Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 dicembre 2021 |
Modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni; Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final; Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che intendono avvalersi anche della sezione 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione e che a tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12»; Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, con il quale viene disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della Commissione europea; Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata ai fini degli aiuti di Stato; Visto l'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel quale si prevede l'esonero dal versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per determinati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Visto l'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche' dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Visto l'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione; Visto l'art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un credito d'imposta per l'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2 dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonche' delle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore; Visto l'art. 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alla riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i lavoratori autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione d'Italia, nonche' relativo all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nello stesso comune, che inserisce i commi 576-bis, 577-bis e 577-ter nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto l'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di IMU che prevede l'esenzione dalla seconda rata dell'IMU, relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili; Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, laddove prevede, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione dall'IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; Visti gli articoli 1, 1-bis, 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonche' le agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; Visti gli articoli 9 e 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU, ha disposto la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020; Visto l'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019; Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno 2021, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili; Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda; Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche' dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa e' iniziata nel corso del 2019; Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del quale gli operatori economici, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, possono procedere al pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza l'applicazione di sanzioni; Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture ricettive nonche' di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del terzo settore; Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce ulteriori contributi a fondo perduto; Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir); Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap), nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali; Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca la disciplina dell'IMU; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 47 concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate relative all'aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che, nella seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. |
| Art. 2 Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021. 2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresi' fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto e' stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021. |
| Art. 3 Autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresi', nell'autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e' inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non puo' essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione; b) che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensita' dell'aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti. 3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. 4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalita' e contenuto dell'autodichiarazione di cui al presente articolo, nonche' le modalita' tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti. 2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e' volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovra' essere effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e i termini per l'attuazione del presente articolo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 11 dicembre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 49 |
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