Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 1 settembre 2021
Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Visto, in particolare, l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalita' e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o piu' noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:
a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di societa' o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), che esercita l'attivita' di cui al comma 1;
b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) che svolge attivita' di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
c) appoggio alle immersioni subacquee: attivita' professionale dei centri di immersione subacquea e attivita' di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Comunicazione di inizio attivita' di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attivita' di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorita' marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.
2. Alla comunicazione di inizio attivita' sono allegati:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attivita' di locazione o noleggio di unita' da diporto e/o di moto d'acqua;
b) elenco delle unita' da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unita' da locare o da noleggiare;
d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformita' CE delle unita' da locare o da noleggiare;
e) copia del certificato di idoneita' al noleggio delle unita' da noleggiare;
f) copia delle polizze assicurative relative alle unita' da locare o da noleggiare.
3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorita' ove e' stata presentata, e' conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.
4. L'operatore commerciale comunica all'autorita' marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unita' indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresi', la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'.
5. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attivita'.
 
Art. 3

Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attivita' di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).
2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attivita' di locazione o noleggio e' redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti puo' essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
a) la tipologia della prestazione;
b) il numero progressivo dell'unita' locata o noleggiata;
c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unita' in locazione o di quelle da imbarcare sull'unita' a noleggio;
d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonche' del locatario o del noleggiatore;
e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.
3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale e' conservata a bordo.
 
Art. 4

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante e' consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilita'. In tale fattispecie, l'unita' e' condotta con la patente nautica, se prescritta, e puo' imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformita' per le unita' munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unita' non munite di marcatura CE.
2. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.
3. Prima di effettuare la consegna dell'unita' in locazione, l'operatore commerciale:
a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di eta';
b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa e' prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante e' abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
d) illustra al locatario le modalita' di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorita' marittima relativa alla zona di interesse.
4. Se il locatario non e' in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.
 
Art. 5

Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilita' dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.
2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unita' in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unita' impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
 
Art. 6

Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', derive a vela e moto d'acqua puo' essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di eta' inferiore a quattordici anni.
 
Art. 7
Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unita' in
locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.
2. Il locatario e' tenuto a utilizzare l'unita' con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali ne' a provocare emissioni o rumori molesti.
 
Art. 8
Comunicazione di inizio attivita' di appoggio alle immersioni
subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorita' marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.
2. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' sono allegati:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformita' CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorita' marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:
a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2.
5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorita' marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unita' navali indicate nella comunicazione di inizio attivita', allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresi', la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'.
6. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attivita'.
 
Art. 9

Attivita' di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unita' di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore eta' e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualita' di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondita' stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresi', essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811