Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 11 gennaio 2022 |
Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. |
|
|
Il MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159; Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 del 8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14/08/2012, n. 150; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; Visti i decreti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, elencati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 23/81 del 22 giugno 2021 recante Completamento della procedura di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) riguardante Siti Natura 2000 ricadenti in aree interessate da poligoni militari; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 8/70 del 19 febbraio 2019 recante Rete Natura 2000. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna e con cui si individuano anche apposite misure di conservazione per il tursiope; Vista la deliberazione del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena n. 31 del 22 novembre 2016 con cui si approva il piano di gestione di gestione del SIC ITB010008 Arcipelago La Maddalena, cosi' come modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1 del 13 gennaio 2017, n. 6 del 15 febbraio 2017, n. 12 del 24 marzo 2017; Vista la deliberazione del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena n. 19 del 18 maggio 2017 con cui, l'ente parco si impegna ad integrare gli obiettivi e le misure del Piano di gestione negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'Ente Parco; Vista la deliberazione del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena n. 50 del 31 agosto 2021 di approvazione delle misure di conservazione di cui alla delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 8/70 del 19 febbraio 2019; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero della transizione ecologica i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate; Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 5 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna; Acquisita l'intesa della regione Sardegna con nota n. 40 del 4 gennaio 2022;
Decreta:
Art. 1
Designazione ZSC
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i cinque siti insistenti nel territorio della Regione Sardegna, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE come da Allegato 1 al presente provvedimento. 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con prot. n. 105368 del 15 dicembre 2020. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica (www.mite.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione. |
| Allegato 1 (art. 1 comma 1) ===================================================================== | Tipo | | | Area |Atti di approvazione | | Sito |Codice Sito | Nome sito | (ha) |dei Piani di gestione| +======+=============+=================+======+=====================+ | | | | | DEC. n. 20 del | | | | | |22.06.2017 DCD. n. 31| | | | | | del 22.11.2016 e | | | | Arcipelago La | | s.m.i DGR 8/70 del | | C | ITB010008 | Maddalena |47494 | 19.02.2019 | +------+-------------+-----------------+------+---------------------+ | | | Stagno di corru | | DEC. n. 16 del | | B | ITB030032 | s'ittiri | 5712 | 19.09.2018 | +------+-------------+-----------------+------+---------------------+ | | |Stagni di Murtas | | DEC. n. 46 del | | B | ITB040017 | e s'Acqua Durci | 744 | 17.12.2015 | +------+-------------+-----------------+------+---------------------+ | | | Isola Rossa e | | DEC. n. 46 del | | B | ITB040024 | Capo Teulada | 3715 | 17.12.2015 | +------+-------------+-----------------+------+---------------------+ | | |Promontorio, dune| | | | | | e zona umida di | | DEC. n. 11 del | | B | ITB040025 | Porto Pino | 2697 | 8.02.2008 | +------+-------------+-----------------+------+---------------------+ |
| Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'allegato 1, gia' operativi. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e le misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per la porzione di ZSC ricadente all'interno dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti gestori. 5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. 2. Per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena la gestione rimane affidata all'ente parco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2022
Il Ministro: Cingolani |
|
|
|