Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 dicembre 2021 |
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, che istituisce, per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0 ora Transizione 4.0, nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita' del sistema economico, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things e prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Vista la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (settembre 2020), sottoposta a consultazione pubblica in data 1° ottobre 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la strategia italiana per la blockchain e i registri distribuiti elaborata dal Gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello sviluppo economico, sottoposta a consultazione pubblica in data 18 giugno 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027; Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 435 final del 7 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027; Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Tenuto conto che l'art. 1, comma 226, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato, prevede che, per l'attuazione dell'intervento del Fondo istituito con il medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la propria funzione di amministrazione vigilante, si avvale della societa' Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione, ai cui oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo medesimo; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; b) «Infratel»: Infratel Italia S.p.a.; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; d) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo, individuando in particolare: a) le finalita' di intervento; b) la struttura di gestione ed attuazione degli interventi; c) i soggetti beneficiari; d) le procedure di attivazione del Fondo. |
| Art. 3
Finalita' e struttura organizzativa del Fondo
1. Il Fondo opera per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, anche connessi agli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0, gia' programma Impresa 4.0, e per accrescere la competitivita' e la produttivita' del sistema economico affinche' i processi di innovazione digitale possano generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo finanzia i seguenti interventi: a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi. 3. Il Fondo finanzia altresi', nell'ambito della convenzione di cui all'art. 4, comma 2, le attivita' di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle PMI. 4. Nell'ambito del Fondo: a) il Ministero attiva gli interventi con i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, ed opera in qualita' di amministrazione vigilante; b) Infratel, di cui si avvale il Ministero ai fini dell'attuazione, esercita le funzioni relative alla gestione degli interventi, secondo quanto indicato all'art. 4. |
| Art. 4
Attuazione degli interventi
1. Per l'attuazione degli interventi, Infratel, sotto la vigilanza del Ministero: a) svolge le attivita' di supporto operativo e amministrativo di cui all'art. 3, comma 3; b) effettua l'istruttoria delle istanze, l'erogazione delle somme ai beneficiari, il controllo e il monitoraggio sullo stato di realizzazione dei progetti; c) adotta le determinazioni di concessione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari; d) assiste le attivita' di definizione degli interventi del Fondo svolte dall'amministrazione, fornendo supporto tecnico, specialistico e operativo per l'individuazione degli obiettivi tecnologici e applicativi, delle aree strategiche, dei criteri di selezione delle iniziative finanziabili, e per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti attuativi; e) si occupa, dell'attivita' di promozione e di sensibilizzazione, finalizzata alla piu' ampia diffusione delle opportunita' offerte dal Fondo; f) opera favorendo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, nonche', anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali e l'accesso al sistema nazionale ed estero degli investitori nel capitale di rischio (venture capital). 2. I rapporti tra il Ministero ed Infratel sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La convenzione disciplina le attivita' di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria degli interventi del Fondo nonche' le attivita' di controllo e monitoraggio degli stessi, anche ai fini della verifica sull'applicazione del principio di cui all'art. 8, comma 6. 3. Gli oneri della predetta convenzione sono posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse stesse e sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero, con le modalita' e i termini indicati nella medesima convenzione. |
| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, sono realizzati a valere sulle risorse presenti sul Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, previo trasferimento annuale delle stesse ad Infratel. 2. La dotazione del Fondo, legislativamente prevista, puo' essere incrementata mediante versamento volontario effettuato da parte da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3699 del capo 18. I versamenti possono essere effettuati direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato o a mezzo bonifico bancario o postale, utilizzando lo specifico codice IBAN relativo al suddetto capitolo riferito alla sezione provinciale di Tesoreria competente per territorio. 3. Al fine di favorire l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, l'intervento del Fondo puo' essere combinato a fondi e risorse nazionali, anche di fonte regionale, ovvero comunitari messi a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. Per le medesime finalita', le risorse del Fondo possono finanziare progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati da organismi, istituzioni o imprese comuni che operino a livello centralizzato per l'Unione europea. |
| Art. 6
Finalita' e criteri valutativi degli interventi
1. Gli interventi del Fondo sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell'economia, potenziando la capacita' di innovazione del sistema produttivo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, con l'intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato. 2. Le iniziative ammissibili sono valutate sulla base: a) della capacita' tecnica, scientifica e organizzativa del proponente; b) della fattibilita' tecnica della proposta progettuale; c) della rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi tecnologici e applicativi di cui al comma all'art. 9, comma 2; d) dell'impatto del progetto inteso come interesse industriale e potenzialita' di sviluppo; e) dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti e dagli orientamenti e buone prassi applicabili nel caso delle iniziative competitive di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). |
| Art. 7
Soggetti beneficiari
1. Gli interventi a valere sul Fondo sono proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro. |
| Art. 8
Modalita' di intervento del Fondo
1. Il Fondo finanzia gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni: a) nel rispetto delle condizioni e delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea, in relazione alle specifiche procedure di attuazione degli interventi individuate dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2; b) nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero dei vigenti omologhi regolamenti in materia di aiuti de minimis adottati dalla Commissione europea. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio (venture capital). 3. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, nel rispetto delle intensita' massime stabilite dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea. 4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto. 5. In alternativa alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'intervento del Fondo puo' essere attuato, in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalita' operative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, secondo le condizioni e i termini definiti con i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2. 6. L'intervento del Fondo e' posto in essere nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. A tal fine, alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e' riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non impegnate nell'ambito di detta riserva sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori. 7. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento. |
| Art. 9
Attivazione degli interventi del Fondo
1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con successivi provvedimenti del ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite l'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento e' allegato agli stessi provvedimenti. 3. Le aree strategiche e gli obiettivi tecnologici e applicativi degli interventi del Fondo sono individuati avuto riguardo agli orientamenti nazionali e europei sull'intelligenza artificiale, sulla blockchain e sull'internet of things, nonche' al quadro programmatico per lo sviluppo tecnologico adottato nell'ambito di strategie e programmi comunitari per l'innovazione tecnologica digitale e per la ricerca e sviluppo. 4. La selezione delle iniziative ammissibili di cui all'art. 8, comma 5, avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in ragione del tipo di intervento. 5. I provvedimenti di cui al comma 2 indicano le disponibilita' destinate agli specifici interventi del Fondo, ove previsto in combinazione con le risorse di cui all'art. 5, comma 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 73 |
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