IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entita' della quota premiale introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale»; Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono entrambi nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le Province di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard; Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio triennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e 447, con i quali si dispone rispettivamente che: «a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e che: «ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di centottantacinque milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto l'art. 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha determinato in 121.370,10 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021; Considerato che il predetto importo di euro 121.370,10 milioni e' stato rideterminato, in aumento, in euro 122.060,83 milioni: a) dai commi 414 e 415 del citato art. 1, della legge n. 178 del 2020, che destinano 100,00 milioni di euro ad un'indennita' di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonche' agli operatori socio-sanitari; b) dal comma 463-bis dell'art. 1 sopra citato, come integrato dall'art. 20, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 41 del 2021, che destina trecentoquarantacinque milioni di euro al finanziamento di azioni volte al coinvolgimento di altri professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri, medici di continuita' assistenziale, ecc..) nella somministrazione dei vaccini contro il COVID-19; c) dal comma 467 dello stesso art. 1 sopra citato, come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. g), del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 100,00 milioni di euro al finanziamento delle prestazioni aggiuntive del personale del Servizio sanitario nazionale in relazione alle esigenze di somministrazioni dei vaccini contro il COVID-19; d) dal comma 496, dello stesso art. 1 sopra citato, che destina 20,00 milioni di euro al finanziamento della rivalutazione del fabbisogno di prestazioni erogate in mobilita' attiva dagli IRCCS; e) dall'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 8,00 milioni di euro per il finanziamento di un'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto da corrispondere ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021; f) dall'art. 21 del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 51,60 milioni di euro al finanziamento della proroga per quattro mesi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (Covid Hotel); g) dall'art. 26, comma 6-ter, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destina 5,00 milioni di euro al finanziamento di cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, di riabilitazione termale del motuleso e di riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria; h) dall'art. 27, comma 5, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 che destina 28,802 milioni di euro al finanziamento dell'esenzione di prestazioni di monitoraggio per pazienti ex-Covid; i) dai commi 2 e 5 dell'art. 33 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destinano, rispettivamente, 8,00 e 19,932 milioni di euro al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali ed il reclutamento di psicologi; l) dal comma 2 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destina 3,40 milioni di euro al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; m) dall'art. 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che incrementa di un milione di euro il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari OPG ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211; Considerato, altresi', che il sopracitato importo di euro 122.060,83 milioni e' stato rideterminato, in riduzione: a) per euro 164 milioni, destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ai sensi del comma 400, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) per euro 500 milioni, destinati al finanziamento di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi ai sensi del comma 401 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016, e che pertanto, al netto dei predetti importi in diminuzione, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2021 e' quantificato in euro 121.396,834 milioni; Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; Viste le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nelle sedute del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 203/CSR), sulle proposte del Ministro della salute concernenti il riparto delle risorse rese complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021; Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 390,59 milioni di euro per l'anno 2021; Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, pari a euro 121.396,834 milioni; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Delibera:
1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021 ammonta ad euro 121.396.834.000 ed e' articolato nelle seguenti componenti di finanziamento: a) euro 116.295.577.651 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro 1.946.789.750 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalita': 1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo; 2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale; 3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari; 4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV); 5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale; 6. euro 25.074.750 per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale; 7. euro 54.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 8. euro 554.000.000 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019; 9. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori; 10. euro 500.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 11. euro 25.000.000 per il finanziamento della sperimentazione delle strutture di prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione; 12. euro 100.000.000 per finanziare un'indennita' di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie nonche' agli operatori socio-sanitari; b) euro 2.202.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita, assegnata e/o accantonata con delibera di questo Comitato, da adottarsi in data odierna; 2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218; 3. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 4. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 5. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 6. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, 3ª annualita' del triennio 2019-2022, 2ª annualita' del triennio 2020-2023 e 1ª annualita' del triennio 2021-2024, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 7. euro 340.000.000 per tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (art. 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020); 8. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, legge n. 178 del 2020); 9. euro 2.000.000 per gli ulteriori corsi di formazione specifica di medicina generale in relazione al triennio 2021-2023 (art. 12, comma 3, decreto-legge n. 35 del 2019) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 10. euro 5.000.000 per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, di riabilitazione termale del motuleso e di riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; c) euro 1.785.447.624 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione: 1. euro 1.115.713.624 per le finalita' di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la tabella «Allegato B» e la tabella «Allegato C» unite al decreto-legge; 2. euro 70.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 416, della citata legge n. 178 del 2020 (tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG medici di medicina generale e PLS pediatri di libera scelta) ripartiti con la tabella posta nell'allegato A alla legge; 3. euro 100.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 464, della citata legge n. 178 del 2020 (prestazioni aggiuntive personale per somministrazione vaccini Covid) ripartiti con la tabella posta nell'allegato C alla legge; 4. euro 345.000.000 per le finalita' di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid) ripartiti con la tabella posta nell'allegato B-bis alla legge; 5. euro 25.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 468, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo MMG per retribuzione indennita' personale infermieristico) ripartiti con la tabella posta nell'allegato E alla legge; 6. euro 10.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 469, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo PLS per retribuzione indennita' personale infermieristico) ripartiti con la tabella posta nell'allegato F alla legge; 7. euro 51.600.000 per le finalita' di cui all'art. 21, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 ripartiti come indicato nella tabella posta nel medesimo articolo; 8. euro 8.000.000 per le finalita' di cui all'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (indennita' COVID-19 per lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021) ripartiti come disposto dal medesimo articolo; 9. euro 28.802.000 per le finalita' di cui all'art. 27 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per ex pazienti COVID-19), e ripartiti come indicato nella tabella B allegata al decreto-legge; 10. euro 8.000.000 per le finalita' di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali) e ripartito con la tabella C allegata al decreto-legge; 11. euro 19.932.000 per le finalita' di cui all'art. 33, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di psicologi) e ripartito con la tabella D allegata al decreto-legge; 12. euro 3.400.000 per le finalita' di cui all'art. 50, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro); d) euro 722.503.000 sono destinati al finanziamento delle seguenti attivita' e oneri di altri Enti: 1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera; 4. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidita' alla Croce rossa italiana (CRI); 5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti; 6 euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti; 7. euro 433.010.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi del decreto legislativo n. 257/91, art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013, art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421 della legge n. 178 del 2020; e) euro 390.591.469 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2021, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sullo schema di delibera del quale e' stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR). 2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera. Roma, 3 novembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con funzioni di Presidente Giovannini Il segretario Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 87 |