Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365.

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'eta'» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'» sono inserite le seguenti: «, per nazionalita'»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono inserite le seguenti: «o nazionalita'»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'eta'» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalita'»;
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n.
L 128.
- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n.
187, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
dall'eta', dalla nazionalita' e dall'orientamento sessuale,
per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di
lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali
fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica
che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse
forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2 (Nozione di discriminazione). - 1. Ai fini del
presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3,
commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si
intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta a causa della religione, delle convinzioni
personali, degli handicap, dell'eta', della nazionalita' o
dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non
sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta,
cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione,
per convinzioni personali, per handicap, per eta', per
nazionalita' o per orientamento sessuale, una persona e'
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o
un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone che professano una determinata religione o
ideologia di altra natura, le persone portatrici di
handicap, le persone di una particolare eta' o nazionalita'
o di un orientamento sessuale in una situazione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi
1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni,
ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei
motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della
religione, delle convinzioni personali, dell'handicap,
dell'eta', della nazionalita' o dell'orientamento sessuale
e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
parita' di trattamento senza distinzione di religione, di
convinzioni personali, di handicap, di eta', di
nazionalita' e di orientamento sessuale si applica a tutte
le persone sia nel settore pubblico che privato ed e'
suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme
previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle
seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia
autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento,la salute e la sicurezza, il reintegro
professionale o il ricollocamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni;
d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'eta', alla nazionalita' o all'orientamento sessuale di
una persona, qualora, per la natura dell'attivita'
lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata,
si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attivita' medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto
stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei
lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di
occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di
esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per
l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi
all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per
l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione
richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di
un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono
fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate da finalita' legittime, quali giustificati
obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalita' siano appropriati e
necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla
professione di una determinata religione o di determinate
convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di
enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime
attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati
e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di
atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita'
lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione
e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di
coloro che siano stati condannati in via definitiva per
reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la
pornografia minorile.»
«Art. 5 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
organizzazioni sindacali, le associazioni e le
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono
legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e
per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o
l'atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva
qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato
le persone lese dalla discriminazione.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni). - 1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il
compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale,
attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso.».
- Il testo dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 1970, n. 131, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita'
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di eta', di nazionalita' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.».
- Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 2
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli
immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta' di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. Quando la disponibilita' del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilita' devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilita' del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita' del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attivita' professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato e' trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e' restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita' o il trasferimento di residenza o di sede, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e' ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»;
c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e' formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali e' richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita' previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»;
d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta' del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»;
e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita' del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 93 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
114, Supplemento Ordinario n. 74, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
1-quater. (abrogato)
1-quinquies. (abrogato)
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere
rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il
servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
di proprieta' e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati
dall'art. 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli
che sono gia' stati precedentemente iscritti al Pubblico
registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su
richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa
vigente in materia di contributi statali alla rottamazione,
il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe e il
libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del
periodo storico di costruzione o di circolazione del
veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia
gia' presente nel sistema meccanografico del Centro
elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a
un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla
difformita' di grafica e di formato di tali documenti
rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo. Tale facolta' e' concessa anche retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o
ritargati, purche' in regola con il pagamento degli oneri
dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di
circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro
automobilistico, nonche' il rilascio di una targa del
periodo storico di costruzione o di circolazione del
veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui
importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono
stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contributo di cui al periodo precedente concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati
nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non
sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 430 ad euro 1.731. Alla medesima sanzione e'
sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. (abrogato)
7-ter. (abrogato)
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad
una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
9.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli
delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a
quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art.
138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego
dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti
in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, quale centro unico di servizio, attraverso il
sistema informativo del Dipartimento stesso.»
- Il testo dell'art. 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per
il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In
caso di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della
proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il
competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa
trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita',
procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni
dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.
2. In caso di trasferimento della residenza
dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 727 ad euro 3.629.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non
e' stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1,
l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale
dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 363 ad euro 1.813.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e' formato
ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero
per i quali e' richiesta la registrazione ai sensi del
comma 2 dell'art. 93-bis, secondo la medesima disciplina
prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge
9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di
dati disponibile per tutte le finalita' previste dall'art.
51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico.
5. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei
commi 4 e 4-bis ed e' inviata all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al
rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento
delle tasse di circolazione e relative soprattasse e
accessori derivanti dalla titolarita' di beni mobili
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella
ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.".
- Il testo dell'art. 196 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 196 (Principio di solidarieta'). - 1. Per le
violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua
vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
e' obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua
volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 il locatario, in
vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore
della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario
del contrassegno di identificazione; in quelle di cui
all'art. 94, comma 4-bis, risponde solidalmente
l'intestatario temporaneo del veicolo.Nei casi indicati
dall'art. 93-bis, delle violazioni commesse risponde
solidalmente la persona residente in Italia che abbia a
qualunque titolo la disponibilita' del veicolo, risultante
dal documento di cui al comma 2 del medesimo art. 93-bis,
se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e'
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalita' giuridica o comunque da
un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato
la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.».
 
Art. 3
Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai
cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi
di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione
n. 2019/2100.

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attivita' lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilita' allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».
2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario
n. 139, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai
commi 1-bis e 1-ter del presente arti-colo e i minori
stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui
all'art. 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o
da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti.
1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di
lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di
studio, che svolgono un'attivita' lavorativa o che l'hanno
svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno
dichiarato la loro immediata disponibilita' allo
svolgimento della stessa ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di
ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali
si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis,
nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini
della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'art.
3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/ 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli
stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati
a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare
in Italia per un periodo superiore a sei mesi.».
- Il testo dell'art. 65, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 recante misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 191,
Supplemento Ordinario n. 210, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero da cittadini di Paesi terzi
equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 41,
comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con tre o piu' figli tutti con eta'
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque
componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto
indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai
comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso
pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e'
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno
2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per
l'applicazione del presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore
della situazione patrimoniale.».
- Il testo degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n.
96, Supplemento Ordinario n. 93, come modificati dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 74 (Assegno di maternita' di base (legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie, familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno
ed equi-parate alle cittadine italiane ai sensi dell'art.
41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un
assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.»
«Art. 75(Assegno di maternita' per lavori atipici e
discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi
8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
80, comma 10)). - 1. Alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di
soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso
di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi
dell'art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in
godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica
uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o
economica della maternita' e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data
della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare,
non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio
del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti
esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal
rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza,
qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita.».
- Il testo del comma 125 dell'art. 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento
Ordinario n. 99, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«125. Al fine di incentivare la natalita' e
contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio
nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro
annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto
fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea o di familiari titolari
della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di
permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani
ai sensi dell'art. 41, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni con-cernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.».
- Il testo del comma 355 dell'art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento
ordinario n. 57, cosi' recita:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con
un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del
buono spettante a decorrere dall'anno 2022 puo' essere
rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto
periodo del presente comma. Il buono e' corrisposto
dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di
idonea documentazione attestante l'iscrizione e il
pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il
beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per
l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300
milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per
l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541
milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per
l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574
milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per
l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609
milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei
maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista
dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e'
altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui
ai commi 356 e 357 del presente articolo.».
- Per i riferimenti normativi dell'art. 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art.
1.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza
per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di
infrazione n. 2018/2175.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato».
2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre
2007, n. 261, Supplemento Ordinario n. 228, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 6 (Centro di assistenza). - 1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione
europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha
i seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente
decreto da parte delle autorita' di cui all'art. 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione
utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle
professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei
centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di
formazione e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine
di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi
sull'applicazione delle misure compensative di cui all'art.
22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'art. 5 mettono a
disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera
a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini
della predisposizione della relazione biennale
sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera
b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di
assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la
Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza
degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali
interessate dal presente decreto, incluse le informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni
e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed
eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per
l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente
decreto, eventualmente cooperando con il centro di
assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le
autorita' competenti e con il punto di contatto unico di
cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di
assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o
complessita', congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
istituiscono un proprio centro di assistenza che, in
relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i
compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi
trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello
Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro
d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di
assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le
informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
In ogni caso, le autorita' competenti di cui all'art. 5,
prima della trasmissione, danno avviso della suddetta
richiesta al soggetto interessato.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione
di mediatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9
febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 5. - 1. Per l'esercizio dell'attivita'
disciplinata dai precedenti articoli, compreso
l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per
la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta
la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita
all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'
incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale
di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei
beni afferenti al medesimo settore merceologico per il
quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la
qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con
l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente
pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese
esercenti i servizi finanziari di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio
di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore
merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione
e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria
attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente
depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7.»
 
Art. 5
Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;
b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata»;
2) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;
d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale»;
e) all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e' finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine»;
f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio motivato,»;
g) all'articolo 22, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro»;
h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di veterinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
i) all'articolo 34:
1) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attivita' e alle responsabilita' relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorita' competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalita' fissate dalle competenti autorita'. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
l) all'articolo 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 32,
34 e 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
citato nelle note all'art. 4, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio
nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi,
compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato
d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali
di cui all'art. 17-bis, effettuati dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio
nazionale.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea titolari di qualifiche professionali non acquisite
in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano
nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire
nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate
in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione
acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo e della Confederazione Svizzera, si
applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.»
«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). - 1. Ogni
autorita' di cui all'art. 5 assicura che le informazioni
richieste dall'autorita' dello Stato membro d'origine nel
rispetto della disciplina nazionale relativa alla
protezione dei dati personali siano fornite non oltre
trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire
attraverso il sistema di Informazione del mercato interno
(IMI).
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo'
riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le
sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista
oggetto di specifica procedura di riconoscimento
professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora
suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla
attivita' professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi
professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
all'autorita' di cui all'art. 5 di tutte le sanzioni che
incidono sull'esercizio della professione.
3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo
II, qualora le autorita' competenti di cui all'art. 5
decidano di procedere alla verifica delle qualifiche
professionali del prestatore come disposto dall'art. 11,
comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello
Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI,
informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal
prestatore, nella misura necessaria per la valutazione
delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli
per la sicurezza o la sanita' pubblica.
4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a
norma del titolo III l'autorita' di cui all'art. 5, in caso
di fondato dubbio, puo' chiedere all'autorita' competente
dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticita'
degli attestati o dei titoli di formazione da esso
rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III,
capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni
minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un
titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione
ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente
stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro
Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di
cui all'art. 5 assicura l'ammissione alla procedura di
riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio motivato,
presso la competente autorita' dello stato membro
d'origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha
impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dall'autorita' competente che ha rilasciato il
titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso
titolo rilasciato dall'autorita' competente dello stato
membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito
integralmente nella propria struttura d'origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b)
conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio
della relativa professione.»
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono, limitatamente ai casi
in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per
verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.»
«Art. 10 (Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore). - 1. Il prestatore che ai
sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un altro
Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e'
tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui all'art.
5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilita'
professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno
in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende
successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in
tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la
dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in
qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della
situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui
al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che
attesti la nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dell'autorita' competente che
attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno
Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle
qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),
una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nei
precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza,
nel settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, un attestato che
comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni
per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte
del richiedente di essere in possesso della conoscenza
della lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita'
di cui all'art. 27, contenute nell'elenco notificato alla
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche professionali, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1 consente al prestatore di avere accesso
all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il
territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti
legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli
opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui
all'art. 5.
4. Il prestatore deve informare della sua
prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza,
immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria
competente per la professione esercitata. La comunicazione,
che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione,
puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le
formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale
prevista dall'art. 11, possano essere espletate con
facilita' mediante connessione remota e per via
elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.»
«Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di
servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
una verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e'
finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore e riguarda solo
quanto e' necessario a tale fine.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione
e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui
all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie
verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del
controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un
ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso
dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le
qualifiche professionali del prestatore e la formazione
richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale
differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o
alla sanita' pubblica e non possa essere compensata
dall'esperienza professionale del prestatore o da
conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso
l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal
fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare
tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato
secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di
servizi deve poter essere effettuata entro il mese
successivo alla decisione adottata in applicazione del
comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.»
«Art. 14 (Cooperazione tra autorita' competenti). -
1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello
stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche'
l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere
professionale sono richieste e assicurate, in caso di
dubbio motivato, dalle autorita' di cui all'art. 5.
2. Le autorita' di cui all'art. 5 provvedono
affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie
per un reclamo del destinatario di un servizio contro un
prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dell'esito del reclamo."
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il
riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento
non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a
scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a)
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'art. 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.»
«Art. 32 (Diritti acquisiti). - 1. Fatti salvi i
diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al
presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di medico
di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista
in possesso dei cittadini di cui all'art. 2, comma 1 e che
non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui
agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono
riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione
iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti
5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e
se sono accompagnati da un attestato che certifica
l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in questione
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che
precedono il rilascio dell'attestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli
di formazione in medicina che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli
articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli
sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con
formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza
generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari,
ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici
specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2
consentono l'esercizio delle attivita' professionali su
tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni
dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti
autorita' tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione
in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali
di medico con formazione di base e di medico specialista,
di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto
che sono in possesso dei cittadini di cui all'art. 2, comma
1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o
per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per
la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1°
gennaio 1993, qualora le autorita' dell'uno o dell'altro
Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di
formazione hanno sul loro territorio la stessa validita'
giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto
riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei
titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI,
punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle
attivita' professionali di medico con formazione di base,
medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attivita' di cui all'art. 51, e di
architetto, relativamente alle attivita' di cui all'art.
54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in
questione, nel territorio di questi, delle attivita' in
oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato.
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'art. 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e
di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e
di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
all'art. 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex
Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e'
iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto
1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991;
c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,
qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra
citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
la stessa validita' giuridica dei titoli che esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati
membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all'art. 46, e di architetto, relativamente alle attivita'
di cui all'art. 54. Detto attestato deve essere corredato
da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il
quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle
attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei
cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui
all'art. 31 i titoli di formazione in medicina, che danno
accesso alle attivita' professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei
cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati
nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al
25 giugno 1991 e, per la Croazia, anteriormente all'8
ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra
citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
la stessa validita' giuridica dei titoli che esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati
membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda
l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
all'art. 51, e di architetto, relativamente alle attivita'
di cui all'art. 54. Detto attestato deve essere corredato
da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il
quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi,
delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai
cittadini di cui all'art. 2, comma 1, da un altro Stato
membro e che non corrispondono alle denominazioni che
compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2
sono riconosciuti se accompagnati da un certificato
rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono
il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,
34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo
Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui
denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.»
«Art. 34 (Formazione medica specialistica e
denominazione medica specialistica). - 1. L'ammissione alla
formazione medica specializzata e' subordinata al
compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel
quadro del ciclo di formazione di cui all'art. 33 durante i
quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico
chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma
di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni
indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la
partecipazione personale del medico in formazione
specialistica alle attivita' e alle responsabilita'
relative ai servizi presso cui esegue la formazione e
risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del
titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di
cui all'art. 33 nel corso del quale siano state acquisite
adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un
centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato
da autorita' od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo
delle autorita' o enti competenti.
2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in
luoghi appositi riconosciuti dalle autorita' competenti
implica la partecipazione guidata del medico in formazione
specialistica a tutte le attivita' medi-che della struttura
in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel
rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in
modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica
e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata della
settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno,
secondo modalita' fissate dalle competenti autorita'. In
tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento
economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo
specialista e' subordinato al possesso di un diploma di
medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di
medico specialista possono essere previste esenzioni
parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica
specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a
condizione che dette parti siano gia' state seguite in un
altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di
cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il
professionista abbia gia' ottenuto la qualifica
professionale in uno Stato membro. L'esenzione non puo'
superare la meta' della durata minima del corso di
formazione medica specialistica in questione. Il Ministero
della salute, per il tramite del Dipartimento delle
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati
membri la legislazione nazionale applicabile in materia per
ognuna delle citate esenzioni parziali.
4. Le durate minime della formazione specialistica
non possono essere inferiori a quelle indicate, per
ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di medico specialista di
cui all'art. 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od
organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che
corrispondono per la formazione specialistica in questione
alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come
riportato all'allegato V, 5.1.3.»
«Art. 36 (Formazione specifica in medicina generale).
- 1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina
generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui
all'art. 33.
2. Il corso di formazione specifica in medicina
generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale.
3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il
diploma di formazione specifica in medicina generale.
4. Il corso di formazione specifica in medicina
generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli
24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a
tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle
attivita' didatti-che teoriche e pratiche, da svolgere
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il
rilascio del diploma di formazione in medicina generale da
parte delle regioni o delle province autonome, in
conformita' al modello adottato con decreto del Ministro
della salute.
5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere
ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a
quello della formazione pratica impartita durante il corso
di laurea in medicina e chirurgia di cui all'art. 33, se
detta formazione e' stata dispensata in un centro
ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di
servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno
studio di medicina generale riconosciuto o in un centro
riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.
All'inizio di ogni anno accademico, le universita'
notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al
Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e
della ricerca.
6. Il corso di formazione specifica in medicina
generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo
delle regioni e province autonome, e' di natura piu'
pratica che teorica.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di professioni ippiche.
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE

1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
il settore sportivo e per quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di
quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le
professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b)
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g)
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,
comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per le attivita' afferenti al
settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9
dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni nonche' per le attivita' che
riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c) nonche' per la professione di
consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla
conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per
la professione di consulente in proprieta' industriale e
per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di classificatore
di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato
IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita'
afferenti al settore sportivo;
b)
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di
cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non e' considerata come richiesta di documenti mancanti»;
b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 59-bis del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle
informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'art.
5 garantiscono che le seguenti informazioni siano
disponibili online attraverso il punto di contatto unico,
di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:
a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate,
che reca gli estremi delle autorita' competenti per
ciascuna professione regolamentata e dei centri di
assistenza di cui all'art. 6;
b) l'elenco delle professioni per le quali e'
disponibile una tessera professionale europea, con
indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera,
compresi i diritti a carico dei professionisti e delle
autorita' competenti per il rilascio;
c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si
applica l'art. 11;
d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle
formazioni a struttura particolare di cui all'art. 19,
comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli
articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate,
compresi i diritti da corrispondere e i documenti da
presentare alle autorita' competenti;
f) le modalita' di ricorso, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai
sensi del presente decreto.
1-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del
presente articolo siano fornite in modo chiaro e
comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili
mediante connessione remota e per via elettronica e siano
costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto
di contatto unico di cui all'art. 25, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente
a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente
cooperando con il Centro di assistenza di cui all'art. 6
del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'art. 6
adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto
unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del
presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione
europea.»
 
Art. 8
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di
altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente:
«b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Note all'art. 8:
- La direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20
dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, e'
pubblicata nella G.U.U.E. L 10 del 12.1.2002.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 151, recante attuazione della direttiva
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004, n.
141, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre
indicazioni). - 1. Ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1,
si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) [la denominazione di vendita dei succhi di
frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d), deve essere completata
dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri»
seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri
aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi
per litro];
b) le diciture "da concentrato", "da concentrati",
"parzialmente da concentrato" o "parzialmente da
concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle
miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da
concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o
parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla
denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero
contesto e a caratteri chiaramente visibili;
c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea
di frutta o della miscela di tali ingredienti deve
rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato
IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta
con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo
visivo della denominazione di vendita.
3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante
sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti
definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta
l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli
ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di
frutta di cui all'allegato I deve figurare
nell'etichettatura.
4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di
cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore
finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la
quantita' di succo di limone o di limetta o di sostanze
acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale
menzione e' riportata:
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio,
oppure;
c) su un documento di accompagnamento.
5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato
I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato
e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti
stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e
obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi
indicate.
6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e'
fabbricato con due o piu' specie, salvo quando viene
utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite
dall'art. 2, la denominazione di vendita e' completata
dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta;
tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre
frutti, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere
sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta" o "piu'
frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie
di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se
il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta,
salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di
limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte
II, punto 2, la denominazione di vendita e' costituita
dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta,
come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel
caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di
frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere
sostituita dalla dicitura 'piu' specie di frutta', da
un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle
specie utilizzate.
6-bis. Ai fini della preparazione e della
denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e
nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato
I, parte II, punto 1.».
 
Art. 9
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633, in
materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e
alimentare.

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse.

Note all'art. 9:
- La direttiva 2019/633, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare, e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2019, n. L 111.
- Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.
53, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente in merito alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in
particolare con riferimento all'art. 62 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'art. 78, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico
esistente nella direzione di una maggiore tutela degli
operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla
problematica delle pratiche sleali, ferma restando
l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di
prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi
generali di buone pratiche commerciali di trasparenza,
buona fede, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni a cui gli acquirenti di
prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima,
durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di
termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'art. 62
del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le
previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore e delle cessioni con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano
stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della
consegna;
e) salvaguardare la specificita' dei rapporti
intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa
agricola di cui e' socio per il prodotto conferito, avuto
riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla
forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE)
2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai
termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'art. 3,
paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si
applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in
ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e
sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale,
seppur escluse dall'applicazione del citato art. 3,
paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto
dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni
commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo
espresso, un termine per il pagamento non superiore a
sessanta giorni;
g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei
contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
non possa essere assolto esclusivamente mediante forme
equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in
modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali
sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e
alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche
a doppio ribasso, nonche' la vendita di prodotti agricoli e
alimentari realizzata ad un livello tale che determini
condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi
compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto
dei costi di produzione, definendo in modo puntuale
condizioni e ambiti di applicazione, nonche' i limiti di
utilizzabilita' del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce
relative alle pratiche sleali, che possono provenire da
singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e
organismi di rappresentanza delle imprese della filiera
agroalimentare;
l) prevedere la possibilita' di ricorrere a
meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle
controversie tra le parti, al fine di facilitare la
risoluzione delle controversie senza dover forzatamente
ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, secondo
comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite
massimo del 10 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di
rappresentanza nella presentazione delle denunce come
previsto dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese
rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della
riservatezza nella denuncia all'autorita' nazionale di
un'eventuale pratica sleale, previsto dall'art. 5 della
direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e
integrazioni all'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita' nazionale
di contrasto deputata all'attivita' di vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti
stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione
delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine,
l'Ispettorato puo' avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e
in particolare del Comando per la tutela agroalimentare,
oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art.
13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle
condizioni richieste dall'art. 168, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso
una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia
fissato dall'acquirente un prezzo inferiore ai costi medi
di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo
sia considerato quale parametro di controllo per la
sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante
disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine
di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti
alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso
in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di
deperibilita' o nel caso di operazioni commerciali
programmate e concordate con il fornitore in forma scritta,
salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al
fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il
costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni
contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano
definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad
oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari
stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all'accertamento delle violazioni
delle disposizioni in materia di pratiche commerciali
sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva
(UE) 2019/633 l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la
legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire
in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese
rappresentate qualora siano state lese da pratiche
commerciali sleali;
u) prevedere l'applicabilita' della normativa
risultante dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli
e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal
fatturato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 10

Disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di tali attivita'»;
b) all'articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
c) all'articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;
d) all'articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) e' abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;
1.3) la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 6 e' abrogato;
e) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore puo' comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di contabilita'»;
f) all'articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».
2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita' contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e' abrogato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 31, comma 8, 46, 80, 105,
113-bis e 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante codice dei contratti pubblici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.»
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto
del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti
sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi professionisti, singoli e
associati, e le societa' da essi costituite;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto
nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di
architettura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti
abilitati;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di societa'
di capitali, nonche' dei soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti,
nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 216,
comma 27-octies, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile; (506)
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110
del presente codice e dall'art. 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art.
317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la
pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art.
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.»
«Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto
dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'
essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di
manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
di cui all'art. 30, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di
appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione
delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto
conto della natura o della complessita' delle prestazioni o
delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i
requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificita', non si configurano come attivita'
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) (abrogata)
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all'art. 80;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) (abrogata)
5.
6. (abrogato)
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma
tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore
e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo
periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano
di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e
6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una
microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lettera b),
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.»
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali).
- 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da
talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei
lavori, l'esecutore puo' comunicare alla stazione
appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali
per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori
accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all'esito positivo del sud-detto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto
dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del
direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore
dei lavori, a seguito di tempestivo accerta-mento in
contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione
della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori tra-smette
immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP,
il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il
certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre
sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento
alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai
sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al momento
dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e'
subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP
e' annotato nel registro di contabilita'.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita', e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il
relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.»
«Art. 174 (Subappalto). - 1. Ferma restando la
disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in materia
di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta
le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le
imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere
la concessione, ne' le imprese ad esse collegate; se il
concessionario ha costituito una societa' di progetto, in
conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i soci,
alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.
3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla
stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da
fornire presso l'impianto sotto la supervisione della
stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione
della concessione e al piu' tardi all'inizio
dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e
rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei
lavori o nei servizi in quanto noti al momento della
richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla
stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni
intercorsa durante la concessione, nonche' le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale
disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il
concessionario e' obbligato solidalmente con il
subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e'
fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di
microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di
richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e'
comunque subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva e retributiva dei dipendenti del
subappaltatore. In caso di pagamento diretto il
concessionario e' liberato dall'obbligazione solidale di
cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai
commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.».
- Il testo dell'art. 14 del Decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 2017, n. 192 recante regolamento recante le
direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, cosi' recita:
«Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel bando e
nel conseguente contratto sono specificati i seguenti
obblighi:
a) il contraente principale assume nei confronti
della sede estera piena responsabilita' per l'intero
contratto;
b) l'appaltatore indica nella sua offerta le
eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i
subappaltatori proposti;
c) il subappaltatore deve essere in possesso dei
requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione
oggetto del subappalto;
d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione
aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti
direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui
fornite nell'ambito dell'appalto;
e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire
i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.
2. (abrogato)».
 
Art. 11
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali
derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese
terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.
Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Note all'art. 11:
Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22
novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti
extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una
normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di
essa basate o da essa derivanti, e' pubblicato nella
G.U.U.E. L 309 del 29.11.1996.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 26
agosto 1998 n. 346, recante disposizioni di carattere
sanzionatorio amministrativo in attuazione del regolamento
CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma
dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1998, n. 236, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Sanzioni). - 1. I soggetti indicati
dall'art. 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio
del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla
Commissione europea, direttamente o per il tramite del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nei termini e con le modalita' previste dal
citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui
all'art. 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni
a lire novanta milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere
ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non
osservano le disposizioni di cui all'art. 5, primo
paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta
milioni a lire centottanta milioni.
3. Le sanzioni di cui al presente art. non sono
applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi
successivamente intervenuti in relazione ai beni
espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati
dalla Commissione europea.
4. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, accerta l'osservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento
CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con
le modalita' di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni
previste dal presente articolo.».
 
Art. 12
Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e
all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n.
428/2009.

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Note all'art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 428/2009) del Consiglio che
istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del
transito di prodotti a duplice uso (rifusione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione
della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2018, n.
13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a
duplice uso non listati puo' aver luogo con autorizzazione
generale nazionale, rilasciata conformemente alle
indicazioni di cui all'allegato III c del regolamento
duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai
prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare su proposta
dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati
nell'allegato II octies del regolamento duplice uso.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale
nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle
imprese e ad attuare forme di semplificazione
amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni
esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di
Paesi di destinazione finale.
3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale
nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve
soddisfare gli stessi requisiti previsti per
l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui
all'art. 12. A tal fine, l'esportatore che intende
avvalersi di detta autorizzazione deve notificare
all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
della stessa, tale intendimento con comunicazione
sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo
dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
«registro dei soggetti che operano con autorizzazione
generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'art. 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta
alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'art. 12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale
puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo
quanto stabilito dall'art. 14.»
«Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di
esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le
quali i regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, o il
presente decreto impongono divieti o autorizzazioni
preventive possono essere sottoposte a misure ispettive,
riferite sia alla fase preliminare che successiva
all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche
presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del
fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare
l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale
dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di
assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in
comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione
del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento
idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di
autorizzazione.
3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve
le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta
dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi
preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al
controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con
l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i
profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza
agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' all'art. 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
agisce ai sensi dell'art. 52, commi da 4 a 10, del decreto
del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale e successive modificazioni, nonche' sulla base di
quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale
unionale.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, d'intesa con le
amministrazioni interessate, sono determinate le modalita'
attuative della collaborazione di cui al comma 3.».
 
Art. 13
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori
di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»;
b) all'articolo 1 e' premessa la seguente partizione: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;
c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo:

«Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute e' designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorita' di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorita' dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonche' le modalita' operative dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.
Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita' documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita' documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.
Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;
b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorita' preposte ai controlli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:
a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale»;
f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III. Disposizioni finali».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' abrogato.
3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- Il Regolamento 2019/1148/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio
2019, n. L 186.
- Il titolo del decreto legislativo 14 settembre 2009,
n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche. (09G0143), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 settembre 2009, n. 222, come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul
mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica
il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il
regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita'
competenti e di coordinamento».
- Il testo degli articoli 1, 2 e 18 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2009, n. 133, come modificati
dalla presente legge, cosi' recita:
«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche
Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo
reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche,
di seguito denominato: «regolamento».
Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione del
presente capo si applicano le definizioni di cui all'art. 3
del regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui
all'art. 8 del regolamento e' equiparato all'importatore.
3. L'Autorita' competente di cui all'art. 121 del
regolamento e' il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.»
«Capo III. Disposizioni finali
Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dal presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le
attivita' previste dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
Il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 4.
Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale,
abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente:
«Detenzione abusiva di precursori di esplosivi»
«Omissioni in materia di precursori di esplosivi»
 
Art. 14
Disposizioni in materia di inammissibilita' delle domande di
protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di
giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17,
C-318/17 e C-319/17.

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). -
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status
di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno
Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso
possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda
dopo che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito
alle sue condizioni personali o alla situazione del suo
Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e'
sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente
della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono
stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi,
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
del richiedente sui motivi addotti a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.».
 
Art. 15
Disposizioni in materia di validita' e rinnovo del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della
direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che
modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non e' piu' valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e' concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.
4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.

Note all'art. 15:
- La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004 L 16/44.
- Il regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di paesi terzi), e' pubblicato nella G.U.U.E.
del 1° novembre 2017 L 286/9.
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n.
191, Supplemento Ordinario n. 139, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo). - Omissis.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del
relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi
4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro novanta
giorni dalla richiesta, e' va-lido per dieci anni e, previa
presentazione della relativa domanda corredata di nuove
fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per
gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la
validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita'
costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenta-zione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
- Il testo dell'art. 17 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31/08/1999, n. 394, recante regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n.
258, S.O., abrogato dalla presente legge, cosi' recita:
«Articolo 17 (Rilascio e rinnovo della carta di
soggiorno). - 1. La carta di soggiorno e' rilasciata entro
90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle
condizioni richieste dal testo unico.
2. (abrogato)»
 
Art. 16
Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni
di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Proroga del visto). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova puo' prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessita' di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o»;
2) al comma 8-bis:
2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «una proroga del visto,»;
2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto,»;
c) all'articolo 6, comma 10, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
3) le parole: «e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e'» sono sostituite dalle seguenti: «siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»;
4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del visto».

Note all'art. 16:
- Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce
un codice comunitario dei visti (codice dei visti), e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 15 settembre 2009 L 243/1.
- Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra
Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui
visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di
soggiorno (regolamento VIS), e' pubblicato nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
- Il testo degli articoli 5, 6 e 13, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato sopra,
come modificati dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso della proroga del visto
ai sensi dell'art. 4-ter o di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita'
di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'art. 4 e che sono in possesso del
visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata
del corso di studio e della relativa dichiarazione di
presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b)
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'art. 39-bis.1;
d)
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'art. 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione e' data al
Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'art. 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'art. 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
di altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2.
In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati
membri dell'Unione europea entrati in vigore in data
anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora
sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento
di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 1, ovvero
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato
sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e'
eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione
europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel
territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'art. 24;
c) agli stranieri di cui all'art. 26;
d) agli stranieri di cui all'art. 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'art. 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, una proroga del visto, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, della proroga del visto, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e'
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno).
- 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 26, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'art. 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'art. 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'art. 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'art. 27, comma 1, lettere m), n) ed
o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
cui all'art. 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori,
di cui all'art. 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all' art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico
o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli
4-ter, 5 e al presente articolo, e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.»
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. (Omissis).
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, o
nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del
visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.»
 
Art. 17
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei
per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e' rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Note all'art. 17:
- Il regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo
all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del
Consiglio del 30 novembre 1994, e' pubblicato nella
G.U.U.E. L 311 del 17.11.2016.
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico, in attuazione dell'art. 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo
quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117
della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40..
6-bis. Il documento di viaggio europeo per il
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e'
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme
approvato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di
cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del
parere.»
 
Art. 18
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti
essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma
della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di
infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;
b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «parabellum, nonche' di» sono soppresse e al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa). - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonche' gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»;
d) all'articolo 11, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La marcatura e' eseguita in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68».
2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Note all'art. 18:
- La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le
specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e
dei loro componenti essenziali a norma della direttiva
91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi, e' pubblicata
nella G.U.U.E. del 17 gennaio 2019 L15/18.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della
Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le
specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da
segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi, e' pubblicata nella G.U.U.E. del 17
gennaio 2019 L15/22.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 11 della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo
guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'art. 1-bis,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro
9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello
Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura
idonea a individuarne la specifica destinazione.»
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu'
canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime
lisce o rigate, a caricamento successivo con azione
manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una
canna ad anima rigata, anche se predisposti per il
funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di
modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a
colpo singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo
quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi
antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o
serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore
a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20
colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di
ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il
rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi
antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'art.
31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco
nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3
del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di
calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a
17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese
dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei
prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano
una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere
utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da
impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella
agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne'
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici,
diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed
eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita licenza del
questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego e' previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attivita' di protezione civile. Gli strumenti di cui al
presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono
essere conformi alle specifiche tecniche di cui
all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE)
2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che
stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi
d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/
477/CEE del Consiglio relativa al con-trollo
dell'acquisizione e della detenzione di armi.»
«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). -
Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
deve essere impressa, senza ritardo, a cura del
fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una
marcatura unica, chiara e permanente, dopo la
fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale
marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del
fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di
fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno
di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non
faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il
modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su
un'altra parte dell'arma, di cui all'art. 1-bis, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527. Puo', altresi', essere apposto il marchio del
produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di
dimensioni troppo ridotte per essere provvista della
marcatura in conformita' del presente articolo, essa e'
contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice
alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve,
altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna.
Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura
del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla
della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui
e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio
nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro
dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione
siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro
dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o
delle loro parti dalle scorte governative ad usi
permanentemente civili, le armi sono provviste della
marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente
di identificare l'ente che effettua il trasferimento. La
marcatura e' eseguita in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di
esecuzione (UE) 2019/ 68.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I
dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
telematica, al Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di
pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita' di
controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al
presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non
siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto
al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri
l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede
alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui
all'art. 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i
segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore
deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative
all'apposizione sulle armi del numero d' iscrizione nel
catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data
indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art.
7, settimo comma n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente
art. 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la
detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'art. 3 della citata legge 23 febbraio 1960,
n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario
di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto
per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, nono e
decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi,
loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione
della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura
qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo
versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la
rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate
competente per la rottamazione delle armi o altro ente di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero
della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di
sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o
usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente
parte nuova recante la prescritta marcatura.».
- La direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e'
pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256.
 
Art. 19
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di
infrazione n. 2019/2033.

1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
b) al secondo comma, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».
2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»;
b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» e' sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».
3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».
5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Note all'art. 19:
- La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8.
- Il testo degli articoli 615-quater, 615-quinquies,
617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e
installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici).
- Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,
comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di
altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o
di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e'
punito con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a euro 5.164.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni e della
multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle
circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater.»
«Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e
installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo
scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,
comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o
installa apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.»
«Art. 617 (Cognizione, interruzione o impedimento
illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche). - Chiunque, fraudolentemente, prende
cognizione di una comunicazione o di una conversazione,
telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a
lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque
anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni o delle
conversazioni indicate nella prima parte di questo
articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona
offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della
reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso in
danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un
pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o
del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.»
«Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione
abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque,
fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere
cognizione di una comunicazione o di una conversazione
telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui
non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si
procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,
comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di
altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o
di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.»
«Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le
impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono
punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della
reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico
utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.»
«Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e
installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi
atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge, al fine di intercettare
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di
impedirle o interromperle, si procura, detiene, pro-duce,
riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa
apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri
mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei
casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.».
 
Art. 20
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335;
caso EU Pilot 2018/9373.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;
b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e' aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
d) all'articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Note all'art. 20:
- La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
dicembre 2011, n. L 335.
- Il testo degli articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 600-quater (Detenzione o accesso a materiale
pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando
minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena e' aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque,
mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza
giustificato motivo a materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a
euro 1.000.»
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i
reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo
comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni
diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la
vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del
presente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso approfittando della situazione di necessita' del
minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta'
ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore
degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno
di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e
602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il
fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo,
o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e'
stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore
in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o
provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e'
commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche,
narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la
salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso
nei confronti di tre o piu' persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e'
aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Le pene previste per i reati di cui al comma
precedente sono aumentate in misura non eccedente i due
terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei
dati di accesso alle reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata
della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni dieci.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a
quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). -
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni
sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave
reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento
si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in
essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di
altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.»
 
Art. 21
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto
concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme
nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli
scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purche' esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario e' effettuato da quest'ultimo purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»;
b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso»;
c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
Art. 41-ter (Cessioni a catena). - 1. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»;
d) all'articolo 50:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter,»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41- bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto».

Note all'art. 21:
- La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri e' pubblicata
nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311.
- Il testo degli articoli 41 e 50 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
- 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni,
trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto,
nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i
beni possono essere sottoposti per conto del cessionario,
ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni
spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato
membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica
qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un
altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare
complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti
non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri
dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'art.
7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a
distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non
ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino
a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;
3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione e'
comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa
all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha
effetto fino a quando non sia revocata e comunque per
almeno due anni;
b-bis) le vendite a distanza di beni importati da
territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato
spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato
membro;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o
spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli
acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate
nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se
l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e
al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non
imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato
il numero di identificazione agli stessi attribuito da un
altro Stato membro e che il cedente abbia compilato
l'elenco di cui all'art. 50, comma 6, o abbia debitamente
giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello
stesso.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o
di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o
spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel
territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro
Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione
della percentuale e dei limiti ivi considerati.»
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1. (abrogato)
2. Agli effetti dell'art. 41, comma 2-ter l'ufficio,
su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, conferma la validita' del numero di
identificazione attribuito al cessionario o committente da
altro Stato membro della Comunita' economica europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti
all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via
telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun
acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad
apposito modello approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all'art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita' economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di
beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli
41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della
cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e
conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'art. 7-ter,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti le
modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi
di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di
Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le
caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le
procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto
Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8.».
 
Art. 22
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi
di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi
di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione
del regolamento (UE) n. 608/2013.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attivita' commerciale.
7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 22:
- Il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla tutela dei diritti
di proprieta' intellettuale da parte delle autorita'
doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n.
L 181.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111,
S.O, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta
alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione
del sistema produttivo). - 1. Per il rilancio del sistema
portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi
logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque
consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono
inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena
efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione
all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza
delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle
operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle
fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le
maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
della lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione
di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro
42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.
7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest
S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100,
e' elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero
che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o
altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita'
produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di
variare, con proprio provvedimento, la percentuale della
predetta partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese,
le regioni possono assegnare in gestione alla societa'
stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST
Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni
del Mezzogiorno, le quote di partecipazione
complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del
capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma
possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo
unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del
Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al
decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404
del 26 agosto 2003. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede, con proprio decreto,
all'integrazione della composizione del Comitato di
indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della
regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere
di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente
finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la
loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per
l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei
prodotti ed in materia di proprieta' industriale. In ogni
caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di
cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il
fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato
da un operatore commerciale o importatore o da qualunque
altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.
7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente
finale che, all'in-terno degli spazi doganali, introduce
con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea
che violano le norme in materia di origine e provenienza
dei pro-dotti, in materia di proprieta' industriale e di
diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano
pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo
pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni
non risulti connessa a un'attivita' commerciale.
7-ter. L'onere economico della custodia e della
distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente
finale o, ove questi non provveda, del vettore e la
distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni
dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma
7-bis e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli competente per il luogo dove e' stato
accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla
contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di
polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento
all'ente locale competente e per il restante 50 per cento
allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo.
9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di
provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All'art. 517 del codice penale, le parole: «due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. L'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione di cui all'art. 1-quater, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi
esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita' produttive.
13.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di
migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento
del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui
le imprese italiane intendano effettuare investimenti in
ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15.
15-bis. I fondi di cui all'art. 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti
dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011,
le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione
di specifici interventi, progetti o programmi possono
essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della
medesima sede all'estero, per spese di analoga natura
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in
attesa della definizione delle procedure di accredito del
successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della
ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque
improrogabilmente entro l'anno di riferimento, e'
obbligatoria la sistemazione contabile della cassa
temporaneamente utilizzata.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni
dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il
funzionario delegato presenta una relazione sullo stato
dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro
novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento,
progetto o programma, il funzionario delegato versa
all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti
uffici dell'Amministrazione degli affari esteri
l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione
finale, corredata della documentazione di spesa, nonche'
una relazione attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra
funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura del
funzionario delegato in carica, sulla base di specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al
rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita', al
rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del
medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del
mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun
funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti
di spesa della propria gestione.
15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di armonizzazione del regime giuridico delle
rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di
cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi
finanziari fino all'anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita' dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle
unita' tecniche di cui all'art. 13, comma 5, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della
successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo'
temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare la
continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile
della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al
presente comma sono accreditati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.»
 
Art. 23
Disposizioni in materia di agenti in attivita' finanziaria e
mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
b) dopo l'articolo 128-novies e' inserito il seguente:
«Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera). - 1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita' alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»;
c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica»;
d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo' scambiare informazioni con queste autorita', entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»;
e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attivita' finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorita' competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorita' competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorita' competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies»;
f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia».
2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:
«f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito».

Note all'art. 23:
- La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014,
n. L 60.
- Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce l'Autorita' europea
di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la
decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE
della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre
2010, n. L 331.
- Il testo degli articoli 7, 128-decies, 128-undecies,
128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il
MRU, nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita'
antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di
Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con
le autorita' di Stato terzo lo scambio di informazioni
avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.
10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per
la ricezione delle richieste di informazioni o di
collaborazione provenienti dalle autorita' di altri Stati
membri dell'Unione europea in relazione ai con-tratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.»
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e
connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in
attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'art.
128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano,
in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca
d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire
trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in
regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
degli agenti di cui all'art. 128-quater, designano in
Italia un punto di contatto centrale nei casi e per
l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE,
secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo dall'art. 43, commi 3 e 4 e dall'art. 45 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita
il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla
Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo
VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto
di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari,
che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare
ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto
di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari nonche' presso il punto di contatto anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita
il controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'art.
128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato
membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui
all'art. 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso le
succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del
rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e
collaboratori.»
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un
Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi
di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies,
comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge
ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti
previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di
altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui
soggetti di cui all'art. 128-novies.1, comma 2; a tale fine
puo' scambiare informazioni con queste autorita', entro i
limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto
dell'Unione europea.»
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di
contatto centrale di cui all'art. 1, comma 2, lettera ii)
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, la sanzione per le violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'art. 45 del medesimo decreto ovvero per
la violazione dell'obbligo di cui all'art. 128-quater,
comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per
l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi
quelli adottati ai sensi dell'art. 48, paragrafo 4 della
direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile
della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione
della comunicazione di cui all'art. 128-novies.1, comma 1,
comunica l'intenzione dell'agente in attivita' finanziaria
o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato
membro dell'Unione europea le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro; la
comunicazione all'autorita' competente comprende
l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari
previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in
attivita' finanziaria svolge la propria attivita'.
L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione di
cui all'art. 128-novies. 1, comma 1, e della successiva
comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato
membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni
sull'operativita' transfrontaliera di cui all'art.
128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui
all'arti-colo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni
previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione
e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della
succursale o comunque entro due mesi dalla comunica-zione
di cui all'art. 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle
disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'art.
128-novies.1, comma 2. A questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di
trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i
termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere
ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l'autorita' competente dello Stato membro
di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una
succursale di porre termine alla violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 120-septies,
120-octies, 120- novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2,
120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente
testo unico e dell'art. 13, comma 1-bis, lettera b), numero
1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il
destinatario dell'ordine non pone ter-mine alla violazione,
l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure necessarie,
compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo
averne informato l'autorita' competente dello Stato membro
di origine; della misura e' data tempestiva comunica-zione
alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla
struttura organizzativa della succursale le modifiche
necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui alla lettera c) o per consentire all'autorita'
competente dello Stato membro di origine di assicurare il
rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del
personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato
membro di origine della violazione delle disposizioni
previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da
quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che
operano attraverso una succursale; se l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta misure
adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto
comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a
repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato
funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di
intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione
europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca
d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'art. 6, comma
4;
f) procedere ai sensi di quanto previ-sto dalla
lettera e), quando un soggetto che opera in regime di
libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione
delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del
titolo VI del presente testo unico e dell'art. 13, comma
1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141. 1-septies. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la
Banca d'Italia, le forme e le modalita' con le quali
l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli
elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi
precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie
attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi
di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito
(oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni
gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire
l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione
delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza
di settore.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3-bis.»
«Art. 128-terdecies (Vigilanza della Banca d'Italia
sull'Organismo). - 1. La Banca d'Italia vigila
sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite,
improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita'
dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare
l'adeguatezza delle procedure interne adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo
affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca
d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce
gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo
la comunicazione periodica di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni
nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso
l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli
adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di
gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la
continuita' operativa, se necessario anche attraverso la
nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre
la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei
doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza,
accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle
funzioni cui sono preposti.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca
d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto
delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo
scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle
rispettive funzioni e in particolare per consentire
all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La
trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette
finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio
da parte della Banca d'Italia.»
- Il testo degli articoli 20, 22 e 23 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 20 (Contenuto dell'autonomia finanziaria
dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi
e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro
dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi
in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
cui all'art. 128-quater, comma 7, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e, nel rispetto del diritto
dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'arti-colo
128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti
di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti
nel Registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati
nell'art. 17-bis, comma 1.
1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime
agevolato delle quote associative ai sensi dell'art. 148
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo,
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. La misura, le modalita' e i termini di versamento
dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti
all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il
pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo
esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle
altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto
privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego.»
«Art. 22 (Gestione degli elenchi). - 1. Gli elenchi
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti
in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali
degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non
inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero
e alla distribuzione geografica degli iscritti.
2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi
l'Organismo:
a) procede, previa verifica dei requisiti,
all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne
facciano richiesta;
b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti
per l'iscrizione;
c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in
mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione
nelle ipotesi di cui all'art. 128-duodecies. In entrambi i
casi ne da' comunicazione all'interessato;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e
cancellazione dagli elenchi;
e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base
dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria,
dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche'
sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, con
riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di
garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di
gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende
pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i
termini dei procedimenti di propria competenza.
4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli
elenchi aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la
massima diffusione.
4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di
soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 128-novies.1,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, attivita' relative ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione
europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni mezzo
adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri
tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici
giorni dalla cancellazione.»
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda
di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora
entro tale termine non sia adottato un provvedimento di
rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo
indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo
indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'art. 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita';
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale,
la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'art. 128-terdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei
collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si
avvale nello svolgimento della propria attivita'.
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanzia-ria puo' svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'art. 128-ter decies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente
sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori
di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'art. 128-septies,
comma 2, e dell'art. 128-novies;
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata.
f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'art. 128-quinquies, comma 1-bis, e
all'art. 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci
giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui
ai commi 3 e 4.
6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'art.
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le
informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall'autorita' competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del
caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito.».
 
Art. 24
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.
Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione
delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato».
3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;
b) all'articolo 27:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;
3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 24:
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio) alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013 L
182/19.
- Il testo dell'art. 111-duodecies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n. 91,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 111-duodecies. - Qualora tutti i loro soci
illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma
secondo, del codice, siano societa' per azioni, in
accomandita per azioni o societa' a responsabilita'
limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice devono redigere il bilancio secondo le norme
previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre
redigere e pubblicare il bilancio consolidato come
disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.
Il primo comma si applica anche qualora i soci
illimitatamente responsabili siano societa' di capitali
soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione
europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato
assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita'
limitata disciplinate dal di-ritto di uno Stato membro
dell'Unione europea.».
- Il testo degli articoli 2423-ter, 2435-bis, 2435-ter
e 2361 del codice civile, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui
la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati
nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione.»
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato
patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate
nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella
voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa nella
voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono
essere separatamente indicati i crediti e i debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societa' che
redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate
dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo , quinto
e sesto comma dell'art. 2423- ter, dal secondo comma
dell'art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art.
2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste
dal primo comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6), per
quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione
della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per
quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria,
16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le
indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui
e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche'
dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta
ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate
dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente art. redigono il
bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.»
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'art.
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli
schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle
micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto
dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla
redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo
stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal
primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'art. 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di
partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'art.
2435- bis e dal secondo comma dell'art. 2435- bis con
riferimento alla facolta' di comprendere la voce D
dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella
voce D.»
«Art. 2361 (Partecipazioni). - L'assunzione di
partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la
misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta
sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato
dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese
comportante una responsabilita' illimitata per le
obbligazioni delle medesime deve essere deliberata
dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori
danno specifica informazione nella nota integrativa del
bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.»
- Il testo degli articoli 26, 27 e 39 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle
direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991,
n. 90, Supplemento Ordinario n. 27, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 26 (Imprese controllate). - 1. Agli effetti
dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle
indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359
del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate
controllate:
a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in
virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi
con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei
diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si
considerano anche i diritti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte;
non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita'
dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e'
ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle
quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o
da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di
tali imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di
consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono
costituite.»
«Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione
del bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette
all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti
che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, su base consolidata, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
1-bis. La verifica del superamento dei limiti
numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base
aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento.
In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1,
lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
2. L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se
l'impresa controllante o una delle imprese controllate e'
un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente
sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-ter
del medesimo decreto legislativo.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto
di tale condizione, quando la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno
il 5% del capitale.
3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo
indicato nell'art. 25 le imprese che controllano solo
imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono
irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'art.
29, nonche' le imprese che controllano solo imprese che
possono essere escluse dal consolidamento ai sensi
dell'art. 28.
4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto
di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso
valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate
nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso
previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
indicare la denominazione e la sede della societa'
controllante che redige il bilancio consolidato; copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o
nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della
finanza internazionale, devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la
sede dell'impresa controllata.»
«Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio
consolidato e delle partecipazioni). - 1. Gli elenchi
previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per
ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede e il capitale;
b) le quote possedute, direttamente o per il
tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,
dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti
complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
1-bis. L'elenco previsto dall'art. 38, comma 2,
lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa,
l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita
risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali
informazioni possono essere omesse quando l'impresa
controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato
patrimoniale in base alle disposizioni della legge
nazionale applicabile.
2. La ragione della inclusione di una impresa in uno
degli elenchi deve essere specificata, se gia' non risulta
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma
1.
3. Qualora si sia verificata una variazione notevole
nella composizione del complesso delle imprese incluse nel
consolidamento, devono essere fornite le informazioni che
rendano significativo il confronto fra lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli
dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono
essere fornite anche mediante adattamento dello stato
patrimoniale e del conto economico dell'esercizio
precedente.
4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese
la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave
pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad
imprese da queste controllate o con queste collegate.
(VII Direttiva, art. 34).»
 
Art. 25
Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di
comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del
regolamento delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del 17
dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del
formato elettronico unico di comunicazione.

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010»;
b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1».

Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 154-ter del decreto legislativo n.
58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche'
il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l'attestazione prevista all'art. 154-bis, comma
5. Nelle ipotesi previste dall'art. 2409-terdecies, secondo
comma, del codice civile, in luogo del bilancio di
esercizio, e' pubblicato, ai sensi del presente comma, il
progetto di bilancio di esercizio. La relazione di
revisione redatta dal revisore legale o dalla societa' di
revisione legale nonche' la relazione indicata nell'art.
153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico
entro il medesimo termine.
1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni
finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi
nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del
regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente
articolo, sulla base di un principio di revisione
elaborato, a tale fine, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la
data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del
codice civile il progetto di bilancio di esercizio e'
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al
revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima
della pubblicazione di cui al comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'art. 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma
2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob
puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli
obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica
l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'art. 14,
comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in
particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione
eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine
degli emittenti e non incidono negativamente sulle
possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai
mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonche' del
documento di registrazione universale ai sensi dell'art. 9,
paragrafo 12, del regolamento prospetto;
a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente
articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157,
comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i
documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
presente articolo non sono conformi alle norme che ne
disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di
rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.».
- Il regolamento delegato della Commissione n. 2019/815
che integra la direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alla specificazione
del formato elettronico unico di comunicazione, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143.
 
Art. 26
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura
di infrazione n. 2019/2130

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 182 e' sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:
a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;
e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresi' ai fatti concernenti:
a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;
b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;
c) l'articolo 184 e' sostituito dal seguente:
«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attivita' delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo' essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;
d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
e) all'articolo 187, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto».

Note all'art. 26:
- Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,
del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad
altri aspetti della vendita all'asta delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nell'Unione, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.
- Il testo dell'art. 183 del decreto legislativo n.
58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al
presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte
previsti dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai
soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica
monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del
debito pubblico, nonche' nell'ambito delle attivita' della
politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica
agricola comune o della politica comune della pesca
dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate
ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.
b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o
strumenti collegati di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la
stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali
negoziazioni sono effettuate conformemente all'art. 5,
paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento.».
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento
sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto
legislativo n. 58/1998, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per
il tramite di ordini di compravendita o operazioni
effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi
di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento
(UE) n. 596/2014.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. (abrogato)
2-ter. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 187 del citato del decreto
legislativo n. 58/1998, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 187 (Confisca). - 1. In caso di condanna per
uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre ordinata
la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice
penale.».
 
Art. 27
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
«p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020».
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 4-terdecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o
abbiano accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento
delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione
operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi
all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento
della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita'
bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, con
cadenza annuale alla Consob, se si servono di tale
esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base
ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale.
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'art. 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto;
p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi
di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.».
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2020/1503/UE relativo ai fornitori europei di
servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il
regolamento (UE) n. 2017/1129 e la direttiva (UE) n.
2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre 2020, n.
L 347.
 
Art. 28
Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della
direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in
materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;
b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;
c) all'articolo 59, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;
d) all'articolo 192, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita' che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante»;
e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attivita' rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
f) all'articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;
g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita' rilevante nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
h) all'articolo 207-octies:
1) al comma 2, le parole: «e presenta loro immediatamente la domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS puo' chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
2) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
i) dopo l'articolo 208-ter e' inserito il seguente:
«Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP). - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS puo' richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti»;
l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010».

Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 14-bis del decreto legislativo n.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private), pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 14-bis (Programma di attivita'). - 1. Il
programma di attivita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera
d), contiene informazioni supportate da idonea
documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che
l'impresa si propone di garantire;
b) se l'impresa intende assumere rischi in
riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere
con le imprese cedenti;
c) i principi direttivi in materia di
riassicurazione e di retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che
costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale
Minimo;
e) le previsioni circa le spese d'impianto dei
servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di
produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e,
se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18
dell'art. 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di
assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al
comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale
di Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla
lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per
elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale
Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV,
sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui
alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato
per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari
destinati alla copertura delle riserve tecniche e del
Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo
III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
I;
e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in
aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione
diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese
generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai
contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche
un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle
entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per
le operazioni di riassicurazione attiva che per le
operazioni di riassicurazione passiva.
2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che
una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara'
esercitata in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale
attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello
Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di
dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro interessato in merito.».
- Il testo dell'art. 46-bis del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 46-bis (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli
interni completi o parziali: disposizioni generali). - 1.
L'impresa puo' essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' utilizzando un
modello interno completo o uno o piu' modelli parziali, in
coerenza con le disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili.
2. L'impresa puo' utilizzare modelli interni
parziali, per il calcolo di uno o piu' dei seguenti
elementi:
a) uno o piu' moduli di rischio, o sottomoduli, del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui agli
articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio
operativo di cui all'art. 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
di cui all'art. 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa
puo' applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o solo
ad uno o piu' settori di attivita' rilevanti.
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione
tutti i documenti necessari a comprovare che il modello
interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli
46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies,
46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad
un modello interno parziale, i requisiti di cui agli
articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies,
46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati
all'applicazione limitata del modello.
5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla
richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di
un modello interno. L'IVASS puo' chiedere all'AEAP
assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.
6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma
1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa
della documentazione previo accertamento della adeguatezza
dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio,
gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in
particolare della conformita' del modello interno ai
requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione
all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con
decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1,
l'IVASS puo' richiedere all'impresa, con decisione
motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' calcolato conformemente alla formula
standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.».
- Il testo dell'art. 59 del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 59 (Requisiti e procedura). - 1. L'IVASS
rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni
costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di
societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base
ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'art. 66-sexies,
comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro
3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le
quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere
inferiore ad euro 1.200.000;
c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire
in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'
previsto all'art. 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di
cui all'art. 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma di attivita'
conforme all'art. 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c),
d) ed e); il programma descrive, altresi', il tipo di
accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere
con le imprese cedenti;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'art.
68 siano in possesso dei requisiti di onorabilita'
stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
conformarsi al sistema di governo societario di cui al
Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis,
30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nonche' i
responsabili delle funzioni fondamentali all'interno
dell'impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
dall'art. 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa
aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento e' specificatamente e
adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che
una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara'
esercitata in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale
attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello
Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di
dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro interessato in merito.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'art. 58.
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le
imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da'
pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa
indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
all'albo.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura
di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione
rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla
stessa tenuto, con l'indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e'
autorizzata;
2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli
altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione
di servizi.».
- Il testo dell'art. 192 del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 192 (Imprese di assicurazione italiane). - 1.
Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono
soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attivita'
esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella
svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di
stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi.
2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della
gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa,
con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti
patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di
attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi
emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa
all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese
autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza
dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e
sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire
la prestazione.
3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorita' di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello
Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure
idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri
Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale
in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano
compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle
misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale affinche' le imprese di assicurazione che
svolgono attivita' in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le
condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e
dalla normativa attuativa.".
4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che
svolge attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato
membro ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2-bis, un
deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi
emergenti derivanti da tale attivita' che possano avere un
effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di
dettaglio l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato
membro ospitante.».
- Il testo dell'art. 193 del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 193 (Imprese di assicurazione di altri Stati
membri). - 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede
legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine
anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od
in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel
territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che
le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma
1 possa eventualmente compromettere la solidita'
finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere
che l'impresa di altro Stato membro che svolge attivita'
rilevante nel territorio della Repubblica desta
preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di
tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile
giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e
l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la
questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora
accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le
disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare nei
confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui
all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP
conformemente all'art. 19 del regolamento (UE) n.
1094/2010.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o
possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS
l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione,
a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.
7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a
presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini
dell'applicazione dei commi da 1 a 7.».
- Il testo dell'art. 195 del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). - 1.
Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel
territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza
dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia
per quella svolta in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale,
avendo riguardo alla costante verifica della gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con
particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti
patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di
attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi
emergenti, nonche' del governo societario e della
informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 192, commi 3, 4 e 4-bis.».
- Il testo dell'art. 195-bis del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri
Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno
la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla
vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di
origine anche per l'attivita' svolta in regime di
stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che
le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al
comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita'
finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che
l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che
svolge attivita' rilevante nel territorio della Repubblica
puo' destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli
interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non
sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra
l'IVASS e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo'
rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1,
l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione
non rispetta le disposizioni della legge italiana che e'
tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina
di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, l'IVASS puo' adottare nei confronti dell'impresa
di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, le misure
necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi
contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi. L'IVASS puo' rinviare
la questione all'AEAP conformemente all'art. 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha
commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria
o possieda beni nel territorio della Repubblica, le
sanzioni amministrative applicabili in base alle
disposizioni della legge italiana sono adottate nei
riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni
presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS
l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione,
a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.».
- Il testo dell'art. 207-octies del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 207-octies (Cooperazione per l'autorizzazione
del modello interno di gruppo). - 1. Nel caso in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in
qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi
dell'art. 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o
controllate o congiuntamente le imprese partecipate o
controllate di una societa' di partecipazione assicurativa,
in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai
sensi dell'art. 210, comma 2, abbiano presentato la domanda
per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di
assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo
sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di
autorita' di vigilanza sul gruppo, e le autorita' di
vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se
concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo
altresi' eventuali termini e condizioni a cui subordinare
la stessa.
2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del
modello interno, di cui al comma 1, e' presentata all'IVASS
che informa gli altri membri del collegio delle autorita'
di vigilanza, inclusa l'AEAP, e trasmette loro
tempestivamente la domanda completa, comprensiva della
documentazione presentata. L'IVASS puo' chiedere
l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla
domanda, secondo quanto previsto all'art. 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
3. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza
interessate si adoperano per pervenire ad una decisione
congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione
della domanda completa da parte dell'IVASS.
4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una
qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia
la questione all'AEAP, conformemente all'art. 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua
decisione in attesa della decisione eventualmente adottata
dall'AEAP, conformemente all'art. 19, paragrafo 3, di tale
regolamento e adegua la propria decisione a quella
dell'AEAP.
5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP
entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e'
applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La
questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la
scadenza del termine di sei mesi o dopo che e' stata
adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via
definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente
all'art. 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1094/2010. Il periodo di sei mesi e' considerato la fase di
conciliazione ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del
predetto regolamento.
6. Se le autorita' di vigilanza interessate sono
pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3,
l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le
motivazioni complete.
7. In mancanza di una decisione congiunta delle
autorita' di vigilanza interessate entro il termine di sei
mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in
merito alla domanda, tenendo in debita considerazione
eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza
interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS
trasmette un documento contenente la decisione pienamente
motivata al richiedente e alle altre autorita' di vigilanza
interessate che la riconoscono come determinante e la
applicano.
8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di
vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di
un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla
sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi
sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e
fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le
riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei
casi di cui all'art. 47-sexies, proporre di:
a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto
al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa
di assicurazione o di riassicurazione risultante
dall'applicazione del predetto modello interno;
b) in circostanze eccezionali in cui la
maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti
inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo
Requisito Patrimoniale di solvibilita' sulla base della
formula standard in conformita' alle previsioni di cui al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.
9. Secondo quanto previsto dall'art. 47-sexies, comma
1, lettere a) e c), l'autorita' di vigilanza puo' imporre
una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di
assicurazione o riassicurazione risultante
dall'applicazione della formula standard. L'autorita' di
vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni,
adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia
all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli
altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza.
10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di vigilanza sul
gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di
vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine
di procedere all'autorizzazione del modello interno di
gruppo. In ogni caso l'IVASS puo' avvalersi del potere di
imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le
condizioni di cui ai commi 8 e 9.».
- Il testo dell'art. 217-ter del citato del decreto
legislativo n. 209/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 217-ter (Gestione centralizzata del rischio:
procedura di autorizzazione). - 1. La richiesta di
autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla
solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei
rischi e' presentata all'autorita' di vigilanza che ha
autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione
controllata. Tale autorita' informa gli altri membri del
collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro
immediatamente la domanda completa.
2. Le autorita' di vigilanza interessate collaborano
nell'ambito del collegio sulla base di una piena
cooperazione al fine di decidere se concedere o meno
l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini
eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo
per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro
tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da
parte di tutte le autorita' di vigilanza nell'ambito del
collegio delle autorita' di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una
qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia
la questione all'AEAP, conformemente all'art. 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul
gruppo posticipa la propria decisione in attesa della
decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma
dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP
entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e'
applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La
questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la
scadenza del periodo di tre mesi o dopo che e' stata
raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza
sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la
decisione di cui al comma 3 del presente articolo
conformemente all'art. 19, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1094/2010. Tale decisione e' riconosciuta come
determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza
interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato la fase
di conciliazione ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del
predetto regolamento.
5. Se le autorita' di vigilanza interessate sono
pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2,
l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa
controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione.
La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e
applicata dalle autorita' di vigilanza interessate.
6. In mancanza di una decisione congiunta delle
autorita' di vigilanza interessate entro il termine di tre
mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo
decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in
debita considerazione:
a) eventuali pareri e riserve delle autorita' di
vigilanza interessate;
b) eventuali riserve delle altre autorita' di
vigilanza nell'ambito del collegio.
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la
motivazione di ogni eventuale scostamento significativo
dalle riserve espresse dalle altre autorita' di vigilanza
interessate. La decisione e' trasmessa all'impresa
richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate
che la riconoscono come determinante e la applicano.».
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 1094/2010 che istituisce l'Autorita' europea
di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione
n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/79/CE della
Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010,
n. L 331.
 
Art. 29
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via
telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la
direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa' dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute»;
b) all'articolo 108, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 92 del decreto legislativo n.
193/2006 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante
codice comunitario dei medicinali veterinari), pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 92 (Gestione del sistema di farmacovigilanza).
- 1. Il Ministero della salute gestisce un sistema di
farmacovigilanza ai fini dell'adozione delle decisioni
regolamentari appropriate ed armonizzate riguardanti i
medicinali veterinari autorizzati nella Comunita' e
considerate le informazioni su sospette reazioni avverse
derivanti dai medicinali veterinari in condizioni normali
d'impiego, il Ministero della salute istituisce un sistema
di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema e' volto a
raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei
medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda
le reazioni avverse dei medicinali veterinari sugli animali
e sull'uomo e per valutare scientificamente tali
informazioni.
2. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al
Ministero della salute ed e' costituito dallo stesso
Ministero e dai Centri regionali di farmacovigilanza di cui
all'art. 94.
3. Le informazioni relative alle reazioni avverse,
devono essere correlate ai dati disponibili sulla vendita e
la prescrizione dei medicinali veterinari ai quali si
riferiscono.
4. Il Ministero della salute provvede affinche' le
informazioni appropriate raccolte mediante il sistema siano
comunicate agli altri Stati membri ed all'Agenzia.
5. Il sistema di farmacovigilanza deve, altresi',
tenere conto di tutte le informazioni relative alla
mancanza dell'efficacia attesa, all'uso improprio, agli
studi circa la validita' dei tempi d'attesa ed agli
eventuali problemi relativi all'ambiente correlati all'uso
dei medicinali veterinari. Tali informazioni sono
interpretate alla luce delle linee guida dell'Agenzia e,
possono essere poste a fondamento di provvedimenti che
impongano prescrizioni al titolare dell'AIC, qualora si
ritenga possano avere influenza sui benefici o rischi
intrinseci all'utilizzo del medicinale veterinario cui si
riferiscono.
5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei
medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico
mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e'
l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti
ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali
da parte degli utenti mediante richieste di connessione
alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai
sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indice
periodicamente la conferenza di servizi di cui all'art. 14,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei
casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta
d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della
salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni
della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali
veterinari al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,
come amministrazioni interessate, il Ministero dello
sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al
comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via
d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti
nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai
requisiti previsti dal presente decreto.
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e
5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la
tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale del Ministero della salute.».
- Il testo dell'art. 108 del citato del decreto
legislativo n. 193/2006, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 108 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque immette in commercio medicinali
veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'art. 5,
comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro
61.974,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
violando la disposizione dell'art. 9, comma 1, somministra
agli animali medicinali veterinari non autorizzati e'
soggetto alla sanzione di cui al comma 1. E' soggetto al
pagamento della medesima sanzione il titolare di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
veterinari che viola le disposizioni dell'art. 31, commi 1
e 4.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
richiedente un'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali veterinari che viola le disposizioni
dell'art. 35, commi 1 e 2 e' soggetto al pagamento della
sanzione di cui al comma 1.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
fabbrica medicinali veterinari senza l'autorizzazione
prevista dall'art. 46, commi 1 e 2, e' soggetto al
pagamento della sanzione di cui al comma 1. E' soggetto al
pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando
le condizioni previste dall'art. 69, commi 1, 2, 4 e 7
somministra agli animali o detiene, cede, commercializza o
importa sostanze farmacologicamente attive.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
distribuisce all'ingrosso medicinali veterinari o detiene o
distribuisce all'ingrosso materie prime farmacologicamente
attive senza le autorizzazioni previste dagli articoli 66,
comma 1, e 69, comma 2, e' soggetto al pagamento della
sanzione di cui al comma 1.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
vende al dettaglio medicinali veterinari non rispettando le
condizioni previste dall'art. 70, commi 1 e 2, e' soggetto
al pagamento della sanzione prevista al comma 1.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola il divieto di distribuzione di medicinali nei casi
previsti dall'art. 104, comma 1, e' soggetto al pagamento
della sanzione di cui al comma 1.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osserva i provvedimenti di modifica, di sospensione e di
revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
adottati a norma del presento decreto e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
15.493,00 a euro 92.962,00.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osserva le prescrizioni imposte con le autorizzazioni
rilasciate a norma del presente decreto e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.582,00 a euro 15.493,00.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio che viola il divieto di
pubblicita' dei medicinali veterinari indicati all'art.
107, comma 1, lettere a) e b), e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il
veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli
10 e 11 e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.
E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce
medicinali veterinari senza la prescrizione prevista
dall'art. 76, commi 1, 2 e 3.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante di medicinali veterinari che non osserva gli
obblighi imposti dall'art. 52, comma 1, lettere a) e f), e
dall'art. 54, comma 1, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro
30.987,00. E' soggetta al pagamento della medesima sanzione
la persona qualificata di cui all'art. 54 che non rispetta
gli obblighi di vigilanza cui e' tenuto a norma dell'art.
55, comma 1, lettere a) e b).
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il
veterinario o il farmacista o il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio o la
persona di cui deve disporre il titolare medesimo o
chiunque altro vi e' tenuto che non rispetta gli obblighi
di comunicazione e di segnalazione previsti dagli articoli
91 e 96, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro
15.500,00.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
di un'autorizzazione all'immissione in commercio che viola
gli obblighi di informazione e di comunicazione previsti
dall'art. 32, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro
30.987,00.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un
medicinale veterinario che viola le prescrizioni imposte
dalle disposizioni in materia di etichettatura e foglietto
illustrativo stabilite dagli articoli 58, 59, 60 e 61 e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. E' soggetto
alla medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale veterinario
omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte dalle
disposizioni in materia di etichettatura dei medicinali
omeopatici stabilite dall'art. 64.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante di medicinali veterinari che non osserva le
disposizioni previste dall'art. 52, comma 1, lettera g),
numeri 1), 2), 3) e 4), e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a euro
12.394,00. E' soggetta al pagamento della medesima sanzione
la persona qualificata di cui all'art. 54 che non osserva
l'obbligo imposto dall'art. 55, comma 4.
17. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto
al pagamento della sanzione di cui al comma 13 il
fabbricante o il distributore autorizzato che non osserva
l'obbligo di registrazione previsto dall'art. 69, comma 5.
E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il
titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non
osserva le prescrizioni imposte dall'art. 71, il
proprietario o il responsabile di animali destinati alla
produzione di alimenti che non osserva le disposizioni
dell'art. 79, il titolare degli impianti di cui all'art. 65
e il veterinario responsabile che non osservano gli
obblighi di tenuta dei registri stabiliti dagli articoli
80, 81, 82, 84 e 85.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
violando il divieto stabilito dall'art. 116, comma 1,
destina al consumo umano prodotti alimentari provenienti da
animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali senza
la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 92
entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 8.».
 
Art. 30
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico».

Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 1, comma 536, della legge n.
145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018,
n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«536. In caso di violazione delle disposizioni sulle
comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525,
gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su
segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via
disciplinare nei confronti dei professionisti o delle
societa' iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Le
strutture sanitarie private di cura si dotano di un
direttore sanitario che comunica il proprio incarico
all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha
sede la struttura. A tale ordine territoriale compete
l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del
direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse
all'incarico.».
 
Art. 31
Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via
telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui
prodotti cosmetici.

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanita' e' l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo».

Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n.
204/2015 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del
regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici),
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2015, n. 297, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e
dichiarazioni relative al prodotto). - 1. La persona
responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che immette
sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non
conforme alle disposizioni dell'art. 19 e dell'art. 20,
paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona
responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che impiega
nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella
pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni,
marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano
ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non
possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti
cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi
della societa' dell'informazione, di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet
provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli
articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice
periodicamente la conferenza di servizi di cui all'art. 14,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei
casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata
d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della
salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni
alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti
cosmetici al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,
come amministrazioni interessate, il Ministero dello
sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al
comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via
d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai
requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e
2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la
tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il
termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
250.000.».
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (rifusione) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
- Il testo dell'art. 18 del citato del decreto
legislativo n. 204/2015, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Applicazione sanzioni amministrative). - 1.
All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto provvede l'organo regionale
territorialmente competente con le modalita' di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un
illecito amministrativo, si applicano le disposizioni
dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'Istituto superiore di sanita' e' l'autorita' competente
ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo e'
l'organo regionale di cui al comma 1 del presente
articolo.».
 
Art. 32
Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica.
Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa' dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000».

Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 97/2013
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013,
n. 194, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 15 (Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in
materia di biocidi). - 1. Il Ministero della salute
provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n.
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato
«regolamento n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale
«autorita' competente» ai sensi dell'art. 81 del
regolamento n. 528.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi
offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della
societa' dell'informazione, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete
emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi
internet corrispondenti ai siti web individuati come
promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet
provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli
articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice
periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per
l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza
effettuata d'in-tesa con il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle
violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei
biocidi al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,
come amministrazioni interessate, il Ministero dello
sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la
tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al
comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via
d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti
previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e
2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la
tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il
termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
250.000.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'art.
80 del regolamento n. 528 e le relative modalita' di
versamento. Le tariffe sono determinate in base al
principio di copertura del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono
stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui
biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto
dall'art. 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute e'
disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione
dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita'
competente previsti dal regolamento n. 528.».
- Il regolamento (CE) n. 528/2012/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all'uso dei biocidi, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.
 
Art. 33
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto».
4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dell'obbligo di sostituzione».
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali».

Note all'art. 33:
- Il testo degli artt. 6 e 14 del decreto legislativo
n. 26/2014 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici),
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2014, n. 61, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 6 (Metodi di soppressione). - 1. La
soppressione degli animali avviene:
a) con modalita' che arrecano il minimo dolore,
sofferenza e distress possibile;
b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) da personale competente ai sensi dell'art. 23;
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un
fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul
campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di cui
alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento
utilizzatore.
2. Il Ministero puo' concedere deroghe
all'applicazione dei metodi di soppressione cui
all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti
casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche,
l'uso di un altro metodo considerato altrettanto
umanitario;
b) se e' scientificamente provato che e'
impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo
a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del
presente decreto.
3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui
alla lettera a) del medesimo comma 1, non si applica
qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di
emergenza per motivi riconducibili al benessere animale,
alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute
animale o all'ambiente.
4. Quando permangono condizioni di sofferenza
insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione
dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita'
del medico veterinario designato di cui all'art. 24. E'
considerata sofferenza insostenibile quella che nella
normale pratica veterinaria costituisce indicazione per
l'eutanasia.».
«Art. 14 (Anestesia). - 1. Sono vietate le procedure
che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse
causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni
all'animale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono
consentite le procedure condotte in assenza di anestesia
generale o locale secondo quanto disposto dalla
legislazione o farmacopea nazionale, europee o
internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia
e' per l'animale piu' traumatica della stessa procedura
ovvero risulta essere incompatibile con le finalita' della
stessa.
3. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa
non sia praticabile, gli animali sono immediatamente
sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un
altro metodo appropriato per ridurre la percezione del
dolore o della sofferenza, purche' compatibile con le
finalita' della procedura.
4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi
compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire
o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un
livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi
casi e' obbligatoriamente fornita una giustificazione
scientifica corredata da informazioni dettagliate
sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico.
5. Al termine della procedura sono intraprese azioni
appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza
dell'animale.».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
n. 26/2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 20 (Autorizzazione degli allevatori, dei
fornitori e degli utilizzatori). - 1. Chiunque intende
porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di
fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorita'
competente di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno
stabilimento di utilizzazione presenta domanda di
autorizzazione al Ministero, autorita' competente di cui
all'art. 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai
sensi del presente comma coloro che hanno riportato
condanne con sentenze passate in giudicato o con
l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei
reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del
codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e
5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore,
il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti
sono conformi ai requisiti del presente decreto.
4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono
riportate le seguenti informazioni:
a) la persona fisica o giuridica titolare
dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere d),
e) ed f);
b) la sede dello stabilimento e le specie animali
stabulate;
c) la persona di cui all'art. 3, comma 1, lettera
h);
d) il medico veterinario di cui all'art. 24.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una
durata di sei anni, salvo l'adozione da parte
dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o
di revoca di cui all'art. 21.
6. Le modifiche significative alla struttura o al
funzionamento dello stabilimento di un allevatore,
fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento
riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate
preventivamente all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla
variazione dell'autorizzazione.
7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti
regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli
stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne
trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia
autonoma.».
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
n. 26/2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 31 (Autorizzazione dei progetti). - 1. E'
vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono
l'utilizzo di animali secondo le finalita' di cui all'art.
5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione
medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente
adottata dal Ministero.
2. L'organismo di cui all'art. 25 inoltra, per via
telematica certificata, al Ministero apposita domanda di
autorizzazione, allegando:
a) la proposta del progetto;
b) la sintesi non tecnica del progetto di cui
all'art. 34;
c) il modulo di cui all'allegato VI del presente
decreto.
3. Nel procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero
richiede una valutazione tecnico-scientifica all'Istituto
superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici
tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto
ovvero al Consiglio superiore di sanita' in caso di
utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di
specie in via di estinzione.
4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:
a) della preventiva valutazione sugli scopi del
progetto che giustificano l'uso dell'animale;
b) della presenza del parere positivo di cui
all'art. 26, comma 1, lettera d);
c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti
dal progetto, al fine di comprendere, tenuto conto anche
delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato
agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o
danno prolungato e' giustificato dal risultato atteso in
termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e
per l'ambiente;
d) della preventiva valutazione circa lo
svolgimento delle procedure nelle condizioni piu'
umanitarie e piu' rispettose dell'ambiente possibili;
e) della effettiva necessita' della ricerca in
quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche
precedenti;
f) della giustificazione del progetto unitamente
alle procedure ivi previste da un punto di vista
scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge;
g) della conformita' a quanto previsto dal presente
decreto relativamente alla competenza professionale del
personale designato a condurre le procedure;
h) delle motivazioni poste alla base dell'utilizzo
di una determinata specie, allevata o meno per essere
impiegata nelle procedure;
i) del minor numero di animali per il
raggiungimento delle finalita' del progetto e del rispetto
dell'obbligo di sostituzione;
l) di tutte le possibili precauzioni assunte per
prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il
distress nelle procedure;
m) del rispetto di quanto disposto dall'art. 14;
n) delle motivazioni poste alla base della scelta
delle vie di somministrazione dei preparati;
o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in
conformita' con l'art. 6;
p) della preventiva valutazione sulla gravita'
delle procedure, nonche' di una classificazione delle
stesse secondo i criteri di cui all'art. 15 e all'allegato
VII del presente decreto;
q) della necessita' di eseguire o meno una
valutazione retrospettiva del progetto di cui all'art. 32;
r) della presenza di personale con competenze
specialistiche nei seguenti ambiti:
1) settori di applicazione scientifica in cui gli
animali saranno utilizzati, con particolare riguardo alla
realizzazione della sostituzione, della riduzione e del
perfezionamento;
2) progettazione sperimentale e, se del caso,
valutazione dei dati statistici;
3) pratica veterinaria, nelle scienze degli
animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria
applicata alla fauna selvatica;
4) allevamento e cura degli animali in relazione
alle specie che si intende utilizzare.
5. L'autorizzazione del progetto e' limitata alle
procedure che sono state oggetto di valutazione e di una
classificazione della gravita' loro attribuita.
6. L'autorizzazione e' inviata anche all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente e contiene le
seguenti informazioni:
a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento
si realizza il progetto;
b) il responsabile di cui all'art. 3, comma 1,
lettera g);
c) la conformita' del progetto all'autorizzazione;
d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il
progetto;
e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede
di valutazione del progetto, incluso se e quando il
progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.
7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta
della domanda di autorizzazione con l'indicazione del
termine entro cui si intende adottare il provvedimento che
non puo' essere superiore a quaranta giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed
assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata
al tipo di progetto.
8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o
errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da
presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla
data di ricevimento della richiesta, durante i quali il
termine di cui al comma 7 e' sospeso.
9. In considerazione della complessita' o del
carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui
al comma 7 puo' essere prorogato una sola volta per un
periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La
proroga e la sua durata sono debitamente motivate e
comunicate al richiedente prima della scadenza del termine
di cui al comma 7.
10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a
cinque anni e non puo' essere concessa nel caso in cui il
responsabile di cui all'art. 3, comma 1, lettera g, ha
riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con
l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei
reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del
codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e
5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
11. Il Ministero puo' rilasciare una unica
autorizzazione per progetti generici multipli realizzati
dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano
requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti
prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o
diagnostici con metodi prestabiliti.
12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel
procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono
la protezione della proprieta' intellettuale e delle
informazioni riservate.
13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessita',
puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo
dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della
scadenza, con le modalita' di cui al comma 2. Il Ministero
valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui al
presente articolo.
14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 33,
qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto
di ricerca deve essere comunicata ed espressamente
autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui al
presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche
non produce effetti sul termine di cui al comma 10.
15. Il Ministero puo' revocare l'autorizzazione del
progetto qualora lo stesso non viene realizzato in
conformita' con quanto disposto nell'autorizzazione.
16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del
progetto e' comunque garantito dal responsabile di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g, il benessere degli animali
utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.».
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
n. 26/2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere d) ed e),
ed all'art. 16, comma 1, lettera d), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2022; la disposizione di cui
all'art. 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31
dicembre 2016.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio
del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 37, comma 2, effettua
entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva
disponibilita' di metodi alternativi.
2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della
salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle
procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche
sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le
tipologie di sostanze che possono essere oggetto di
programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della
sperimentazione animale.
3. Il presente decreto non si applica ai progetti
gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore
dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai
progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla
loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata
dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.»
- Il testo dell'art. 1, comma 756, della legge n.
178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020,
n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«756. Gli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992,
n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in
attuazione di convenzioni e accordi internazionali
sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria
restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con
oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale
confisca degli animali stessi.».
La legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
 
Art. 34
Designazione dell'autorita' competente per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
servizi di contenuti online nel mercato interno.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonche' con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 249/1997
(Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio
1997, n. 177, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di
impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il
presidente sono scelti sulla base del merito, delle
competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che
abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a
ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum
professionale. Prima della elezione dei commissari e la
designazione del presidente, i curricula ricevuti dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e
secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui
rispettivi siti istituzionali.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge 25
giugno 1993, n. 206 , e dall'art. 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle
comunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione
civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di
piattaforma per la condivisione di video di cui alle
disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018 i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione,
comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa,
nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere
nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le
disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella
legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti,
anche con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti,
anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.
Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni
della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi
forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori
anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli
indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore
delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di
convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici
di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione,
si conformino a criteri di correttezza metodologica,
trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di
soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi
dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie
ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e
vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto
inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati
tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di
interventi, anche legislativi, in relazione alle
innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove
equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di
linee guida, la promozione di codici di condotta e la
raccolta di informazioni pertinenti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE)
2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
servizi di contenuti online nel mercato interno,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
designata quale autorita' competente ai sensi dell'art. 5
del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni,
ai sensi dell'art. 3, numero 6), del citato regolamento
(UE) 2017/ 2394, con i poteri di indagine e di esecuzione
di cui all'art. 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all'art. 10 del medesimo regolamento, nonche'
con i poteri previsti dalla presente legge e dall'art. 2,
comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti
le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei
comitati regionali per le comunicazioni avviene
prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio
1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risulti
applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione
organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di
polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello
stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti
d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
16.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
27.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE)
2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».
- Il regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla portabilita'
transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato
interno (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.
- Il regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017,
n. L 345.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 481/1995 (Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), pubblicata nella Gazz. Uff.
18 novembre 1995, n. 270, S.O, cosi' recita:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - 1. Sono istituite le Autorita' di
regolazione di servizi di pubblica utilita', competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del
quadro complessivo del sistema delle comunicazioni,
all'Autorita' per le telecomunicazioni potranno essere
attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono principi generali cui si ispira la normativa
relativa alle Autorita'.
3.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna
Autorita' sono definite da normative particolari che
tengono conto delle specificita' di ciascun settore sulla
base dei principi generali del presente articolo. La
presente legge disciplina nell'art. 3 il settore
dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di
propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e
del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di
garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa
filiera.
6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali
competenti per la regolazione e il controllo, svolgono
attivita' consultiva e di segnalazione al Governo nelle
materie di propria competenza anche ai fini della
definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito
dal presidente e da due membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente.
Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate. In sede di prima
attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico.
9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico
i componenti e i dirigenti delle Autorita' non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
10. I componenti e i funzionari delle Autorita',
nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva
all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di cui al comma 12, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle
procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
11. Le indennita' spettanti ai componenti le
Autorita' sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro.
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere
al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione
all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e
gli altri elementi di riferimento per determinare le
tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita'
per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita',
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione
degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile
e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri
di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili, determinando altresi'
i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto
esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il
medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o
eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a
quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al
comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della
lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni
presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei
confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero
procedendo alla revisione del regolamento di servizio di
cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o
la decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte
di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede
all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i
principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda
accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita'
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita'
generale.
14. A ciascuna Autorita' sono trasferite tutte le
funzioni amministrative esercitate da organi statali e da
altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento
autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il
Ministro competente continua comunque ad esercitare le
funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa
vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate
alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235 .
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme
contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto
speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per
tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte.
18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad
altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui
al comma 12, lettera e), che l'Autorita' fissa per la
determinazione della tariffa con il metodo del price-cap,
inteso come limite massimo della variazione di prezzo
vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai
dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi'
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a
standard prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi
volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso
l'uso efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g),
l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo, nell'ambito del documento di
programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita'
il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilita' che corrispondono agli interessi generali del
Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono
tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle
loro funzioni.
23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina,
audizioni periodiche delle formazioni associative nelle
quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel
medesimo regolamento sono altresi' disciplinati audizioni
periodiche delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo
svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
e sull'efficacia dei servizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attivita' svolte
dalle Autorita' idonee a garantire agli interessati la
piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio,
in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le
modalita' per l'esperimento di procedure di conciliazione o
di arbitrato in contraddittorio presso le Autorita' nei
casi di controversie insorte tra utenti e soggetti
esercenti il servizio, prevedendo altresi' i casi in cui
tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano
essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali
e conciliative istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza
del termine fissato per la presentazione delle istanze di
conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i
termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se
proposto, e' improcedibile. Il verbale di conciliazione o
la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
27. Ciascuna Autorita' ha autonomia organizzativa,
contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione, soggetto al controllo della
Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorita', con propri regolamenti,
definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le
norme concernenti l'organizzazione interna e il
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
che non puo' eccedere le centoventi unita', l'ordinamento
delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il
trattamento giuridico ed economico del personale. Alle
Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto
salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
29. Il regolamento del personale di ruolo previsto
nella pianta organica di ciascuna Autorita' avviene
mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie
per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni. In sede di prima attuazione della presente
legge ciascuna Autorita' provvede mediante apposita
selezione anche nell'ambito del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti
per l'espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralita' e imparzialita' comunque
nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti
nella pianta organica.
30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
superiore a sessanta unita', dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per
non piu' di due volte.
31. Il personale dipendente in servizio anche in
forza di contratto a tempo determinato presso le Autorita'
non puo' assumere altro impiego o incarico ne' esercitare
altra attivita' professionale, anche se a carattere
occasionale. Esso, inoltre, non puo' avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza
dall'impiego ed e' punita, ove il fatto non costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel
minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
uno o piu' regolamenti volti a trasferire le ulteriori
competenze connesse a quelle attribuite alle Autorita'
dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere
gli uffici e a rivedere le piante organiche delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione
della presente legge e cessano le competenze esercitate in
materia dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I
regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del
precedente periodo.
33. Le Autorita', con riferimento agli atti e ai
comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti
al loro controllo, segnalano all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di
violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della
concorrenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30
giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine
alla definizione delle concessioni, dei contratti di
servizio e degli altri strumenti di regolazione
dell'esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al
comma 1, la cui durata non puo' essere superiore ad anni
quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del servizio in concessione e'
disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di
programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il
soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli
scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire
nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e le
procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita' di
aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di
programma o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un
regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui
alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
al comma 36. Le determinazioni delle Autorita' di cui al
comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
del regolamento di servizio.
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di
importo non superiore all'uno per mille dei ricavi
dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il
servizio stesso; il contributo e' versato entro il 31
luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato,
di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. [Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il
servizio in relazione agli oneri atti a coprire le
effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita'].
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b),
afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono
versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
41. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 35
Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES
(2019) 7142023.

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita' fornita nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento».

Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo n.
66/2005 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel),
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di
gas serra). - 1. I fornitori devono assicurare che le
emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita per unita' di energia dei combustibili per i quali
hanno assolto l'accisa nell'anno di riferimento e
dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di
riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato
V-bis.2.
1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita'
delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di
energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai
carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il
metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori
che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato
di cui all'allegato V-bis.1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31
gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il tramite del GSE, una
relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas
a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto
l'accisa e dell'elettricita' fornita, in cui sono
specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di
combustibile o di elettricita' forniti con l'indicazione,
ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta
utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui
all'allegato V-bis.1.
4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta
utilizzando il formato di cui all'allegato IV della
direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato
dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della
relazione sono pubblicati sul sito del GSE.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il
fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le
loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di
vita per unita' di energia possono essere conteggiate ai
fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia
stato accertato, ai sensi dell'art. 7-quater, il rispetto
dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi
da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'art.
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici
rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni
partita di biocarburante, copia di un certificato di
sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale
di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti di
cui all'art. 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di
un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art.
7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche' una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa
all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas
ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per
unita' di energia, della stessa partita.
5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore
che immette al consumo biocarburanti anche in miscele
utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i
biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia
stato accertato, ai sensi dell'art. 7-quater, il rispetto
dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi
da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'art.
7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, adottato di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono
definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad
uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione di cui al comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla
metodologia indicata all'art. 7-quinquies. Le emissioni di
gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli
altri tipi di combustibili e dell'elettricita' sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita
nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e
dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra.
7. Il fornitore mantiene a disposizione
dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'art.
8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento
dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali
sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del
comma 2.
8. L'operatore economico mantiene a disposizione
dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'art.
8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi alla cessione
al fornitore della partita di biocarburante, la
documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha
prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.
9.
10. Un gruppo di fornitori puo' scegliere di
ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1.
In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico.
Le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma sono stabilite ai sensi dell'art. 7-bis,
paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art.
1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la
possibilita' di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a
quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei
seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi
tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale,
comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore
agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;
b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la
cattura e lo stoccaggio del carbonio, secondo quanto
stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni;
c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del
meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto,
secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni.
12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il
trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per conoscenza, ad ISPRA, un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla
conformita' alle disposizioni di cui al comma 6 della
relazione prevista al comma 2, nonche' sull'accertamento
delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il
GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare l'accesso alle
informazioni contenute nella banca dati relativa ai
biocarburanti al fine di garantire ulteriori
approfondimenti.».
 
Art. 36
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di
sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra.

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 e' abrogato;
b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: «la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto legislativo».

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo n. 47/2020 (Attuazione della direttiva (UE)
2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto
il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di
basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato),
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 146.
«Art. 37 (Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito
del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un
accordo internazionale sui cambiamenti climatici). - 1. Ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti,
degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei
amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs
ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti
dall'art. 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva
2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita dal Comitato
sulla base di quanto stabilito dallo stesso art. 11-bis e,
in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione
europea ai sensi dello stesso articolo.».
- Il testo della rubrica dell'Allegato I del citato
decreto legislativo n. 47/2020, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Allegato I. Categorie di attivita' cui si applica il
presente decreto legislativo.».
 
Art. 37
Designazione delle autorita' competenti per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro
poteri minimi.

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»;
2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorita'»;
c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017»;
d) all'articolo 144-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti»;
3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;
5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «e' designata autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».

Note all'art. 37:
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n.
206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff.
8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, sulla coopera-zione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art.
19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti
delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della
regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che
la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo,
acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione
competente. Resta ferma la competenza delle Autorita' di
regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di
violazione della regolazione che non integrino gli estremi
di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce
la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della
Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento
dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello
Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un
altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'art. 9 del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni
o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'art. 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve
essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione. Nel caso di pratiche
commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4,
la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».
- Il testo dell'art. 37-bis del citato decreto
legislativo n. 206/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le
clausole vessatorie). - 1. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'art.
5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale
autorita' competente responsabile dell'applicazione della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione
delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si
applica l'art. 27 del presente codice. L'Autorita', sentite
le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai
commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole
inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che
si concludono mediante adesione a condizioni generali di
contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o
formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'art.
14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al
comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto
dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non
siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta'
della clausola e' diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che
adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese
dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni
di cui al presente comma, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di
interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla
vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita' si
pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi
giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
non possono essere successivamente valutate dall'Autorita'
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma
la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli
atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente
articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta
salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del
danno.
5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina
la procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei
legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le
associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di
cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello.
Nell'esercizio delle competenze di cui al presente
articolo, l'Autorita' puo' sentire le autorita' di
regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
interessati operano, nonche' le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regola mento (CE) n. 2006/2004,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345.
- La direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 aprile 1993, n.
L 95.
- Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
n. 206/2005, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da
parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del
presente Codice.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, accerta le
violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del
presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3,
ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle
violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del
presente Codice.
4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi
dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente
Capo.
5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita'
di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante
il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo
II-bis, del presente codice.».
- Il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per
la tutela dei consumatori»), pubblicato nella G.U.U.E. 9
dicembre 2004, n. L 364.
- Il testo dell'art. 144-bis del citato decreto
legislativo n. 206/2005, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita'
nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di
pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle
ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di
altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita'
competente, ai sensi del medesimo art. 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394, in materia di:
a) - b);
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di
cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III,
titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III,
titolo III, capo II;
f) - g);
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV,
capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre
autorita' competenti ai sensi dell'art. 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i
poteri minimi di cui all'art. 9 dello stesso regolamento e
li esercitano conformemente all'art. 10 del medesimo
regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri
loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento
alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei
consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione
del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui
al primo periodo del presente comma, fermi restando gli
ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla
normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine
e di esecuzione di cui all'art. 9 del citato regolamento,
in conformita' all'art. 10 del medesimo regolamento, con
facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente
incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite
dai rispettivi regolamenti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con
altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
cui all'art. 139, puo' avvalersi delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in
materia di indicazione dei prezzi di cui all'art. 17 del
presente codice e le disposizioni di cui all'art. 22, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini
dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il
Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in
particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui
al comma 2, nonche' relativamente all'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli
atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza
giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
informazioni richieste, nell'ambito delle proprie
competenze, dal Ministero dello sviluppo economico,
riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti
documenti o fornite informazioni non veritiere, si
applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei
confronti del Ministero dello sviluppo economico dai
soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali
o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui
all'art. 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10
del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di pratiche
commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
in relazione alle funzioni di autorita' competente
attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle
proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato provvede ai sensi dell'art. 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa
l'ufficio unico di collegamento responsabile
dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394.
9-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' designata quale organismo responsabile ai sensi
dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In
relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e' designata autorita'
competente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/2394. In materia di accertamento e
sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE)
2018/302, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del
presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i
consumatori (ECC-NET) e' designato quale organismo
competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di
controversia tra un consumatore e un professionista ai
sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le
finalita' di cui al primo periodo si applica la procedura
di cui all'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59.».
- Il testo dell'art. 51-octies del decreto legislativo
n. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n.
129, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni
amministrative). - 1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su
istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui
all'art. 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne
elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli
strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
1-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' designata, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorita' competente
responsabile dell'applicazione della direttiva (UE)
2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi
turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del
Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle
violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si
applica l'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
- La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326.
- La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
- La direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", e'
pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
169/2014 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus),
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile
dell'applicazione del regolamento). - 1. L'organismo
responsabile di cui all'art. 28 del regolamento e'
individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del
regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini
conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per
quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai
sensi dell'art. 28, paragrafo 3, secondo comma, del
regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni
degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai
servizi regolari, di cui all'art. 1, commi 3, 4, e 5, del
presente decreto;
c) accertare le violazioni delle disposizioni del
regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente
decreto.
2. L'Autorita' e' altresi' responsabile
dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394,
relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi
1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti
di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto
interessato informazioni e documentazione e puo' effettuare
verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di
gestione delle stazioni.
4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine
all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata
con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito
della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga
necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al
Governo proposte di modifica del presente decreto, anche
con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo
al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione
puo' presentare un reclamo all'Autorita' per presunte
infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti
telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche
stabilite con provvedimento della medesima Autorita',
adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma
dell'art. 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento
dell'infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e
locale i reclami possono essere inoltrati anche alle
competenti strutture regionali che provvedono a
trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini
della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4,
all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate le predette strutture regionali sulla base
delle indicazioni fornite dalle singole regioni.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente
articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni
dell'Autorita', le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano
le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone
con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della
designazione prevista all'art. 12 del regolamento cui
provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela
uniforme dei diritti delle persone con disabilita' e a
mobilita' ridotta, con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i
criteri e le modalita' in base ai quali sono designate
dette stazioni.
8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e
2, all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di
personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, con le modalita' previste
dall'art. 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito
delle risorse, gia' previste a legislazione vigente, di cui
al medesimo art. 37, comma 6, lettera b), del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del
contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei
servizi regolati.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
129/2015 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che
modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai
diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie
navigabili interne), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto
2015, n. 191, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile
dell'applicazione del regolamento). - 1. L'organismo
responsabile di cui all'art. 25 del regolamento e'
individuato nell'Autorita' di regolazione dei trasporti e
svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del
regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini
conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per
quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai
sensi dell'art. 25, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni
degli obblighi previsti dal regolamento;
c) accertare le violazioni delle disposizioni del
regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente
decreto.
2. L'Autorita' e' altresi' responsabile
dell'applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2394,
relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi
1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire informazioni e
documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei
porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro
soggetto interessato e puo' effettuare verifiche e
ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti
e dei terminali portuali.
4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine
all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata
con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito
della relazione di cui all'art. 37, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga
necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al
Governo proposte di modifica del presente decreto, anche
con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo,
ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al
vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta
giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo
all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche
avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione,
secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento
della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita'
istruisce e valuta, a norma dell'art. 4, i reclami
pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e
locale i reclami possono essere inoltrati anche alle
competenti strutture regionali che provvedono a
trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini
della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4,
all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate le predette strutture regionali sulla base
delle indicazioni fornite dalle singole regioni.».
 
Art. 38
Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la
determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai
bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
2) alla lettera c-bis):
2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
2.2) la lettera c) e' abrogata.
2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».

Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n.
28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 38 (Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi). - 1. Fatto salvo quanto
previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i
biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica
o per il raffrescamento possono essere computati per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere
agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati
sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se
rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Per il calcolo delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica
quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto
19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa
riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi
richiamati.».
- La direttiva n. 2009/30/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto
riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile
diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo
inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
- Il decreto legislativo n. 66/2005 (Attuazione della
direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo
n. 28/2011, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' per i biocarburanti e per i bioliquidi). -
1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, ivi incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
anche per la verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei bioliquidi.».
- Il testo dell'Allegato 1 del citato decreto
legislativo n. 28/2011, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Allegato 1. (art. 3, comma 4). Procedure di calcolo
degli obiettivi.
1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'art. 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da
fonti rinnovabili e' calcolato come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricita' da
fonti energetiche rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti
energetiche rinnovabili nei trasporti.
Per il calcolo della quota di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas,
l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche
rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai
fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.
2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano
i criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e
le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi
in considerazione. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei
biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai
cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole
come colture principali soprattutto a fini energetici non
e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei
trasporti nel 2020.
3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale
lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e'
calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello
nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la
produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il
ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)
che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene
conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da
fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di
ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo
contenuto energetico.
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia
eolica e' presa in considerazione conformemente alla
formula di normalizzazione definita al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente
paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e'
calcolato come quantita' di teleriscaldamento e
teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti
rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il
riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto
unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il
contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
del suo contenuto energetico.
8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico,
geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai
fini del comma 1, lettera b), a condizione che il
rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5%
l'apporto energetico primario necessario per far funzionare
le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare
quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente
direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al
paragrafo 4.
9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene
conto dell'energia termica generata da sistemi energetici
passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia
in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il
calore generato da energia prodotta da fonti non
rinnovabili.
10. Il contenuto energetico dei carburanti per
autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello
stesso paragrafo.
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e'
calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da
fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo
di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in
percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in
considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti
statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a
progetti comuni con Paesi terzi.
In caso di trasferimento statistico, la quantita'
trasferita:
a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di
energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1;
b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita'
di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1.
In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia
elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia
nell'ambito della valutazione del conseguimento degli
obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di
energia consumata nel settore dell'aviazione e'
considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18 per cento.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il
calcolo della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e
successive modificazioni.
2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'art. 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per il calcolo del denominatore, ossia della
quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini
del primo comma, sono presi in considerazione solo la
benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto
su strada e su rotaia e l'elettricita' compresa
l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti
per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine
non biologica;
b) per il calcolo del numeratore, ossia della
quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel
trasporto ai fini del primo comma, sono presi in
considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili
consumati in tutte le forme di trasporto; la presente
lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c-bis) del presente paragrafo e della parte 1,
punto 2, primo periodo, del presente allegato;
c) per il calcolo del contributo di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi
di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per
autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non
biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e'
utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti
rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui
avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto
ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato
pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di
elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il
calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui
alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte
il contenuto energetico dell'apporto di elettricita'
proveniente da fonti energetiche rinnovabili;
c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel
numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a
partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine
e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole
come colture principali soprattutto a fini energetici non
e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei
trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite
fissato:
a) i biocarburanti prodotti a partire dalle
materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I,
parte 2.bis del presente allegato;
b) biocarburanti sostenibili prodotti a partire
da colture coltivate su superfici agricole come colture
principali soprattutto a fini energetici, diverse dai
cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali
colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato
V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli
obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il
contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie
prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte
2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri
biocarburanti.
2-BIS. MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBUTO E'
CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO CONTENUTO ENERGETICO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
COMMA 2.
Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo
e' considerato pari a due volte il loro contenuto
energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui
all'art. 3, comma 2 e una volta per il conseguimento
dell'obiettivo dell'art. 3, comma 2-bis.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o
fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti
urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non
separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui
all'art. 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
c) Rifiuto organico come definito all'art. 183,
comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e
soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 183,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai
rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena
alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente
dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse
le materie prime elencate nella parte B del presente
allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma
e fasci di frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai
rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria
forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti
precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge,
liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e
tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non
alimentare definite all'art. 2, comma 1, lettera
q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite
all'art. 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per
sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi
e gassosi di origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di
trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in
conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a).
v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile
in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo
e' considerato pari a due volte il loro contenuto
energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui
all'art. 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art.
3, comma 2-bis.
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2
in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
3. FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO
DELL'ELETTRICITA' DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA EOLICA
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia
idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente
formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove N = anno di riferimento;
QN (norm) = elettricita' normalizzata generata da
tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno N, a
fini di computo;
Qi = quantita' di elettricita', misurata in GWh,
effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali
idroelettriche nazionali, escludendo la produzione delle
centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua
precedentemente pompata a monte;
Ci = capacita' totale installata, al netto
dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte
le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i.
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia
eolica in un dato Stato membro si applica la seguente
formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Dove:
N = anno di riferimento;
QN (norm) = elettricita' normalizzata generata da
tutte le centrali eoliche nazionali nell'anno N, a fini di
computo;
Qi = quantita' di elettricita', misurata in GWh,
effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali
eoliche nazionali;
Cj = capacita' totale installata, misurata in MW,
di tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla fine
dell'anno j;
n = il piu' basso dei seguenti valori: 4 o il
numero di anni precedenti l'anno N per i quali sono
disponibili dati sulla capacita' e la produzione nazionale
in questione.
4. COMPUTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE
La quantita' di energia aerotermica, geotermica o
idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi
energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto
legislativo, ERES, e' calcolata in base alla formula
seguente:
ERES = Qusable *(1 - 1/SPF)
dove
Qusable = il calore totale stimato prodotto da
pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno
definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla
Commissione ai sensi dell'allegato VII della direttiva
2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di
calore per le quali SPF > 1,15 * 1/ŋ sara' preso in
considerazione;
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio
stimato per tali pompe di calore;
ŋ e' il rapporto tra la produzione totale lorda di
elettricita' e il consumo di energia primaria per la
produzione di energia e sara' calcolato come media a
livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Nel caso di pompe di calore a gas ŋ e' posto pari a 1
fino alla determinazione di un piu' appropriato valore,
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con
apposita circolare al GSE.
5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo della lettera c) della lettera
c-bis del punto 1 della parte 2 dell'Allegato 1 del citato
decreto legislativo n. 28/2011:
«c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture
agricole di secondo raccolto.».
- Il testo della dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 51/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che
stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e
della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2017, n. 97,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 10 (Modifiche all'allegato V-bis al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli
allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513). - 1.
All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal
seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche
degli stock di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo
uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il
calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:
el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in
massa (grammi) equivalente di CO2 per unita' di energia
prodotta (megajoules) dal biocarburante). I «terreni
coltivati» e le «colture perenni» sono considerati un solo
tipo di destinazione del terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie
associato alla destinazione del terreno di riferimento
(espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di
superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione
di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno
nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle
materie prime, se quest'ultima data e' posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie
associato alla destinazione reale del terreno (espresso in
massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie,
compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di
carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore
attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di
superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a
maturazione, se quest'ultima data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come
energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie
all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui
biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati
ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.
b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal
seguente: «10. La guida di cui alla decisione della
Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto
10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel
suolo.»;
c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento
indiretto della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate
provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2
eq/MJ)

Parte di provvedimento in formato grafico

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero
per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti
categorie di materie prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del
presente allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al
cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero
al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la
copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi,
zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni
coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si
intendono le colture pluriennali il cui peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco
ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso
occorre calcolare un valore di emissione associato al
cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in
conformita' della parte C, paragrafo 7, dell'allegato
V-bis.".».
- La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «di venti unita', di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unita', di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale»;
b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre unita' appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unita' appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,».

Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
Governo nel processo di formazione della posizione italiana
nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione
europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi
espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per
gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso
partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri
lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi
deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee, di cui all'art. 18, ai fini della definizione
unitaria della posizione italiana da rappresentare
successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo
periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi, entro un contingente massimo di
ventotto unita', di cui ventiquattro appartenenti alla
terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti
alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale, in
posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni,
al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito
del predetto contingente, il numero delle unita' di
personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel
limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei
unita', la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi di
personale delle regioni o delle province autonome, di cui
tre unita' appartenenti alla terza area o qualifiche
equiparate e tre unita' appartenenti alla seconda area o
qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, secondo criteri da
definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il
personale assegnato conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza
e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e
di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato
tecnico di valutazione, di cui all'art. 19, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche europee e' individuata la
Segreteria del CIAE.
9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dell'art. 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra
persone di elevata professionalita' e di comprovata
esperienza.».
 
Art. 40
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo
del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da
assumere in sede europea.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attivita' preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».

Note all'art. 40:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 4 (Consultazione e informazione del
Parlamento). - 1. Prima dello svolgimento delle riunioni
del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la
posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli
eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
Esso riferisce altresi' ai competenti organi
parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione
europea e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle
loro diverse formazioni.
Il Governo informa i competenti organi parlamentari
sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del
Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo
svolgimento delle stesse.
1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo
le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni
riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono
adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e
le linee dell'azione del Governo nell'attivita'
preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea.
2. Il Governo informa tempestivamente i competenti
organi parlamentari su iniziative o su questioni relative
alla politica estera e di difesa comune presentate al
Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte
dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi
implicazioni in materia di difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
il Ministro per gli affari europei, trasmette
tempestivamente alle Camere le relazioni e le note
informative predisposte dalla Rappresentanza permanente
d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:
a) riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione
europea, riunioni informali a livello ministeriale,
riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui
all'art. 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del
Consiglio;
b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo,
Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure
legislative;
c) atti o progetti di atti adottati dalle
istituzioni o organi dell'Unione europea;
d) altre iniziative o questioni relative alle
istituzioni o alle politiche dell'Unione europea;
e) procedure di precontenzioso e contenzioso
avviate nei confronti dell'Italia.
4. Il Governo informa e consulta periodicamente le
Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge
di cui all'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come
sostituito ai sensi della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1, e con le modalita' previste dai rispettivi
Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche
economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi
di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti
attraverso:
a) gli atti, i progetti di atti e i documenti
adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;
b) gli obiettivi individuati in sede di
cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 20 del Trattato
sull'Unione europea;
c) gli accordi e le ipotesi di accordi
intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del
Governo con il Parlamento e, in particolare, con le
Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia,
ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli
obblighi di cui all'art. 1.
6. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle
informazioni e dei documenti trasmessi.
7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli
di inviolabilita' degli archivi e i regimi di immunita'
delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le
prerogative di informazione e partecipazione del
Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del
Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione
europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e al Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica, e dell'art. 13 del Trattato sulla
stabilita', sul coordinamento e sulla governance
nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi
della legge 23 luglio 2012, n. 114.».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 234/2012,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Atti di indirizzo delle Camere). - 1. Sui
progetti e sugli atti di cui all'art. 6, nonche' su ogni
altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della
presente legge, i competenti organi parlamentari possono
adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo,
secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il
Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia
in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre
istituzioni od organi dell'Unione sia conforme agli
indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di
tale posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto
attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce
tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo
le adeguate motivazioni della posizione assunta.».
 
Art. 41
Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente la legge di delegazione europea e la legge europea

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, puo' presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non e' prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».

Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 29 (Legge di delegazione europea e legge
europea). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e
agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa con tempestivita'
le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni
e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome, per la formulazione di ogni
opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le
regioni e le province autonome verificano lo stato di
conformita' dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti
atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le
risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni
anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di
legge recante il titolo: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione:
«Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di
riferimento, e recante i contenuti di cui all'art. 30,
comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'art. 30,
comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri
interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge
recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea», completato dall'indicazione: «Legge europea»
seguita dall'anno di riferimento.
6. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di
legge recanti la legge europea e la legge di delegazione
europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta
del parere, i disegni di legge sono presentati al
Parlamento anche in mancanza di tale parere».
7. Il disegno di legge di delegazione europea e'
corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31
dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto
all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno
degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di
sottoporre i relativi schemi di atti normativi di
recepimento al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e
sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando
conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni da parte della Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione
europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive
dell'Unione europea il cui termine di recepimento e' gia'
scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel
periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per
l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite con regolamento ai sensi dell'art. 35,
nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di recepimento gia' adottati;
e-bis) fornisce l'elenco delle direttive
dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea
il potere di adottare gli atti di cui all'art. 290 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie
di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e,
comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore
dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di
ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui
all'art. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con gli altri Ministri interessati, puo'
presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione
europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui
titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre».
Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al
presente comma non e' prescritta la relazione illustrativa
di cui al comma 7.».
 
Art. 42
Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di
regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del
diritto dell'Unione europea.

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, puo' definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma».

Note all'art. 42:
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto dell'Unione europea). - 1. Al
fine di prevenire l'instaurazione delle procedure
d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre
termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso
tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 260, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1, che si rendano responsabili della
violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione
alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea,
i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le
procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e dall'art. 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un
soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno
o piu' decreti da adottare di concerto con i Ministri
competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, puo' definire i criteri e le procedure
riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici
all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente
comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo
di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e'
recepito, entro un mese dal perfezionamento, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel
presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei
successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e
delle finanze.
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'art.
41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze
attiva il procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con
compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte
dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita' e
secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli
enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti
per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello
Stato in conseguenza delle suddette violazioni.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 43

Monitoraggio parlamentare sull'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attivita' conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonche' alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticita' riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Note all'art. 43:
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio
2021, n. L 57.
 
Art. 44
Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze preposte alle attivita' di gestione, monitoraggio e
controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027.

1. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonche' di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unita' da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo n.
165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., cosi'
recita:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
 
Art. 45

Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorita' e' autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unita', di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Note all'art. 45:
- Il testo dell'art. 41-bis della legge n. 234/2012
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge n. 154/2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2008, n. 235, cosi' recita:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree
sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 46

Sviluppo della funzione consultiva

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilita' pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilita' della normativa di contabilita' pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attivita' finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 46:
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio
2021, n. L 57.
 
Art. 47
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione
europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui
capitoli di bilancio dello Stato.

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilita'.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
S.O, cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 48

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia