Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 18 novembre 2021
Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e 15;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2025, a 3 milioni di euro per l'annualita' 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE) n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2021-2026 al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua qualita' di soggetto gestore, destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita' aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.
 
Art. 2

Modalita' di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche' nel sito del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di proposizione dell'istanza.
4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
 
Art. 3

Investimenti ammissibili e importi dei contributi

1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:
a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilita' ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.
5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo' superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
 
Art. 4

Fasi procedimentali

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:
a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;
b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' definita con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione dei contributi, nonche' all'implementazione della piattaforma informatica di gestione della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dalla societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in data 28 aprile 2020 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti convenzionali di cui al comma 1, provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria connessa con le istanze pervenute. Il soggetto gestore provvede, altresi', all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e' composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 6

Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 7

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attivita' di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande, i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
 
Art. 8

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' sempre fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e di disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3015