IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ed in particolare l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha rideterminato in 295 milioni di euro la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 novembre 2021, n. 583428, recante «Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione» ed in particolare l'art. 3, comma 2, che stabilisce che il contributo per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021; Vista la comunicazione della Commissione «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 473/01)», pubblicata sulla GUUE del 24 novembre 2021, con la quale la Commissione europea ha prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime di aiuto SA.62793 (2021/N); Vista la circolare MEF-UCB_MIPAAFT prot. 17455 del 25 novembre 2021 che prevede che i fondi stanziati con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» non sono compresi tra quelli che devono essere impegnati entro il 31 dicembre 2021 pena il loro invio in economia; Considerato che il tempo necessario al completamento dell'istruttoria delle domande di aiuto presentate dalle organizzazioni dei produttori per l'accesso agli aiuti per il rafforzamento patrimoniale non consentono l'erogazione dei contributi entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dall'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 novembre 2021, n. 583428; Ritenuto opportuno prorogare il predetto termine fino alla data del 30 giugno 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 novembre 2021, n. 583428, e' sostituito dal seguente: «2. La concessione del contributo straordinario e' vincolata ad un aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci produttori delle organizzazioni dei produttori, pari all'aiuto concesso. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 e puo' essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero. Roma, 21 dicembre 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 6 |