Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2022
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art.14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I;
Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 6 settembre 1977, n. 242, relativo all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza etonitazene;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2021 da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:
le segnalazioni di nuove molecole tra cui efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina, 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo luglio-agosto 2021;
l'allerta di grado 2 relativa ad un caso di intossicazione acuta, correlata all'assunzione della sostanza APB, registrato sul territorio nazionale, a Firenze, nel mese di luglio 2019;
l'informativa sul sequestro della sostanza alfa-PEP (altra denominazione: PV-8), effettuato in Italia dalla Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;
Considerato che le sostanze: idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e alfa-PEP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;
Considerato che la sostanza efinazone e' riconducibile, per struttura, alla sostanza metaqualone, posta sotto controllo internazionale nella tabella II della convenzione unica sulle sostanze psicotrope citata e presente nella tabella III del testo unico;
Tenuto conto che nel caso di intossicazione acuta, registrato sul territorio nazionale, correlata all'assunzione della sostanza APB, non e' stato analiticamente possibile distinguere i diversi isomeri: 2-APB, 4-APB, 5-APB e 6-APB, in cui detta sostanza puo' essere presente;
Considerato che solo gli isomeri 5-APB e 6-APB, sono presenti nella tabella I testo unico;
Ritenuto necessario inserire anche gli altri isomeri: 2-APB e 4-APB nella tabella I del testo unico, al fine di consentire una pronta individuazione da parte di sanitari e forze dell'ordine;
Considerato che le sostanze 2'-Me-PVP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP, risultano gia' sotto controllo in Italia, negli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, come pure la sostanza ADB-ESINACA, inclusa negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;
Tenuto conto che le sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che e' stato segnalato il sequestro di un reperto contenente la sostanza alfa-PEP, effettuato sul territorio nazionale, da parte della Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;
Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 9 settembre 2021, 10 settembre 2021 e 11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;
Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita', datata 11 ottobre 2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione comune della sostanza etonitazene, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;
Considerato che nella tabella I, la sostanza etonitazene viene erroneamente riportata con la denominazione comune «etonizatene», oltre che con la denominazione chimica 1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo», che coincide con quella contenuta nella tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica della denominazione comune, con la corretta denominazione comune «etonitazene», di cui al citato decreto 23 agosto 1977;
Tenuto conto che in riferimento a detta sostanza a livello internazionale viene riportata la ulteriore denominazione secondo IUPAC «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan amina»;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico anche la denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan amina» come «altra denominazione» della sostanza etonitazene, per completare le definizioni in uso ed agevolare l'identificazione della stessa molecola da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota dell'11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletan amina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e del caso di intossicazione acuta registrato sul territorio nazionale e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-APB (denominazione comune);
1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
2'-Me-PVP (denominazione comune);
1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
2-Me-α-PVP (altra denominazione);
3-clorofenmetrazina (denominazione comune);
2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica);
3-CPM (altra denominazione);
3-Cl-PM (altra denominazione);
PAL-594 (altra denominazione);
3F-NEB (denominazione comune);
2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one (denominazione chimica);
3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);
3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune);
2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone (denominazione chimica);
3-MPC (altra denominazione);
4-APB (denominazione comune);
1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
ADB-ESINACA (denominazione comune);
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-car bossamide (denominazione chimica);
ADB-INACA (altra denominazione);
alfa-PEP (denominazione comune);
1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);
PV-8 (altra denominazione);
alfa-PHPP (altra denominazione);
α-PHPP (altra denominazione);
efinazone (denominazione comune);
2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);
2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);
2-etil- 3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altra denominazione);
idrossietamina (denominazione comune);
2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione chimica);
HXE (altra denominazione);
3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).
 
Art. 2

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come «etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:
etonitazene (denominazione comune);
1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo (denominazione chimica);
2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietile tanamina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: Speranza