Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2021
Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva» e, in particolare, l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 2014, Serie generale n. 199, recante «Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini»;
Considerata la necessita' di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 9 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita' relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonche' le modalita' di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneita' di Capo panel di cui al successivo art. 3.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio ufficiale o professionale degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento, come disciplinato all'art. 5 del presente decreto;
c) «Capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»;
d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) «Ministero-PIUE», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE;
g) «Ministero-PQAI», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica;
h) «Ministero-ICQRF», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
i) «CREA-IT», il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - sede di Pescara;
j) «C.C.I.A.A.», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
k) «COI», il Consiglio oleicolo internazionale.
 
Allegato I

Procedura di riconoscimento dei panel di assaggiatori
1. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (comitati di assaggio ufficiali).
La pubblica amministrazione proponente presenta la domanda di riconoscimento, controfirmata dal capo panel, al Ministero-PIUE per il tramite del CREA-IT e, per conoscenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio il panel ha la propria sede.
La domanda inviata al CREA-IT dovra' essere corredata dalla documentazione relativa alla composizione del panel, ai requisiti di ogni singolo componente, alle attrezzature e alle strutture presso cui opera il panel, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CREA-IT, presenta al Ministero-PIUE un motivato rapporto, corredato dal relativo parere, che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all'art. 4, par. 1, del regolamento.
Il Ministero-PIUE, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CREA-IT e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti. 2. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori professionali (comitati di assaggio professionali)
Per il riconoscimento dei comitati di assaggio professionali l'organismo proponente dovra' trasmettere al Ministero-PIUE, per il tramite del CREA-IT, la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo panel.
La domanda deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per i comitati di assaggio ufficiali e presentata con le medesime modalita'.
Il Ministero-PIUE, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CREA-IT e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.
 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Corsi per assaggiatori

1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da enti e da organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma nel cui territorio si effettuera' il corso.
2. La regione o la provincia autonoma di cui al comma 1, a seguito di presentazione di apposita istanza predisposta in conformita' all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che:
a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un Capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5;
b) nel programma del corso siano previste:
1. le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. No 14 nell' ultima versione disponibile sul sito del COI;
2. almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; le prove pratiche sono svolte in un'apposita sala di assaggio con la disponibilita' delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento;
3. le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;
4. almeno trentacinque ore di attivita' formativa;
c) gli enti e gli organismi pubblici e privati richiedenti presentino una dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), sottoscritta dal Capo panel responsabile dell'attivita' formativa, con la quale si attesti l'idoneita' della succitata sala di assaggio alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento, corredata da idonea documentazione fotografica.
3. La regione o la provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2 agli interessati e al Ministero-PIUE.
4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e' rilasciato un attestato di frequenza e di idoneita' fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal Capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive rilasciato il solo attestato di frequenza.
5. Entro trenta giorni dal termine del corso, l'ente o l'organismo pubblico o privato che ha organizzato il corso deve trasmettere alla regione o alla provincia autonoma una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste, redatta in conformita' all'allegato III.
 
Art. 3

Corso di formazione del capo panel

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall'art. 4 del regolamento, e' necessario essere iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.
2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da enti o da organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE, e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CREA-IT che ne cura l'istruttoria tecnica.
3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) struttura presso la quale si svolge il corso;
b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni. Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalita' di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme del COI concernenti: l'allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo panel, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonche' la valutazione statistica e l'elaborazione dei dati;
c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva;
d) almeno trentacinque ore di attivita' formativa;
e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento;
f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1. L'elenco deve essere completo di tutti i partecipanti al momento della presentazione dell'istanza, salvo un'ulteriore integrazione di due candidati al massimo, da presentare entro quindici giorni prima dell'inizio del corso.
4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CREA-IT, verifica la conformita' della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto.
5. L'autorizzazione e' trasmessa all'ente o organismo organizzatore e, per conoscenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso.
6. Ai partecipanti che hanno superato il corso e' rilasciato apposito attestato di idoneita'.
7. La qualifica di capo panel e' attribuita all'atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attivita' dello stesso.
 
Art. 4

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extra vergini

1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, gia' istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998 e predisposto dalle regioni conformemente all'allegato IV, e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso il Ministero-PQAI, che ne aggiorna sistematicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.
2. Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti:
a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2;
b) attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno venti giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.
3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco, predisposta in conformita' all'allegato V, deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del comma 2.
4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude il procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/1990. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.
5. La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla regione o dalla provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A., su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini. Il Ministero-PQAI, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.
6. Le regioni e le province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le regioni e le province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.
7. Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI, che curera' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini, entro il 31 marzo di ogni anno.
8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di Capo panel di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione.
9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro, presentando apposita istanza predisposta in conformita' all'allegato VI.
La regione che ha in carico l'esperto comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovra' essere trasmessa dalla stessa regione ricevente anche al Ministero-PQAI.
10. Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini:
a) gli iscritti in elenco dopo la data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma 1 e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attivita' svolte;
b) i tecnici ed esperti gia' iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma I entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per gli anni seguenti si fa riferimento a quanto previsto alla lettera a).
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) comporta la cancellazione dall'elenco, sulla base di quanto previsto dal comma 5.
 
Art. 5

Riconoscimento dei panel di assaggiatori

1. I panel di assaggiatori previsti dall'art. 4, par. 1, del regolamento, istituiti su iniziativa di pubbliche amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. Con decreto del Ministero-PIUE sono riconosciuti anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e ad indicazione geografica protetta - IGP, nonche' alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali. I panel di assaggiatori sono composti da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del COI, ai sensi delle disposizioni del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4.
La procedura per il riconoscimento dei predetti comitati e' indicata nell'allegato I.
2. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti.
3. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potra' essere sostituito, nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo panel. Il sostituto dovra' possedere gli stessi requisiti del capo panel.
Il capo panel comunica il nominativo del vice Capo panel al Ministero-PIUE, per il tramite del CREA-IT, prima che questo inizi la propria attivita'.
 
Art. 6

Presentazione della domanda di riconoscimento

1. Possono presentare le richieste di riconoscimento le pubbliche amministrazioni, gli enti e le associazioni che soddisfano i seguenti requisiti:
a) le pubbliche amministrazioni che sono deputate al controllo degli oli di oliva e ad emettere le relative sanzioni penali o amministrative;
b) gli enti pubblici che svolgono attivita' di assistenza professionale al settore olivicolo oleario e di promozione del metodo organolettico e dell'olio di oliva;
c) le associazioni professionali o interprofessionali del settore olivicolo:
i) che detengono la sede legale o hanno una sede operativa nel territorio della regione nella quale si intende istituire il panel di assaggio, fatta eccezione per le organizzazioni nazionali operanti nel settore olivicolo-oleario;
ii) che sono costituite da almeno due anni ed hanno svolto o svolgono l'attivita' nell'ambito del settore olivicolo-oleario;
iii) che prevedono, nell'ambito del proprio statuto, le analisi organolettiche finalizzate alla certificazione degli oli di oliva vergini;
iv) i cui associati esercitano la loro attivita' economica anche nel settore olivicolo-oleario e non aderiscono ad altra associazione che abbia gia' un comitato di assaggio riconosciuto.
 
Art. 7

Elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti

1. In applicazione dell'art. 4, par. 3, del regolamento, il Ministero-PIUE aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.
2. L'elenco di cui al comma 1, pubblicato sul sito www.politicheagricole.it e' diviso nella Sezione A (panel di assaggiatori ufficiali) e nella Sezione B (panel di assaggiatori professionali).
 
Art. 8

Mantenimento del riconoscimento dei
panel di assaggiatori

1. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all'affidabilita' e all'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento.
2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'art. 4, par. 1, ed all'allegato XII del regolamento.
3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CREA-IT organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica anche in collaborazione con il Ministero-ICQRF.
4. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CREA-IT ogni variazione della propria struttura e composizione nonche', entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno solare precedente e all'attivita' di addestramento e formazione di cui all'allegato XII del regolamento 2568/1991 e al documento COI/T.20/Doc. No 14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI. I dettagli e le modalita' di svolgimento di tali attivita' saranno oggetto di apposita circolare.
5. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CREA-IT valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10.
6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti panel di assaggiatori.
7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 10.
8. I comitati di assaggio riconosciuti alla data del presente decreto mantengono il riconoscimento.
 
Art. 9

Procedura di revoca del riconoscimento

1. Il CREA-IT verifica il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 e, in caso di accertata insussistenza degli stessi, trasmette al Ministero-PIUE uno specifico rapporto contenente la proposta di revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.
2. Il Ministero-PIUE sottopone la proposta di revoca all'esame della Commissione di valutazione di cui all'art. 10 e procede alla revoca del riconoscimento in caso di parere positivo di detta Commissione.
 
Art. 10

Commissione di valutazione

1. E' istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei panel di assaggiatori.
2. La Commissione e' composta da:
a) un dirigente del Ministero con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti del Ministero-PIUE;
c) un rappresentante del Ministero-PQAI;
d) un rappresentante del Ministero-ICQRF;
e) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; o tre rappresentanti delle regioni e province autonome;
g) un rappresentante del CREA-IT;
h) un rappresentante dell'Unioncamere.
3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno nove componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
5. La Commissione e' supportata nelle proprie attivita' da due funzionari del Ministero per gli aspetti tecnici e amministrativi.
 
Art. 11

Procedure in contraddittorio

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento sono effettuate dai panel di assaggiatori ufficiali operanti nei sottoelencati laboratori:
a) CREA-IT;
b) laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o, in caso di sua indisponibilita', da altro laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'Ufficio laboratori della direzione antifrode e controlli;
c) laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF o, in caso di sua indisponibilita', da altro laboratorio dell'ICQRF ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'ICQRF stesso;
d) ai sensi della legge n. 689/1981, uno dei due laboratori di cui alle lettere b) e c), previo raccordo, provvede a comunicare all'interessato il risultato della revisione a seguito delle due controanalisi.
2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita', secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorita' degli Stati membri da cui provengono i campioni.
 
Art. 12

Funzioni espletate dal Capo panel CREA-IT

1. Tutte le funzioni demandate al capo panel CREA-IT, in caso di sua indisponibilita', potranno essere delegate dal Ministero-PIUE al Laboratorio centrale dell'ICQRF di Roma.
 
Art. 13

Norme finali e abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 18 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 2014, n. 199, e' abrogato.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni gia' attuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Le procedure cartacee previste dal presente decreto potranno essere sostituite da analoghe procedure informatizzate.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1021