Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Obblighi vaccinali

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
((1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalita' a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.))
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate ((dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore)), nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, ((entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito)), la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ((ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza)) dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ((attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo)).
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione ((alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista,)) e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro((, ove noto)). L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233((, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561)). L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte ((dell'Ordine professionale territorialmente competente)), all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ((ha natura dichiarativa e non disciplinare)), determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato ((all'Ordine professionale territorialmente competente)) e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. ((Per gli esercenti le professioni sanitarie)) che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. ((A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19.))
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;
c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;
4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo e' sanzionata».
((1-bis. Gli atti adottati dalle autorita' sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.))

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
(Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Art. 1. - Omissis.
457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 2006, n. 40:
«Art. 1 (Definizione). - Omissis.
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
relativa dose di richiamo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di sei mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una
validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui
al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione
fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale, la quale deve essere indicata nella
certificazione all'atto del rilascio. La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata
altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione
da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute, e ha validita' dalla medesima
somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta
struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
nonche' a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e'
rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di
cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai
sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il
rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i
dati personali riportati nella certificazione non sono, o
non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la
certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli
articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), ratificato dalla legge 17 aprile 1956,
n. 561:
«Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
commissioni di albo). - 1. I Consigli direttivi e le
commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi
violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni
nazionali. Con lo stesso decreto e' nominata una
commissione straordinaria di tre componenti, di cui non
piu' di due iscritti agli albi professionali della
categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o
della commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
anni.».
 
Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124((, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109));
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. ((I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonche' delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attivita' di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali e' attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione.))
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente ((l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1)) acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ((attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale)). In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente((, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario)) sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita' di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e ((previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA)), provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

Riferimenti normativi

- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente
decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati.».
- Per il testo dell'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.».
- Per il testo dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo
2020, n. 79:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
Omissis.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
Omissis.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
Omissis.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - Omissis.
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
Omissis.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
((Art. 2 bis

Misure per il personale
delle pubbliche amministrazioni

1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attivita' lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998). - Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2021, n. 70,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Misure per favorire l'attivita' didattica e
per il recupero delle competenze e della socialita' delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19).
- 1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di
euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato
per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole
istituzioni scolastiche ed educative statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per
l'igiene individuale, dell'aria e degli ambienti, nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego
sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto
e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in
particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al
personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le
istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione
dell'emergenza epidemiologica, nelle attivita' inerenti
alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla
popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento
delle attivita' di tracciamento dei contatti nell'ambito
della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere
una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al
potenziamento delle attivita' di inclusione degli studenti
con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed
altri bisogni educativi speciali.
1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul
sistema universitario, i collegi universitari di merito
riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi
rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti
attuativi mantengono il proprio status con riferimento al
monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei
requisiti di accreditamento basato sui dati relativi
all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro
rispetto.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle
istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero
dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti
per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero
dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in
favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali,
anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo -
Contabile e la predisposizione di procedure operative,
modelli anche informatici e documentazione funzionali alla
gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali
l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da
assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle
procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono
entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di
affidamento degli interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
ed educative statali svolgono controlli successivi
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente
articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite, ai
sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, e
secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. (Abrogato).
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche
ed educative statali nella gestione della situazione
emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il
recupero delle competenze di base, il consolidamento delle
discipline, la promozione di attivita' per il recupero
della socialita', della proattivita', della vita di gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico
2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di
cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'
incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali
risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di
cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola»
2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli
interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo
principi di trasparenza e nel rispetto della normativa
vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono
inoltre stanziati, a supporto della gestione della
situazione emergenziale e dello sviluppo di attivita' volte
a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3
milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di
Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni
scolastiche situate nei territori di competenza.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6,
pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
 
Art. 3

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario ((o a seguito della somministrazione)) della relativa dose di richiamo»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;
c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 4

Estensione dell'impiego
delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 9-bis, comma 1:
1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attivita' al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»;
c) all'articolo 9-quater:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera b) le parole «((, ad esclusione)) di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;
1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» ((e' inserita la seguente)): «interregionale,»;
1.3 alla lettera e) le parole «((, ad esclusione)) di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse;
1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;
1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;
2) al comma 2, le parole «esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione.».
((c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: «a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,».))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6, 9-bis, 9-quater
e 9-septies, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87:
«Art. 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra e centri benessere). - 1. A decorrere dal 15 maggio
2021 in zona gialla sono consentite le attivita' delle
piscine all'aperto in conformita' a protocolli e linee
guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti
dal Comitato tecnico-scientifico.
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono
consentite le attivita' delle piscine e dei centri natatori
anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e
alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita'
delle palestre sono consentite in conformita' ai protocolli
e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,
nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento
all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra
e di contatto.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono
consentite le attivita' dei centri benessere in conformita'
alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona
bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
al chiuso;
a-bis) alberghi e altre strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e
competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano luogo
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui
all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e
mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle
attivita' al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e
docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in
ragione dell'eta' o di disabilita';
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui
all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi
necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di
attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e
di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi,
di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle
attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi
per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici;
i-bis) corsi di formazione privati se svolti in
presenza.
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito
del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze
essenziali e primarie della persona, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere
a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione
di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1°
febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima
lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma
sono effettuate dai relativi titolari, gestori o
responsabili ai sensi del comma 4.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i
servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e
alle condizioni previste per le singole zone, salvo quanto
previsto al comma 2-bis.
2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione
dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli
spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa
vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai
soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto
della disciplina della zona bianca. Ai servizi di
ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette
zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense
e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si
applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
trattare in modalita' digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a
verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita'
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi
commi 1 e 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e
fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di
varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di
controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si
applicano al solo soggetto privo di certificazione e non
anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli
obblighi informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza
puo' definire eventuali misure necessarie in fase di
attuazione del presente articolo.».
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. Fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del
2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro
utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di
trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i
loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei
servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le
predette verifiche possono essere svolte secondo modalita'
a campione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite
dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo
10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di
legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi
di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di
infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione
ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea,
regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o
concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita'
e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter,
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e
4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione,
anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
onere del somministratore informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato.
7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo'
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla
violazione.».
 
Art. 5

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «((, salvo quanto previsto)) al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e ((delle mense e del catering continuativo)) su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita' e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti ((in possesso di una delle certificazioni verdi)) COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), ((del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,)) adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 9-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
2021.
 
Art. 7
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 ((del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)). Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una ((relazione settimanale sui controlli)) effettuati nell'ambito territoriale di competenza.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
 
Art. 8

Campagne di informazione

1. Al fine di promuovere un piu' elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i piu' ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalita'.
 
Art. 9

((Misure urgenti in materia
di sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 4, del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo)
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157). -
Omissis.
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX
al presente decreto. Decorso tale termine e fino
all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce
le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i
prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo
oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni del decreto legislativo di cui al primo
periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
Omissis.».
 
((Art. 9 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.))

 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.