Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2021
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Massa-Carrara, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del 30.05.2017 e n. 15240 del 09.10.2020;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della provincia di Massa-Carrara (MS):
prot. n. 2015/2512/RI del 5 novembre 2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Fivizzano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Strada di accesso alle case popolari -Via del Popolo Fivizzano»;
prot. n. 2015/2286 del 12.10.2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Massa, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area utilizzata per diversi usi sita sul lungomare di ponente/viale litoraneo in Marina di Massa»;
prot. n. 2015/2441/RI del 30 ottobre 2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villafranca in Lunigiana, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «aree agricole pianeggianti e boscate, ex deposito esplosivi»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Fivizzano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Fivizzano (MS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Strada di accesso alle case popolari -Via del Popolo Fivizzano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana prot. n. 2015/2512/RI del 5 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 888,39 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Fivizzano.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.469,07, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 888,39.
 
Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Massa

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Massa (MS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «area utilizzata per diversi usi sita sul lungomare di ponente/viale litoraneo in Marina di Massa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/2286 del 12 ottobre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 88.389,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Massa.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 549.954,01, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 88.389,79.
 
Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villafranca in
Lunigiana

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «aree agricole pianeggianti e boscate, ex deposito esplosivi», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/2441/RI del 30 ottobre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.905,95 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Villafranca in Lunigiana.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.937,27, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.905,95.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Fivizzano, di Massa e di Villafranca in Lunigiana della provincia di Massa-Carrara.
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1750