Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 gennaio 2022
Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorita' competente puo' regolamentare l'attivita' venatoria e le altre attivita' all'aperto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorita' competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto e' il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel Comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel Comune di Isola del Cantone (GE);
Considerato che la Peste suina africana e' un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e' categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;
Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 e' stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;
Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento, nonche' le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessita' di sospendere in tutta la zona indicata l'attivita' venatoria e le altre attivita' all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia e' trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;
Visto il verbale della riunione dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di vietare l'attivita' venatoria e le altre attivita' umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;
Ritenuto altresi' necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle Forze di polizia nelle relative attivita' di vigilanza e controllo;
Visto il provvedimento del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con il quale e' stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 63, par. 1 del regolamento (UE) 2020/687;
Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto e' fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Divieto di attivita' venatoria e di altre attivita' all'aperto

1. Nella zona stabilita in applicazione dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'art. 65, lettera b) del medesimo regolamento, le attivita' venatorie di qualsiasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attivita' e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta.
2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresi' vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attivita' che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita' connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonche' alla salute e cura delle piante, comprese le attivita' selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attivita' vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP.
3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attivita' autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa.
4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.
 
Art. 2

Ulteriori misure

1. Nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, sono individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per sei mesi a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 91