventi di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi
certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle
quali si applicano le disposizioni del presente articolo
sono individuate con deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri
partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In
relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi'
individuata e' predisposto uno specifico programma di
risanamento ambientale e un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in
particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere
infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di
Governo la proposta di programma di risanamento ambientale
e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta
la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
della proposta di programma, ovvero di attuazione dello
stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il
procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
12. In riferimento al predetto comprensorio il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30
settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con
oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e
degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa'
Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La
trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto
Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e'
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della
proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore
alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del
Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi
interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista
finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore
a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di
cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
13.1
13.2 Ai fini della puntuale definizione della
proposta di programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base
degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase
consultiva le proposte del comune di Napoli, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte
del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle
finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e
alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di
Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue
eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo
si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della
pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS,
siano previamente definiti i profili localizzativi e le
azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione
integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione
integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la
VAS e si conclude con un unico provvedimento.
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un
cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di
infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area
interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici
giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della
realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso,
dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei
compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti,
al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati
all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi
stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo
a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari,
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo
pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi
al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti
compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore,
come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro
particolare complessita' e della rilevanza strategica per
lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i
quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure
di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.»
- Si riporta il testo del comma 12, dell'art. 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 33.(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio).
1. - 11-bis. Omissis.
12. In riferimento al predetto comprensorio il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30
settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con
oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e
degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa'
Bagnoli Futura S.p.a. in stato di fallimento. La
trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto
Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e'
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della
proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore
alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del
Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi
interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista
finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore
a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di
cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
Omissis.».
- Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 42

Citta' di Taranto

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto per- sonale dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 7
agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171 (Disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio
della citta' di Taranto), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri
oneri per la finanza pubblica, un Commissario
straordinario, di seguito denominato: «Commissario»
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' definita la struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale,
e una unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle
modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale
non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti
da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un
meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario
straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura
commissariale di cui al presente comma si provvede nel
limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale
previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa
Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il
coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il
commissario straordinario dell'Autorita' portuale di
Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel
Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20
milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012,
destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di
carattere ambientale e per la tutela del territorio contro
il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma
1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione
Puglia per essere destinate al Commissario, cui e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale
soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del
Programma operativo nazionale ricerca e competitivita'
dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da
utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di
programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo
nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14
milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di
funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza
pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e
delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo
4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento
degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle
Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a
legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le
modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli
interventi di ambientalizzazione e riqualificazione
ricompresi nell'area definita del Sito di interesse
nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo
istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse
fino ad un massimo di 70 milioni di euro.».
 
Art. 43

Potenziamento della struttura del Commissario
unico per la bonifica delle discariche abusive

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
c) al comma 3, le parole «dodici unita'» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unita'»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1. Il
Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione
europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente
individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore
mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario
unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle
singole regioni agli interventi di bonifica o messa in
sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di
competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero
della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai
soli interventi per i quali sono stati gia' previsti
finanziamenti a legislazione vigente con contestuale
trasferimento delle relative risorse da parte degli enti
richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene
predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento
che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario
unico.
2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei
ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in
carica per un triennio ed e' collocato in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi
ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, in
aspettativa o in comando e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto
di vista finanziario. Al predetto Commissario e'
corrisposto in aggiunta al trattamento economico
fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei
risultati conseguiti, determinato nella misura e con le
modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi.
3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale
altresi' di una struttura di supporto composta da non piu'
di quindici unita' di personale in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti
dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela
ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
unico.
3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi di
subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati
tra i componenti della struttura di supporto di cui al
comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000
euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro
annui.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il
Commissario unico di cui al comma 1, unitamente alla
struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al
comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a
un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e
al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la
disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del
quadro economico degli interventi. Con il medesimo
procedimento di cui al primo periodo si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari".».
 
Art. 43 bis
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di
somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato

1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle gia' versate nella contabilita' speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".».
- Si riporta il testo del comma 412 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 411. Omissis.
412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte
della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei
deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6
novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2020,
al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 20-bis.
 
Art. 43 ter
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza del COVID-19" ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-quater (Credito d'imposta per investimenti
nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici). - 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi
dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016 (91), il credito d'imposta di
cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2021 e'
attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi
imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per
cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1
si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
Art. 43 quater
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni» fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta puo' nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181(Misure urgenti per il
rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e
per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti
del Servizio sanitario della regione Calabria, programma
operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e
progetti di edilizia sanitaria). - 1. Il Commissario ad
acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva
all'espletamento delle procedure di approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione
messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa
convenzione, dalla centrale di committenza della regione
Calabria o di centrali di committenza delle regioni
limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni
caso, la facolta' di avvalersi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il
Commissario ad acta puo' delegare ai Commissari
straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di
appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati
ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e
di sostituzione che il commissario ad acta puo' esercitare
in relazione al singolo affidamento.
2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale della Regione, gia' previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai
sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
qualunque sia *il livello di progettazione raggiunto,
compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli
interventi inseriti negli accordi di programma gia'
sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della
salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche
avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
- Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione
alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta
puo' nominare esperti individuati all'esito di una
selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico
tra persone di comprovata esperienza ed elevata
professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro
economico generale degli interventi.».
 
Art. 44

Disposizioni concernenti la societa' Alitalia
in amministrazione straordinaria

1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonche' voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia
- Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione
europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche'
della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia
Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono
autorizzate alla prosecuzione dell'attivita' di impresa,
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente
perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione
europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformita' al piano
industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche
mediante trattativa privata, al trasferimento, alla
societa' di cui al citato articolo 79, dei complessi
aziendali individuati nel piano e pongono in essere le
ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano
industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno
2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei
complessi aziendali che risultino incompatibili con il
piano integrato o modificato tenendo conto della decisione
della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente
articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il
piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di
affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo
63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano
medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento
nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui
proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti sull'attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della societa' di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima
applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo
2022.».
 
Art. 44 bis
Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure
della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche

1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
«132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della societa' di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita' liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla societa', ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della societa' di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa societa', con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla societa' Fintecna Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla societa' Fintecna Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni legislative. La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla societa' Fintecna Spa o alla diversa societa' da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla citta' metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della societa' di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 e' abrogato»;
b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della societa' Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della societa', alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
 
Art. 45

Compensazione per le imprese agricole

1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa). - 1. Per il triennio
2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui
al comma 1, le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei territori montani particolarmente
svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura
del 75 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e
5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura
del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire
modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (NPS), ivi
compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti
entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero
relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica
trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole
in attivita' devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via
telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai
datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e'
fatto obbligo di inserire nel predetto modello
l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento
condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera.
L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con
priorita' a quelle che presentano valori di manodopera
impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei
valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le
comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di
cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti.
L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
presente comma al servizio competente di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il
compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della
contribuzione sia con riferimento al versante delle
prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata
ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli
finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a
legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e
agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del
presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno
2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a
48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a
288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro
per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al
limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della
citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto
per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. L' articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato.
16. Fermo restando il rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese
agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell' articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e
nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e
nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da
diritti posti precedentemente in pegno ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa
agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a
qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in
via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In
caso di contestazioni, la legittimazione processuale
passiva compete all'istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con i commi da 1 a 16.».
 
Art. 46

Fondi per il rilancio del sistema sportivo

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attivita', per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della societa' Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 630, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 629. Omissis.
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 33. Omissis.
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per
finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale,
dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
Omissis.».
 
Art. 46 bis
Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attivita'
sportiva di base

1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attivita' sportiva di base in tutto il territorio nazionale.
2. I criteri e le modalita' attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 561 e 562, dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 560. Omissis.
561. Al fine di potenziare l'attivita' sportiva di
base nei territori per tutte le fasce della popolazione e
di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle
risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2021.
562. Con decreto dell'autorita' di governo competente
in materia di sport sono individuati i criteri di gestione
delle risorse del fondo di cui al comma 561.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato comma 630,
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 46.
 
Art. 47

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonche'»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo
34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche
d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita'
economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il
pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a
condizionarne l'attivita'. Nel caso in cui risultino
applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il tribunale
valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di
cui al comma 2, lettera b).
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a
tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta',
l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui
al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di
residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di
pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati
dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari
dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore
giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno
bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del
comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita'
di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la
ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli
organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non
compiere fusioni o altre trasformazioni, senza
l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla
lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore
giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore
giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della
societa' da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa
finalizzata a prevenire specificamente il rischio di
tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso
uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e
intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e
copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui
venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1
dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In
tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni
dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale.
All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia
interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che
abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento
del prefetto, possono richiedere al tribunale competente
per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo
giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente, il prefetto che ha adottato l'informazione
antimafia interdittiva nonche' gli altri soggetti
interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice
di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne
ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base
della relazione dell'amministratore giudiziario, puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i
presupposti, disporre altre misure di prevenzione
patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione
giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli
effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e'
comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto
della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini
dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e'
valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».
 
Art. 48
Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva
antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;
b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 92 e 93, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni
antimafia). - 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 6, quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando
le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
procede con le stesse modalita' quando la consultazione
della banca dati nazionale unica e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli
esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2,
ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per
procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo
94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita'
del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al
soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici
dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale
comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti
giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente
corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione,
da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo
93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare
oggetto della comunicazione di cui al presente comma
elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'
processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla
relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92,
comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio
di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al
rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque
giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei
tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva,
procedendo alla comunicazione all'interessato entro il
termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso
di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai
sensi della presente lettera, verifica altresi' la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne
informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della
comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della
procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di
denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della
composizione degli organi di amministrazione, direzione e
vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della
rappresentanza legale della societa' nonche' della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni
o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale,
organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e
imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa
possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione
dell'informazione interdittiva antimafia.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.».
«Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del
prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il
prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro
dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti
dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al
comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se
dai dati raccolti possano desumersi, in relazione
all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei
soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo
le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In
tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni
dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze,
l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione
dell'interessato secondo le modalita' individuate dal
successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra
provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
le modalita' stabilite nel comma 4.
6.
7. Il prefetto competente all'adozione
dell'informazione antimafia, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite nel corso
dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione personale
i soggetti interessati a produrre ogni informazione
ritenuta utile, anche allegando elementi documentali,
qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del
procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che,
se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in
corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui
al presente articolo devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato
l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo
5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati
di cui al precedente comma su tutto il territorio
nazionale, il personale incaricato di effettuare le
attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale
di apposite schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione
esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.».
 
Art. 48 bis

Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «europei o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi»;
b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «25.000».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 83 e 91, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di
lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e'
comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al
comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui
alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui
organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di
amministrazione e di controllo sono sottoposti, per
disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di
particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza
o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o
licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali
e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti
e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
attivita' agricole o professionali, non organizzate in
forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita
attivita' artigiana in forma di impresa individuale e
attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma
individuale;
e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a
25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a
5.000 euro.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla
legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia
di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di
acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 25.000 euro.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni
compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente
articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve
essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica
al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o
della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'articolo 85;
e).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per
le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla
documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo
di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo
92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
sono individuate le diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di
impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma
1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici,
presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,
competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei
cui confronti e' stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.».
 
Art. 49

Prevenzione collaborativa

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale). - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, societa' o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le societa' di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonche' per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalita' indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, puo' nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, societa' o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione puo' tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui e' precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.».
2. Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non e' stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.
2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.»
 
Art. 49 bis
Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il
rilascio della comunicazione antimafia

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;
2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»;
b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il cambiamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 86 e 87 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia).
- 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data
dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla
data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati
nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini
di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e
produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi
da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i
medesimi soggetti.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari,
nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno
l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui
all'articolo 85.
3-bis. I legali rappresentati degli organismi
societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more
dell'emanazione della documentazione antimafia,
l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e
3-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di
accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche'
per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal
prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non
anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data
non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione antimafia.».
«Art. 87 (Competenza al rilascio della comunicazione
antimafia). - 1. La comunicazione antimafia e' acquisita
mediante consultazione della banca dati nazionale unica da
parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo
88, commi 2, 3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e
3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede
secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a
verifica, successivo alla richiesta della pubblica
amministrazione interessata, non comporta il cambiamento
della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della
comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del
comma 2.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al successivo capo V.».
 
Art. 50

Abrogazioni

1. All'articolo 76, comma 1, lettera a- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».
3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato.
4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Ferma la
facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del
codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico
immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle
abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo
e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno
specifico paniere di beni definiti "beni essenziali"
individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera
a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se
l'importo complessivo del credito per cui procede supera
centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata
se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e
sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il
debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore all'importo indicato nel comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (Attuazione della
direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Tavolo tecnico permanente per la
fatturazione elettronica). - 1. Per l'attuazione degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e' istituito
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico
permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti
finalita':
a) aggiornamento delle regole tecniche e delle
modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle
stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica
amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori
economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di
definizione, di tutte le iniziative legislative ed
applicative in materia di fatturazione e appalti
elettronici.
2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione
elettronica e' composto da un componente indicato
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati
dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, due componenti indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, due componenti indicati
dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del
tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di
alcun genere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-quater del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 41-quater (Disciplina dell'utilizzo del
pastazzo). - 1. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Misure urgenti per
il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per la definizione di una
politica strategica nazionale per il contrasto ai
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita'
dell'aria). - 1. (abrogato).
2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al
raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti
climatici e miglioramento della qualita' dell'aria.
2-bis.».
 
Art. 51

Disposizioni finanziarie

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 51 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.