Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 4 gennaio 2022 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019. (Ordinanza n. 823). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, nonche' la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato per ulteriori dodici mesi; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono state stanziate ulteriori risorse per il completamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 762 del 1° aprile 2021 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 3 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 608/2019, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6162, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019, che viene al medesimo intestata fino al 19 settembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 6. Il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9. 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile. 11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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