Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 dicembre 2021 |
Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per il servizio di tesoreria (di seguito «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria» ovvero «Conto disponibilita'»); Considerato che nel suddetto comma 5 dell'art. 5 del testo unico si dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono depositi governativi, le cui condizioni di tenuta sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, (di seguito «decreto depositi governativi») con il quale si sono individuati i conti istituiti presso la Banca che costituiscono depositi governativi e si sono definite in linea generale le modalita' di gestione delle relative giacenze; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ed in particolare l'art. 2, recante le «Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese» che modifica l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto, in particolare il comma 9-bis dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con cui si stabilisce che il novanta per cento degli impegni derivanti dall'attivita' di SACE S.p.a. in ambito assicurativo e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea e' assunto dallo Stato; Visto, il comma 9-quater dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato, alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e che la gestione di tale fondo sia affidata a SACE S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio; Ravvisata altresi' l'esigenza di modificare il menzionato decreto del 26 giugno 2015 per istituire un apposito conto di deposito governativo allo scopo di consentire la raccolta e movimentazione della liquidita' afferente all'attivita' svolta da SACE S.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in valuta diversa da quella in euro; Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto integrano il decreto depositi governativi con il quale sono stati individuati i conti istituiti presso la Banca che costituiscono depositi governativi ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico nonche' dispone modifiche alla definizione delle modalita' di gestione delle relative giacenze. |
| Art. 2
Elenco dei depositi governativi
1. Al primo comma dell'art. 2 del decreto depositi governativi, dopo la lettera r), viene aggiunta la seguente: «s) MEF - disponibilita' in valuta - gestione SACE». |
| Art. 3
Gestione delle giacenze dei depositi governativi
1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto depositi governativi viene inserito il seguente: «2-bis. Al conto indicato alla lettera "s) MEF - disponibilita' in valuta - gestione SACE" di cui all'art. 2, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma precedente». |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2021
Il Ministro: Franco |
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