Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 novembre 2021
Individuazione dei criteri di riparto e delle modalita' di concessione delle risorse afferenti al fondo per il sostegno economico straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB, per l'anno 2021.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali»;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 che ha disciplinato le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - IPAB;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 1-quinquies che:
al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;
al comma 2 riconosce a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel limite di spesa di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali;
al comma 3 stabilisce che l'individuazione dei criteri di riparto e le modalita' di concessione delle risorse tra le regioni e le Province autonome interessate, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1
Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Il fondo di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, denominato «Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' finalizzato ad assicurare alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, laddove ancora esistenti e non interessate dalle trasformazioni richieste dall'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo attuativo 4 maggio 2001, n. 207, il sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione delle prestazioni.
2. A tal fine, nel limite di spesa complessiva di 10 milioni di euro e per il solo anno 2021, e' riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse

1. Le risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'anno 2021 sono pari a 10 milioni di euro e sono ripartite alle Regioni e alle Provincie Autonome secondo i criteri individuati al successivo art. 3 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo n. 2040 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» - Azione 2 «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale».
 
Art. 3

Criteri e modalita' di erogazione

1. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'approvazione del presente decreto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) le informazioni relative al numero e all'anagrafica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, laddove ancora esistenti e non interessate dalle trasformazioni richieste dall'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo attuativo 4 maggio 2001, n. 207;
b) le istanze di ciascuna Istituzione richiedente il contributo straordinario, con distinta imputazione dei costi alle voci di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel caso in cui i costi per tali maggiori oneri non siano in alcun modo coperti da altre fonti di finanziamento a carico del bilancio pubblico.
2. Le risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ripartite, con decreto del direttore generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, fra le regioni e le province autonome in base al numero di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ancora esistenti sui rispettivi territori.
3. Laddove l'ammontare delle richieste di contributo straordinario pervenute siano nel complesso inferiori al limite massimo di stanziamento previsto dall'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le risorse saranno attribuite per l'intero importo richiesto alle regioni e alle province autonome.
4. Le eventuali risorse eccedenti le richieste di contributo straordinario pervenute da una regione o provincia autonoma rispetto alla quota attribuita vengono ripartite fra le altre regioni e province autonome che abbiano fatto richieste eccedenti la quota di pertinenza, in base al numero di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ancora esistenti sui rispettivi territori.
5. Le regioni e le province autonome provvederanno a trasferire le somme, per l'intero o in quota parte, agli aventi diritto entro sessanta giorni dall'erogazione.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 25 novembre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3098