IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi; Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 97 del 1986, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla predetta legge; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, recante «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi»; Visto l'art. 1, del citato decreto 16 maggio 1986, il quale stabilisce gli obblighi di documentazione posti a carico dell'acquirente, per la fruizione dell'agevolazione; Visto l'art. 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale stabilisce una modifica degli obblighi documentali posti a carico dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, abilitati alla guida, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli forniti di adattamenti, anche di serie, alla guida; Visto l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, nel quale e' previsto che, con decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1. Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Art. 1
All'art. 1, del decreto del Ministro delle finanze del 16 maggio 1986, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c).». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2022
Il Ministro: Franco |