Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 gennaio 2022
Modalita' di certificazione per assegnazione, nell'anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunita' montane, province della regione Sardegna e citta' Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.


IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal titolo «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo, in forza dei quali i predetti enti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al trasporto pubblico regionale e locale attraverso contratti di servizio;
Visto l'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti, il quale prevede che al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggior onere ad essi derivante dall'attuazione del richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, assicurando comunque la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato;
Atteso, inoltre, che il citato art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, ha stabilito che le procedure e modalita' di attuazione delle disposizioni previste sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2000, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale sono state determinate le procedure e le modalita' per l'attuazione del ripetuto art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, il quale dispone che il contributo statale spettante viene erogato dal Ministero dell'interno alle province, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane, ad eccezione degli enti della Regione Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia;
Considerato che ai sensi del successivo comma 2 del richiamato art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, l'erogazione del contributo e' disposta dal Ministero dell'interno in due rate. La prima rata viene erogata entro il 30 giugno di ciascun anno, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese di che trattasi che gli enti prevedono di sostenere nel corso dell'anno stesso, mentre la seconda rata viene corrisposta entro il 30 novembre di ogni anno prendendo in esame le certificazioni con cui gli enti certificano, a consuntivo, l'importo dell'IVA sostenuta nell'anno precedente;
Considerato che l'insieme degli enti individuati dalle predette disposizioni, quali potenziali beneficiari del contributo in esame, e' stato ridisegnato a seguito di una decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la quale e' stato chiarito che il termine «ente locale» richiamato nel ripetuto art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, e' riferito anche ai consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale e' stata disposta a far data dall'anno 2011, la fiscalizzazione del contributo in esame per i comuni delle regioni a statuto ordinario;
Visto il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto, a far data dall'anno 2012, la soppressione di trasferimenti statali e regionali a favore delle province, ivi incluso il contributo di che trattasi;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con cui, tra le altre, sono soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno e del 23 giugno 2012, tra i quali il contributo a titolo di rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2022;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Enti locali beneficiari del contributo

1. Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, sono:
unioni di comuni;
consorzi tra enti locali;
comunita' montane;
Province della regione Sardegna.
 
Art. 2

Modalita' di certificazione

1. E' approvata la modalita' di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunita' montane, province della Regione Sardegna del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti nell'ambito della predetta Area riservata. Eventuali richieste trasmesse con modalita' difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al contributo statale.
 
Art. 3

Termini e specifiche di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, gli enti locali di cui al precedente art. 1, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
modello «B» (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 28 febbraio 2022;
modello «B1» (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 aprile 2022.
2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'Area certificati - TBEL del sito web della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione gia' trasmessa telematicamente, comporta la non validita' della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.
4. E' data facolta' agli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2022

Il direttore centrale: Colaianni