IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 21 dicembre 2021; Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ...»; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale; Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016; Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, nel testo approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e successivamente coordinato con le modifiche di cui alle delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019; Viste le linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attivita' ed il raccordo funzionale in attuazione del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, fornite dal Segretario generale dell'Autorita' con nota prot. n. 79785 del 5 novembre 2021; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016; Visto il comunicato del presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per i regimi particolari di appalto di cui alla parte II, titolo VI, del codice dei contratti pubblici; Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), da ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha sospeso l'operativita' dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale; Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorita' indipendenti, «... non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati ...»; Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio; Visto l'art. 53, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede tra le esclusioni dall'applicazione del limite di spesa quelle relative all'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto l'art. 49, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, il quale autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il disegno di legge Atto Senato n. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 6.268.826,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorita', approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021; Visto il nuovo regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022; Vista la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022; Vista la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022; Vista la relazione resa dal collegio dei revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2022, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;
Delibera:
Di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 come da documenti allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante. Roma, 21 dicembre 2021
Il Presidente: Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2021. p. Il segretario: Esposito |