Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 dicembre 2021 |
Deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unita' vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto in particolare, l'art. 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'art. 224 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tenore del quale «La resa massima di uva per ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.»; Visto, altresi', l'art. 8, comma 10-bis della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'art. 224 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto al citato comma 10, il Ministero definisca, con proprio provvedimento da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701, contenente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Considerata la comunicazione datata 2 dicembre 2021 con la quale la Regione Veneto, in qualita' di coordinatore della commissione politiche agricole, riporta gli esiti della riunione tecnica della medesima commissione svoltasi in data 30 novembre 2021; Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, accogliendo, altresi', le richieste manifestate dalle regioni e provincie autonome nella citata riunione tecnica della commissione politiche agricole di procedere ad «una celere adozione del provvedimento» nella formulazione proposta dall'amministrazione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. In applicazione dell'art. 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove e' ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono individuate a livello di comune e sono riportate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa. 3. Entro il 31 gennaio 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all'allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25 per cento dei produttori, che insistono nel comune per il quale si chiede l'iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un'annualita' tra il 2015 e il 2019. 4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le regioni e le province autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola che tengano, se del caso, conto dell'incidenza e/o dell'estensione della superficie non rivendicata a DOP o IGP, possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'esclusione dall'allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio. 5. Con decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche europee e internazionali si provvedera' ad apportare le integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. 6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 238/2016. 7. Il presente provvedimento entra in applicazione a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022-2023. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2021
Il Ministro: Patuanelli |
| Allegato 1 (art. 1, comma 3)
ELENCO DEI COMUNI CON RESE > 300 quintali/ha
Parte di provvedimento in formato grafico |
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