Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2021 |
Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione; Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1016 e 1017, prevede che il rimborso e' riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile e che esso e' riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruita' del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi, nonche' le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che nelle attivita' di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto e' stato sottoposto e alla durata del giudizio; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1020, prevede che per le finalita' indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015; Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1021, prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 1020, della stessa legge. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) «Ministero», il Ministero della giustizia; c) «Fondo», il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge; d) «richiedente», il soggetto che, in quanto imputato assolto abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 1015 della legge; e) «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione; f) «rimborso delle spese legali», l'indennita' erogabile, a valere sul Fondo di cui alla lettera c), nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei soggetti indicati alla lettera d); g) «spese legali», le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito. |
| Art. 2
Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali
1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perche' il fatto non sussiste», «perche' non ha commesso il fatto», «perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato» hanno facolta' di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati. 2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo e' riconosciuto a condizione che: a) l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all'assoluzione perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione; b) la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; c) l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; d) l'imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale; e) l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; f) l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione. 3. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge. 4. Ciascuna istanza di rimborso e' accoglibile esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00. |
| Art. 3
Istanza di accesso al Fondo
1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due. 2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilita' genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell'imputato l'istanza puo' essere presentata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione. 3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente; b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilita', il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza; c) le formule con le quali l'imputato e' stato assolto; d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, e' stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale e' stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione e' divenuta irrevocabile; f) il grado di giudizio nel quale e' stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza e' stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione; g) il totale delle spese legali per le quali e' chiesto il rimborso; h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso e' stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine; i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; l) l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale; m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; n) il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso; p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza. 4. All'istanza debbono essere allegati: a) la copia del documento di identita', in corso di validita', dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; b) la documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente; c) la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria; d) la copia conforme dell'atto con il quale e' stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione; e) la documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali e' presentata l'istanza di rimborso; f) le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonche' quietanza del pagamento ricevuto; g) il parere di congruita' del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati; h) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario; i) la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n). 5. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilita' della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate. 6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate. |
| Art. 4
Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo
1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell'ordine: a) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; b) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni; c) alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni. 2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore. |
| Art. 5
Procedura di verifica e mandato di pagamento
1. Individuate le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a. 2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi e' corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza. 3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero. 4. Esaurita l'attivita' di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale e' stata presentata l'istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l'emissione del conseguente mandato di pagamento. 5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 6 oppure a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate, per l'anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate. |
| Art. 6
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021. 2. Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, in deroga all'art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2021
La Ministra della giustizia Cartabia Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 57 |
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