Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2021
Attuazione delle previsioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, riguardanti l'obbligo di notifica per l'importazione dei prodotti fitosanitari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l'art. 2, comma 9, che prevede che le importazioni di partite di prodotti fitosanitari siano notificate, prima del loro arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», il quale stabilisce che le Autorita' competenti per i controlli dei prodotti fitosanitari siano il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» che stabilisce, tra l'altro, le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari» e, in particolare, gli articoli 2 e 11;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (CE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, e, in particolare, l'art. 65, riguardante la registrazione degli operatori professionali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento (CE), n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e, in particolare, l'art. 67 e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2018, n. 33, recante il regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali;
Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale e' in corso l'analisi degli aspetti tecnici per l'implementazione delle modalita' di trasmissione delle notifiche delle importazioni di prodotti fitosanitari nell'ambito del progetto relativo allo Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco);
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute hanno siglato il 13 febbraio 2013, il Protocollo d'intesa per lo scambio di dati finalizzati all'attivazione dello Sportello unico doganale e che intendono perseguire gli obiettivi di ottimizzare il processo di sdoganamento delle merci nell'ambito del ciclo portuale/aeroportuale, razionalizzando gli scambi di informazioni e rendendo piu' fluido l'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, anche tramite l'interoperabilita' tra i sistemi informativi;
Considerato che tutti i prodotti fitosanitari autorizzati al commercio in Italia sono identificati con un apposito codice univoco rilasciato dal Ministero della salute;
Considerato che i controlli dei prodotti fitosanitari oggetto di importazione si svolgono attraverso la verifica dello stato dell'autorizzazione di immissione sul mercato in Italia;
Ritenuto di proseguire la collaborazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto di importazione attraverso la sottoscrizione di un ulteriore protocollo d'intesa;
Sentiti gli assessorati alla sanita' durante la riunione del coordinamento interregionale della prevenzione del 27 luglio 2021;
Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 23 luglio 2021;
Visto l'art. 2, comma 10 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, il quale prevede che il Ministero della salute adotti un decreto che disciplina la tracciabilita' all'importazione dei prodotti fitosanitari attraverso il sistema informativo del Ministero della salute attualmente in fase di aggiornamento per i necessari adeguamenti alle nuove funzionalita';

Decreta:

Art. 1

1. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari che importano in Italia o che fanno transitare in Italia prodotti fitosanitari per uso professionale e per uso non professionale provenienti da Paesi terzi devono indicare nella dichiarazione doganale d'importazione, tra i documenti a supporto della medesima dichiarazione, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il codice di autorizzazione di immissione sul mercato rilasciato dal Ministero della salute. La dichiarazione doganale, completata dal predetto codice di autorizzazione, costituisce notifica di importazione dei prodotti fitosanitari.
2. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono:
a) i titolari di autorizzazione di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) i broker, gli intermediari che importano nell'Unione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32;
c) gli utilizzatori professionali in possesso del certificato di abilitazione all'uso e acquisto di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
d) gli utilizzatori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;
e) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso professionale in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
f) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;
g) i distributori di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
h) i responsabili delle officine di produzione di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come previsto in allegato 1, parte integrante del presente decreto, esegue i controlli formali e sostanziali per la verifica dello stato autorizzativo dei prodotti fitosanitari, oggetto della notifica di importazione, tramite i servizi di interoperabilita' per i prodotti fitosanitari resi disponibili dal Ministero della salute e procede allo svincolo o al diniego dello svincolo della merce.
4. L'Agenzia delle dogane trasmette puntualmente, tramite servizi di interoperabilita', le informazioni sui prodotti importati e svincolati al Ministero della salute che le rende disponibili alle regioni/province autonome.
5. I sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero della salute saranno aggiornati entro un anno per accogliere e gestire le nuove informazioni sulle registrazioni dei prodotti fitosanitari all'importazione.
6. Gli operatori del settore sono altresi' tenuti a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, le registrazioni dei prodotti provenienti da paesi dell'area Schengen e da Paesi dell'Unione europea relative all'anno precedente secondo modalita' indicate sul sito internet del Ministero della salute.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le informazioni oggetto di comunicazione al Ministero della salute da parte dell'Agenzia riguardano: gli estremi identificativi della dichiarazione doganale, l'identificazione del prodotto fitosanitario comprensivo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia cosi' come dichiarato tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale, il paese di origine del prodotto, l'importatore, le informazioni sul prodotto (quantita', numero colli, unita' di misura, mezzo di trasporto e sua identificazione, numero di sigilli dei container e numero o identificativo di container, lettera di vettura), data dichiarazione e data di svincolo della dichiarazione.
 
Art. 3

1. Gli Assessorati alla sanita' e le Aziende sanitarie locali attraverso il sistema informativo del Ministero della salute sopra citato vengono informati dell'arrivo in Italia dei prodotti fitosanitari di importazione e sulla base delle priorita' eseguono controlli a destino sul territorio.
 
Art. 4

1. Nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi, gli operatori del settore elencati all'art. 1, comma 2, per consentire la tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di importazione, provvedono a trasmettere al Ministero della salute, attraverso la posta elettronica certificata, le notifiche sulle importazioni usando il modello di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. Con le medesime modalita' il Ministero della salute trasmettera' le notifiche pervenute alle regioni/province autonome interessate.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute.
Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: Speranza