Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 gennaio 2022
Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Visto, in particolare, l'art. 65, comma 6 che prevede che al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto, inoltre, il successivo comma 7 del citato art. 65 che stabilisce che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021;
Considerato che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Acquisite, in modalita' telematica, le istanze inviate dagli enti interessati con la relativa attestazione della perdita di gettito per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Esaminate le istanze pervenute e accertato, a seguito delle conseguenti verifiche, che le richieste dei comuni, ammissibili al ristoro, ammontano ad euro 3.276.390,43;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al ristoro previsto dal menzionato comma 7 dell'art. 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Il fondo di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'art. 65, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ai fini del ristoro, in favore dei comuni per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 da parte dei soggetti che esercitano le attivita' di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' ripartito per euro 3.276.390,43, secondo gli importi indicati nell'allegato A e sulla base delle modalita' definite nell'allegato B «Nota metodologica».
 
Allegato A - Ristori per minori entrate di cui all'articolo 65,
commi 6-7, D.L. n. 73/2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo
previsto dall'articolo 65, comma 7, del D.L. n. 73/2021
Premessa. L'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 prevede che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019. Le attivita' indicate dall'articolo 1 della legge n. 337/1968 sono quelle relative ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante mentre il successivo articolo 2 della medesima legge n. 337/1968 precisa che sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate conseguenti all'esenzione in esame, il successivo comma 7 del citato articolo 65 del D.L. n. 73/2021 istituisce un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Al riparto del fondo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede a ripartire una quota del fondo per complessivi 3.276.390,43 euro.
Riparto del fondo. Il canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, e' entrato in vigore a decorrere dal corrente anno in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992. In assenza di dati puntuali su base comunale riferibili alle occupazioni esentate dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 il Ministero dell'interno, Direzione finanza locale, ha proceduto a richiedere e acquisire in modalita' telematica le valutazioni della perdita di gettito per l'anno 2021 inviate dagli enti interessati, unitamente ad ulteriori dati utili alla quantificazione del ristoro quali ad esempio gli importi pagati nel 2019 e nel 2020 dai soggetti esentati per le occupazioni di suolo pubblico effettuate. L'attribuzione del ristoro in esame si basa quindi sulle certificazioni trasmesse da 1.276 comuni e sull'applicazione in piu' step di una procedura di verifica e di coerenza volta a sterilizzare possibili incongruenze/errori nei dati trasmessi, rilevabili in particolare in alcuni casi di scostamenti molto elevati tra la perdita indicata per l'anno 2021 e il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2019 per le medesime occupazioni. Di seguito si riepilogano i criteri di stima applicati:
1. La perdita indicata per l'anno 2021 viene considerata
integralmente al fine del ristoro qualora non risulti superiore
a un "gettito di riferimento" prudenzialmente stimato
nell'importo pagato nel 2019 dai soggetti esentati, incrementato
del 25% (1) . Si pone come limite massimo in ogni caso un
gettito pari a 3 euro pro-capite.
2. Nei casi in cui la perdita indicata per l'anno 2021 risulti
superiore al gettito di riferimento, di cui al punto 1, la
stessa viene confrontata con il max tra il gettito 2019,
incrementato sempre del 25%, e un ulteriore valore di controllo
pari al 3% dell'intero gettito TOSAP/COSAP accertato nell'anno
2019.
3. Si attribuisce come ristoro il minimo tra la perdita indicata
per l'anno 2021 e il secondo valore di confronto di cui al punto
2.
4. Come ultimo step qualora all'esito della procedura di verifica,
di cui ai punti precedenti, risulti una differenza minima tra la
perdita indicata da ciascun comune per l'anno 2021, non
superiore a 1.500 euro, si attribuisce come ristoro l'intero
importo indicato dall'ente. Per effetto della procedura descritta in 1.184 casi si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati, precisando pero' che in caso di importi minimi inferiori a 12 euro non si procede al relativo pagamento. A seguito di tale procedura di azzeramento, i comuni per cui si si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati risultano pari a 977. Gli importi determinati, nella misura complessiva di 3.276.390,43 euro sono indicati nell'allegato A al presente decreto. Secondo quanto indicato dall'articolo 2 dello stesso decreto, con successivi provvedimenti si potra' procedere a ulteriori riparti sulla base della documentazione integrativa eventualmente trasmessa dai comuni interessati. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o delle Province.

(1) Non si considera l'importo dell'anno 2020 considerato che le
chiusure delle attivita' per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica ha fortemente ridotto le occupazioni di suolo
pubblico in esame.
 
Art. 2

Con successivi provvedimenti si potra' procedere a ulteriori riparti sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni a dimostrazione del mancato gettito inerente le fattispecie previste dalla normativa oggetto del decreto.
 
Art. 3

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno
Lamorgese Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco