Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 17 dicembre 2021
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e successive modificazioni;
Visto, in particolare l'art. 199, comma 10-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 5 milioni sono destinati a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti in particolare derivanti dai diritti di porto dovuti al calo dei traffici dei passeggeri o dei croceristi per effetto dei provvedimenti normativi adottati a tutela della salute pubblica;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto in particolare il comma 662, il quale prevede che all'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Considerato che il citato art. 199, comma 10-quater, rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, la definizione delle disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter del medesimo articolo;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale, all'art. 4, comma 5, lettera b), prevede che «al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole "salute pubblica" sono aggiunte le seguenti: "e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali"» ed all'art. 4, comma 5, lettera c), prevede che «al comma 10-quinquies, le parole "ai commi 10-bis e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 10-ter"»;
Sentita la Conferenza nazionale dei presidenti delle Autorita' di sistema portuale nella seduta del 25 ottobre 2021;
Considerata la necessita' di procedere all'erogazione del fondo previsto dall'art. 199, comma 10-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di compensare le Autorita' di sistema portuale per le perdite economiche subite nell'anno 2020 a causa del calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica, nonostante le quali si e' reso necessario, negli ambiti portuali, adempiere a funzioni riconducibili all'esercizio dei pubblici poteri finanziando, in particolare, infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, mediante impiego di risorse che, in periodi pre-pandemici, sarebbero derivate dalla riscossione, in particolare, dei diritti di porto, ed anche dalle tasse di ancoraggio;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo di cui al comma 10-bis dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate, nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo dei traffici dei passeggeri e dei croceristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, sono assegnate previa specifica domanda del legale rappresentante dell'ente. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.
2. La domanda di cui al comma 1:
a. e' trasmessa esclusivamente a mezzo PEC entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it;
b. e' corredata da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Autorita', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente apposita attestazione della veridicita' dei dati in essa contenuti e, in particolare, che i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c. e' corredata dalla tabella A allegata al presente decreto, debitamente compilata;
d. e' comprovata da asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, di avere subito minori introiti, dettagliatamente rendicontati sulla base di una esposizione analitica delle voci che compongono le mancate entrate, derivanti, in particolare, da diritti di porto, nonche' dalle tasse di ancoraggio e dalle tasse portuali, connessi al traffico passeggeri e croceristi per l'anno 2020 a decorrere dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in rapporto al medesimo periodo dell'anno precedente, imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
e. e' corredata da attestazione del legale rappresentante dell'Autorita' che, sotto la propria responsabilita', dichiari che non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni;
f. e' corredata dalla tabella B indicante gli importi spesi nel periodo 31 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 per le seguenti attivita':
manutenzione dei segnalamenti marittimi ed altre strutture generali per la sicurezza della navigazione;
manutenzione di strutture generali (1) per la sicurezza della navigazione;
interventi di sicurezza alle infrastrutture portuali (2) per la protezione da mareggiate/condizioni meteo avverse;
attivita' di dragaggio effettuate per pubblico interesse;
assicurare/manutenere l'illuminazione pubblica negli spazi portuali pubblici;
manutenzione di strade messe a disposizione gratuitamente per uso pubblico in ambito portuale;
il finanziamento di altre infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
i cui costi, in periodi pre-pandemia, sarebbero stati coperti dagli introiti derivanti, in particolare, dai diritti di porto, nonche' dalle tasse di ancoraggio e dalle tasse portuali.
3. La richiesta di contributo puo' essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purche' comunque compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
4. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attivita' istruttoria e adotta, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. In caso di accoglimento, entro quindici giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la medesima Direzione procede al pagamento dell'importo riconosciuto.
5. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle Autorita' beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorita' e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa Autorita' rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
6. Il provvedimento di cui al comma 4, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole Autorita' di sistema portuale beneficiarie, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Amministrazione trasparente.

(1) Elencare singolarmente le strutture, indicando il rispettivo
importo.

(2) Elencare singolarmente le infrastrutture, indicando il rispettivo
importo.
 
Allegato

TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Verifica in ordine alle dichiarazioni rese

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle Autorita' di sistema portuale ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
5. L'amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmasso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 33