IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con cui lo stanziamento di risorse di cui alla predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e' stato integrato di euro 84.047.295,59 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 con la quale e' stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»; Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della citata ordinanza n. 616 del 2019, con cui per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di una apposita struttura costituita da personale del Comune di Venezia, della Citta' metropolitana di Venezia, di loro societa' ed enti partecipati a capitale interamente pubblico nonche' dei consorzi di bonifica, prevedendo che il suddetto personale e' collocato in posizione di distacco fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico degli enti di appartenenza; Viste le note del 2 e del 16 luglio 2021 del Commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza n. 616 del 2019 con le quali e' stato, tra l'altro, trasmesso un prospetto riepilogativo dei costi della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza e con cui e' stato altresi' attestato che la struttura non necessita di ulteriori finanziamenti riferiti agli interventi rispetto all'ammontare complessivo dei Fondi gia' deliberati per fronteggiare l'emergenza in oggetto e che tali costi troverebbero integrale copertura finanziaria nelle economie di piano gia' consolidate a seguito dell'attuale stato di ultimazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Considerata la necessita' di riconoscere le spese sostenute dalla struttura commissariale nelle attivita' connesse al superamento dello stato d'emergenza; Acquisita l'intesa della Regione Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Oneri struttura commissariale
1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato e' autorizzato a liquidare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, relative al funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, quantificate in euro 840.442,95. 2. Per la prosecuzione delle attivita' di cui al comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla cessazione dello stato d'emergenza, il Commissario delegato provvede nel limite massimo di euro 235.379,47. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.075.822,42, si provvede a valere sulle economie rinvenienti dai piani predisposti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 giacenti nella contabilita' speciale n. 6163 intestata al Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |