Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 22 novembre 2021 |
Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici IUM Academy, in Roma, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a); Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e' stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018; Vista l'istanza volta a richiedere l'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di primo ciclo di durata triennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, presentata dall'ente gestore Uniciels S.r.l. ai fini dell'istituzione della SSML IUM Academy di Roma (RM) in data 17 febbraio 2021, nonche' le successive interlocuzioni ed integrazioni; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva e di valutazione di cui al verbale della riunione telematica del 4 agosto 2021; Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei corsi di primo ciclo di durata triennale, espresso con nota n. 24255 del 6 agosto 2021; Preso atto del contenzioso amministrativo attualmente esistente, incardinato e pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, in merito alla legittimita' del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, e ai relativi atti conseguenti e collegati;
Decreta:
Art. 1
1. La Scuola superiore per mediatori linguistici IUM Academy di Roma (RM) e' autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli. 2. I titoli di cui al comma 1 sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea di primo ciclo di durata triennale, conseguiti nelle Universita' al termine dei corsi afferenti alle lauree della classe L-12 «Mediazione linguistica». |
| Art. 2
1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede approvata a tal fine, in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 163, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo e' di centoventi studenti per anno, per un numero complessivo di trecentosessanta studenti per l'intera coorte triennale di primo ciclo. 2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantira' quanto espressamente previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018. 3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non potra' non tenere conto degli esiti del contenzioso amministrativo richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2021
Il direttore generale: Cerracchio |
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