Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 dicembre 2021 |
Liquidazione coatta amministrativa della «GL Costruzioni societa' cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «GL Costruzioni societa' cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla societa' cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 45.981,00, si riscontra una massa debitoria di euro 56.384,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 10.403,00; Considerato che in data 9 gennaio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' cooperativa al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Considerato che la situazione patrimoniale della societa' cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2016 concreterebbe comunque una causa di scioglimento della societa' cooperativa medesima, con conseguente liquidazione; Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa' cooperativa; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «GL Costruzioni societa' cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.», con sede in Alessandria (AL) (codice fiscale n. 02167760061) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale: SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi n. 18. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 29 dicembre 2021
Il Ministro: Giorgetti |
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