Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2021
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del 30 maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Livorno (LI):
prot. n. 2015/852/R.I. del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I. del 4 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2251/RI del 23 ottobre 2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Campiglia Marittima, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Casa ex Fascio via Marco Guasconi, 6» e «Terreni ex Aeroporto di Venturina»;
prot. n. 2015/947 del 12 maggio 2015 e prot. n. 2015/943 del 12 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2253/RI del 23 ottobre 2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Portoferraio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Appezzamento di terreno gia' destinato a costruzione di case per senza tetto Sghinghetta Strada Provinciale Portoferraio Marciana» e «Arsenale delle Galeazze»;
prot. n. 2015/1464/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1449/R.I. del 25.06.2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1466/R.I. del 25 giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rio Marina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Compendio Minerario di Rio Marina», «Ex Compendio Minerario di Rio Marina», «Ex Compendio Minerario di Rio Marina», «Ex Compendio Minerario di Rio Marina», «Area ex Miniere dell'Elba», «Ex Compendio Minerario di Rio Marina» e «Area ex Miniere dell'Elba»;
prot. n. 2015/2312 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento n. 2019/2250/R.I. del 23 ottobre 2019, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rosignano Marittimo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Pineta Villa Celestina»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Rilevato che il Comune di Rio Marina (LI) e' confluito nel Comune di Rio (LI) ai sensi della legge della Regione Toscana n. 65 del 5 dicembre 2017;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Campiglia Marittima

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campiglia Marittima (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «Casa ex Fascio via Marco Guasconi, 6» e «Terreni ex Aeroporto di Venturina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/852/R.I del 4 maggio 2015 e prot. n. 2015/853/R.I del 4 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2251/RI del 23 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.282,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Campiglia Marittima.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 21.870,34, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'Interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.282,35.
 
Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Portoferraio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Portoferraio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Appezzamento di terreno gia' destinato a costruzione di case per senza tetto Sghinghetta Strada Provinciale Portoferraio Marciana» e «Arsenale delle Galeazze», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/947 del 12 maggio 2015 e prot. n. 2015/943 del 12 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/2253/RI del 23 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.574,11 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Portoferraio.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.094,91, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.574,11.
 
Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Ex Compendio minerario di Rio Marina», «Area ex Miniere dell'Elba», «Ex Compendio minerario di Rio Marina» e «Area ex Miniere dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1464/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1468/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1449/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1447/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1450/R.I. del 25 giugno 2015, prot. n. 2015/1466/R.I. del 25 giugno 2015 e prot. n. 2015/2834 del 1° dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 26.712,78 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 173.940,34, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 26.712,78.
 
Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Rosignano Marittimo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rosignano Marittimo (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Pineta Villa Celestina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana prot. n. 2015/2312 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento n. 2019/2250/R.I. del 2 ottobre 2019, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 384,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rosignano Marittimo.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.392,70, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 384,73.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Campiglia Marittima, di Portoferraio, di Rio e di Rosignano Marittimo della Provincia di Livorno.
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1755