Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 novembre 2021
Concessione di mutui agevolati in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive insediate nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
Visto l'art. 9, comma 5 della legge 12 dicembre 2019, n. 156 che al fine di favorire le imprese agricole e le imprese boschive insediate nei comuni colpiti dagli eventi sismici prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 del medesimo art. 9 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, art. 9;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE L 352/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20081C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati;
Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed eroga, per conto della stessa amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto puo' efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni;
Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014;
d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del regolamento.
e) «progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.
 
Art. 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma l, della legge 12 dicembre 2019, n. 156 si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nelle attivita' connesse all'agricoltura e alle imprese boschive, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
b) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
c) avere sede operativa nei territori dei comuni indicati negli allegati l, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
f) non rientrare tra le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.
 
Art. 3

Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4 sono concessi mutui agevolati, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra un minimo di 300.000 e un massimo di 500.000 euro IVA esclusa.
2. Alle medesime imprese puo' essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento.
3. Le agevolazioni per le imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 e dei capitoli I e II del regolamento.
4. Le agevolazioni per le imprese attive nel settore forestale e nelle attivita' connesse a quella agricola sono concesse nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. Le agevolazioni concesse per iniziative nel settore della produzione agricola primaria hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
6. L'ESL (Equivalente sovvenzione lordo) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione, calcolato sulla base della comunicazione citata nelle premesse e della quota di fondo perduto, se presente.
7. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno per la parte dell'investimento non coperto dalle agevolazioni;
8. L' agevolazione deve essere assistita da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
9. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
 
Art. 4

Iniziative ammissibili

1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale delle aziende di cui all'art. 2, mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole e boschive connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro trentasei mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
 
Art. 5

Spese ammissibili e intensita' dell'aiuto

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita',
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purche' conformi alle norme antisismiche;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali;
h) acquisto di terreni
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita' ed ai servizi di progettazione e' ammissibile complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
3. L'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.
4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
6. Non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali;
7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
10. Le intensita' massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'art. 14, paragrafi 12 e 13, e all'art. 17, paragrafo 9, del regolamento. In particolare:
a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del regolamento;
b) 40 per cento nelle restanti zone;
c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensita' massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di venti punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera del regolamento.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
 
Art. 7

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, nonche' l'eventuale importo del contributo a fondo perduto.
3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.
4. Nel contratto di concessione delle agevolazioni sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.
 
Art. 8

Modalita' di rendicontazione delle agevolazioni

1. Dopo la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) con un massimo di 3.
2. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 9

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti di intensita' di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti «de minimis» e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.
 
Art. 10

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;
b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;
c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;
d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11;
f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
g) qualora venga disposto il recupero, parziale o totale del contributo a fondo perduto il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e successivamente revocate.
Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.
 
Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.
2. I controlli e ispezioni sono svolti dal Ministero senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
Art. 12

Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA al quale sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresi', definite le modalita' di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.
2. ISMEA concede le agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti complessivi delle risorse di cui all'art. 9, comma 4, della legge 12 dicembre 2019, n. 156 che prevede risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
3. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 1 si provvede nel limite del 5% delle risorse di cui al comma 2.
 
Art. 13

Istruzioni applicative

Entro quindici/trenta giorni dalla firma del provvedimento, ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento.
2. Sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto previsto dal presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento.
3. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it e le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 9 regolamento sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
4. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 26