Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 dicembre 2021
Rettifica del decreto 22 ottobre 2019, recante: «Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC)».


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare:
l'art. 4, comma 13, il quale dispone che il Patto per l'inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e include gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo, che, conseguentemente, si intendono riferiti al reddito di cittadinanza;
l'art. 4, comma 15, il quale dispone che il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti; che la partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc; che le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
l'art. 12, comma 12, in base al quale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, adottato ai sensi del citato art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che definisce le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC);
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 concernente «Obblighi in materia di salute e sicurezza», il quale dispone che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonche' le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1065, n. 1124; che i comuni devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail) connesse allo svolgimento delle attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi; che ai fini dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, e' fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sopra richiamato; che agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo poverta' e del PON inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, il quale dispone che «Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalita' individuate negli atti di gestione del programma»;
Considerato che al primo paragrafo dell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 viene specificato che «Al fine di promuovere un coinvolgimento piu' ampio della societa' civile e della comunita' locale, all'interno dei progetti potra' essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di reddito di cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno comunque essere posti a carico del Fondo poverta'.»;
Considerato che la specificazione in merito all'impossibilita' di finanziare con il Fondo poverta' interventi non destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza discende dalla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che stabilisce la destinazione del fondo alla valutazione multidimensionale e al progetto personalizzato di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, che ai sensi del citato art. 4, comma 13, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si intendono riferiti ai beneficiari del reddito di cittadinanza;
Visto l'ultimo capoverso del primo paragrafo dell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 secondo il quale «Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non piu' beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi e' possibile porre le spese a valere sul Fondo poverta' e sul PON inclusione.»;
Considerato che il combinato disposto delle previsioni di cui l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e dell'ultimo capoverso del primo paragrafo dell'allegato 1 del medesimo decreto renderebbe non finanziabili i PUC per i non piu' beneficiari;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la durata del progetto personalizzato, finanziabile con il Fondo poverta' ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, puo' eccedere la durata del beneficio economico;
Ritenuto pertanto che non sia in contrasto con le previsione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, consentire il finanziamento a valere sul Fondo poverta' dei progetti utili alla collettivita' previsti nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e per analogia nei Patti per il lavoro anche successivamente alla interruzione del benefico economico e che parimenti non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul PON inclusione, la cui destinazione e' rimessa agli atti di programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma;
Ritenuto pertanto opportuno eliminare dall'allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 la previsione che impedisce per gli ex beneficiari del Reddito di cittadinanza per i quali sia ancora in corso la partecipazione ai progetti utili alla collettivita' di sostenerne i relativi costi a valere sul Fondo poverta' e sul PON inclusione;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole «Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non piu' beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi e' possibile porre le spese a valere sul Fondo poverta' e sul PON inclusione.» sono soppresse.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 21 dicembre 2021

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 53