Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 dicembre 2021
Riparto per l'annualita' 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», e in particolare:
l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa legge;
l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi del quale «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ... omissis ... di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo»;
l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
Visto, altresi', l'art. 89, comma 2-bis del citato decreto-legge n. 34 del 2020, laddove si stabilisce che i servizi previsti all'art. 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 112 del 2016;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5 del citato decreto interministeriale del 23 novembre 2016, che stabilisce che «nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno» e che «agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2019», che all'art. 3, comma 2 dispone «A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all' art. 6, comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2020, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per l'annualita' 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», una disponibilita' per gli anni 2021-2023, pari a 76.100.000 di euro;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 recanti, rispettivamente, «Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri» e «Nomina dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro-tempore 14 gennaio 2021, n. 4, di assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai capitoli delle unita' previsionali di base della citata tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2021, mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 novembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 18 novembre 2021;

Decretano:

Art. 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare per l'annualita' 2021

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 76.100.000, di cui 20.000.000 di euro conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna D della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilita' grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualita' previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualita', anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 dello stesso decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5 del predetto decreto 23 novembre 2016. La colonna E della tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, aggiuntive a quelle gia' correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
3. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al medesimo comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorita' generale di cui all'art. 4, comma 2 del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.
4. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da inviare per ogni annualita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2021
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, per l'annualita' 2021, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, nelle forme individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, redatti nell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, devono contenere:
a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
b) le modalita' di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalita' di monitoraggio degli interventi;
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2021, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
 
Art. 3

Erogazione e monitoraggio

1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalita' di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal corrente anno, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo.
3. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, ai fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e, devono inserire le informazioni di cui sopra nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.
4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non gia' rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
 
Art. 4

Disposizioni finali

Resta ferma la disciplina recata dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro per le disabilita'
Stefani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3