Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 novembre 2021 |
Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle societa' benefit. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 38-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: a) al comma 1, che «Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa»; b) al comma 2, che «Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021»; c) al comma 2-bis, che «Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente»; Visto il comma 3, primo periodo, del citato art. 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2020»; Visto il secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 511 del 22 febbraio 2019; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 il quale dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 1997, n. 174, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del suddetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2007, n. 300 e successive modificazioni, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302 e successive modificazioni, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e successive modificazioni; Visto l'art. 1, commi 376 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 18-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto rilancio»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; d) «societa' benefit»: le imprese, di qualsiasi dimensione, di cui art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; e) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; f) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attivita' svolta dalla societa' benefit beneficiaria. |
| Art. 2
Oggetto
1. Al fine di promuovere e rafforzare il sistema delle societa' benefit nell'intero territorio nazionale, il presente decreto definisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38-ter, del decreto rilancio, le modalita' e i criteri di attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 3 del medesimo art. 38-ter del decreto rilancio e, in particolare: a) al Capo II sono disciplinati le modalita' e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in societa' benefit; b) al Capo III sono disciplinati le modalita' e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale. |
| Art. 3
Gestione degli interventi
1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, fatte salve le attivita' di controllo di cui all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d'imposta di cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, che sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse. |
| Art. 4
Risorse finanziarie
1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3, sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie sulla predetta contabilita' speciale. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Capo le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8: a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese; b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in societa' benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021; c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attivita' economica in Italia; d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 6
Agevolazione concedibile
1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in societa' benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili: a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese; b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. 2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 8
Modalita' di accesso all'agevolazione
1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso. 2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 7. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 4. La presentazione dell'istanza e' riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. |
| Art. 9
Procedura di concessione
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro il limite della misura massima di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa. 3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari. 4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia. 5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego. |
| Art. 10
Modalita' di fruizione dell'agevolazione
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1. |
| Art. 11
Cumulo
1. L'agevolazione di cui al presente decreto puo' essere cumulata con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. 2. L'agevolazione di cui al presente decreto e' cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensita' di aiuto superiore piu' elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. |
| Art. 12
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa' benefit ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 14. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle societa' benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 13
Controlli
1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne da' comunicazione al Ministero. |
| Art. 14
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13; c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. |
| Art. 15
Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero
1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1 e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse. |
| Art. 16
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo art. 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato. 2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio. |
| Art. 17
Risorse finanziarie
1. Per lo svolgimento di attivita' di promozione sul territorio nazionale delle societa' benefit sono destinate, ai sensi di quanto previsto 38-ter, comma 3, del decreto rilancio, risorse pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3. |
| Art. 18
Attivita' di promozione
1. Per lo svolgimento dell'attivita' di promozione delle societa' benefit, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2. A tal fine, Invitalia presenta al Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno specifico piano delle attivita' di promozione, che potra' prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalita' telematiche e digitali nonche' iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialita' del modello della societa' benefit. 2. Il Ministero esamina il piano delle attivita' e lo approva entro dieci giorni dall'invio, fatta salva la possibilita' di chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni allo stesso. 3. Con la convezione di cui all'art. 3, comma 2, sono disciplinate le modalita' di rendicontazione dei costi connessi allo svolgimento delle attivita' di promozione di cui al presente Capo. |
| Art. 19
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo. 2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 8, comma 3, e' riportato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le societa' benefit relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto. 3. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1107 |
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