Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 24 marzo 2021
Modifica del decreto 15 maggio 2017, recante l'elenco dei comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, con conseguente cancellazione dei Comuni di Frosinone, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 recante «Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Dato atto che appartengono ai Bacini Imbriferi Montani i Comuni che hanno parti del loro territorio nei perimetri dei BIM cosi' come delineati dalle corografie ufficiali vistate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Dato atto che l'appartenenza di un comune ad un Bacino Imbrifero Montano attribuisce allo stesso il diritto di ricevere, dal soggetto gestore di un impianto di produzione di energia elettrica, i cosiddetti «sovracanoni»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 dicembre 1954, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale, in applicazione della citata legge n. 959 del 1953, e' stato delimitato, tra gli altri, il Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, come indicato nella corografia in scala 1.100.000, facente parte integrante del citato decreto e vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1954;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1679 del 15 marzo 1979, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 maggio 1979, con allegata la corografia in scala 1.100.000 facente parte integrante del decreto e vistata in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale e' stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi n. 959/1953 e n. 1254/1959, il predetto decreto ministeriale del 14 dicembre 1954;
Visto l'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha esteso i sovra-canoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 959 del 1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato;
Dato atto che, pur non avendo parti del territorio all'interno di un Bacino Imbrifero Montano, i comuni possono essere comunque ricompresi nel medesimo qualora assumano la qualifica di comuni rivieraschi ed, in particolare, di Comuni sui cui territori insistono opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione;
Atteso che la qualifica di Comune rivierasco si evince dall'analisi della corografia ufficiale o da dichiarazione del comune sul cui territorio insistono opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione;
Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1679 del 1979, recante l'elenco dei comuni appartenenti al BIM, e' stato revisionato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 116 del 15 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 del 13 giugno 2017;
Visto che nell'ambito dell'istruttoria volta alla riformulazione del decreto di ripartizione delle percentuali dei sovra canoni dovuti dai gestori di impianti idroelettrici, resasi necessaria a seguito della nuova delimitazione del 2017, si e' riscontrato l'erroneo inserimento, nell'art. 1 del decreto n. 116 del 15 maggio 2017, di sette comuni non aventi diritto di appartenenza al BIM in oggetto in quanto, sulla base dell'accertamento obiettivo effettuato dal competente Ufficio sulla corografia ufficiale allegata al suddetto decreto, non hanno parti di territorio all'interno del BIM;
Ritenuto pertanto necessario richiedere espressamente ai comuni di fornire informazioni sulla loro eventuale natura di comune rivierasco per opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano del Liri Garigliano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione;
Dato atto che, con nota prot. 15177/STA del 19 luglio 2017 e' stata comunicata ai comuni interessati la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 116 del 15 maggio 2017, revisione dell'art. 2 del decreto ministeriale Lavori Pubblici del 15 marzo 1979, n. 1679 dell'elenco dei comuni appartenenti al BIM in oggetto ed e' stato richiesto ai comuni che rivestissero la qualifica di «rivieraschi» di inviare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione che attestasse tale qualifica;
Considerato che con nota prot. 15861/STA del 1° agosto 2018, stante il mancato riscontro alla nota 15177/STA, la suddetta richiesta e' stata nuovamente sollecitata;
Considerato che con nota acquisita al prot. 17035/STA del 22 agosto 2018, il Comune di Frosinone ha risposto alla richiesta di cui alla nota prot. 15861/STA del 1° agosto 2018, non dando tuttavia riscontro in ordine alla documentazione attestante la sua qualifica di Comune rivierasco per opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano del Liri Garigliano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione;
Considerato che il Ministero prima di procedere alla cancellazione dei sette comuni ha ritenuto opportuno sollecitare nuovamente i comuni stessi.
Dato atto, dunque, che con nota prot. 12566/MATTM del 21 febbraio 2020 inviata alla Citta' Metropolitana di Frosinone, al Comune di San Giorgio a Liri, al Comune di San Giovanni Incarico, al Comune di Nemi, al Comune di Rocca di Papa, al Comune di Rocca Priora e al Comune di Velletri, e' stato evidenziato il mancato riscontro alle note prot. 15177/STA del 19 luglio 2017 e prot. 15861/STA del 1° agosto 2018, e' stato comunicato di dover procedere all'emanazione del decreto correttivo dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 116/2017, ai fini della rettifica dei comuni facenti parte del BIM ed e' stato nuovamente chiesto di far pervenire eventuali osservazioni entro il consueto termine di legge di trenta giorni;
Considerato che a tale ultima nota inviata dal Ministero ha risposto in modo interlocutorio il solo Comune di Nemi, con nota acquisita al prot. 20720/MATTM del 24 marzo 2020, non dando, tuttavia, riscontro in ordine alla documentazione attestante la sua qualifica di Comune rivierasco per opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano del Liri Garigliano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione;
Dato atto che, con nota prot. n. 48401/MATTM del 24 giugno 2020 indirizzata al Comune di Nemi, l'Amministrazione ha chiarito che «Con riferimento al BIM in oggetto, a seguito dell'esame della relativa corografia n. 423 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 20 ottobre 1978, e' emersa la non appartenenza all'interno del perimetro del Bacino imbrifero montano di codesto comune» ed ha inviato, a conferma di tale circostanza, la porzione della corografia n. 423/1978 riguardante il suo territorio;
Considerato che il Ministero, all'esito di tali interlocuzioni ha ritenuto di voler trasmettere un ultimo sollecito ai comuni coinvolti;
Dato atto, pertanto che, con nota prot. 48403/MATTM del 24 giugno 2020 indirizzata al Comune di Frosinone, al Comune di San Giorgio a Liri, al Comune di San Giovanni Incarico, al Comune di Rocca di Papa, al Comune di Rocca Priora e al Comune di Velletri, e' stato rappresentato che «Con riferimento al BIM in oggetto, a seguito dell'esame della relativa corografia n. 423 (...) e' emersa la non appartenenza all'interno del perimetro del Bacino imbrifero montano dei comuni in indirizzo. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, si comunica che si procedera' alla rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 116/2017, eliminando codesti comuni dal BIM in quanto carenti dei requisiti previsti dalla legge»;
Dato atto che, al fine di consentire ai comuni di verificare la situazione di non appartenenza al BIM, in ordine alla qualifica di Comuni rivieraschi, in riferimento ad opere di presa di centrale idroelettrica, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, con la stessa nota prot. 48403/MATTM del 24 giugno 2020 sono state trasmesse in allegato alcune porzioni della corografia n. 423/1978 riguardanti i loro rispettivi territori;
Atteso che tale ultima nota e' rimasta senza riscontro;
Considerato necessario, all'esito delle istruttorie condotte dal competente ufficio, procedere alla modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 116 del 15 maggio 2017, escludendo dall'elenco i Comuni non aventi parti del proprio territorio all'interno del perimetro del BIM de quo e, in particolare, i Comuni di Frosinone (FR), San Giorgio a Liri (FR), San Giovanni Incarico (FR), Nemi (RM), Rocca di Papa (RM), Rocca Priora (RM), Velletri (RM);
Considerato pertanto necessario rettificare l'art. 1 del citato decreto n. 116 del 15 maggio 2017, recante l'elenco dei Comuni compresi nel BIM dei fiumi Liri-Garigliano;

Decreta:

Art. 1
Elenco dei comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero
Montano dei fiumi Liri-Garigliano

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2017, n. 116, che ha rettificato l'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 marzo 1979, n. 1679, e' sostituito dal seguente:
I comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, sono i seguenti:
a) Citta' metropolitana di Caserta, Comune di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Montelungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca.
b) Citta' metropolitana di Frosinone, Comune di: Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fiuggi, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Roccasecca, S. Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Sant'Andrea, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore nel Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.
c) Citta' metropolitana di Isernia, Comune di: Conca Casale, Sesto Campano.
d) Citta' metropolitana di L'Aquila, Comune di: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Villavallelonga.
e) Citta' metropolitana di Latina, Comune di: Campodimele, Castelforte, Itri, Formia, Lenola, Roccamassima, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano;
f) Citta' metropolitana di Roma, Comune di: Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Gorga, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Roiate, San Vito Romano, Segni.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La corografia ufficiale vistata dal Consiglio superiore lavori pubblici n. 423 del 20 ottobre 1978, che costituisce parte integrante del decreto, e' conservata in originale presso la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione ecologica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2021

Il Ministro: Cingolani