Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 novembre 2021
Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» previsto nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto a innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto;
Considerato che la descrizione del predetto investimento prevede, quali interventi di carattere finanziario, il rafforzamento delle misure gia' esistenti «Nuove imprese a tasso zero» e «Smart&Start Italia» nonche' dello strumento, di prossimo avvio ad operativita', «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito dall'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto l'allegato della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che, per ogni investimento e riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede obiettivi, traguardi e indicatori, con un calendario indicativo per il relativo conseguimento e che, con riferimento al medesimo investimento «Creazione di imprese femminili», conferma la previsione del potenziamento finanziario delle tre citate misure, indicando, altresi', la necessita' di prevedere criteri di ammissibilita' in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi il principio «non arrecare un danno significativo» e la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari;
Considerato, altresi', che il medesimo allegato nel prevedere, nell'ambito dello stesso investimento «Creazione di imprese femminili», la realizzazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e comunicazione, pone in capo al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri l'attuazione di una campagna pluriennale di informazione e di comunicazione;
Visto l'art. 1, commi da 97 a 104, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplinano l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, 30 settembre 2021, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che disciplina le modalita' di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile in attuazione del comma 103, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo, tra l'altro, l'articolazione degli interventi del medesimo Fondo nelle seguenti linee di azione:
a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, individuati dal capo II del decreto;
b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, individuati dal capo III del decreto;
c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuate dal capo V del decreto;
Viste le disposizioni del titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, istitutivo di una misura per l'autoimprenditorialita' volta a sostenere la creazione e lo sviluppo delle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le successive relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021, recante «Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialita' giovanile e femminile di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185», che detta la vigente disciplina attutiva della misura;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, per l'investimento 1.2 «Creazione di impresa femminili», assegna al Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'importo complessivo di 400 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalita', le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Considerata, pertanto, la necessita' di fornire le necessarie disposizioni per l'attuazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e europee di riferimento;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) decreto 30 settembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, 30 settembre 2021, che disciplina le modalita' di azione del Fondo impresa femminile in attuazione del comma 103, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) NITO-ON: la misura per l'autoimprenditorialita' di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020;
d) Smart&Start Italia: la misura per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
e) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
f) Soggetto gestore: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, della quale il Ministero si avvale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi a valere sul Fondo impresa femminile, sulla misura NITO-ON e sulla misura Smart&Start Italia.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto e' volto a consentire la realizzazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell'ambito delle predette misure.
 
Art. 3

Ripartizione delle risorse disponibili
e gestione degli interventi

1. L'ammontare delle risorse del PNRR destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all'art. 2, pari a complessivi euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), e' ripartito secondo i seguenti importi:
a) euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00) per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a.1) un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) e' destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
a.2) un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) e' destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
2. Le restanti risorse destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili», nel limite di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), sono utilizzate per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con facolta', ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative, di attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse, con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuati dal capo V del decreto 30 settembre 2021. Una quota di dette risorse pari ad euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) e' utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari almeno al 40% delle risorse di cui al comma 1 assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. La gestione delle risorse del PNRR destinate alle misure di cui al comma 1 e gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento «Creazione di imprese femminili» sono affidati al soggetto gestore previa stipula di un apposito accordo di finanziamento tra il Ministero e il medesimo soggetto gestore, con il quale sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultimo.
 
Art. 4

Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR

1. L'ammissibilita' al finanziamento a valere sulle risorse di cui al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 1, e' subordinata alla verifica della conformita' alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione europea;
b) rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente;
c) concorso al raggiungimento dell'«obiettivo digitale»;
d) conformita' alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono verificati dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso l'indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse. Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure di cui all'art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all'uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresi', specificati:
a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese esclusioni di carattere settoriale;
b) le modalita' per assicurare che l'investimento «Creazione di imprese femminili» contribuisca all'obiettivo digitale garantendo, in particolare, il rispetto del «tagging» stimato pari al 40 per cento;
c) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
d) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali;
f) l'eventuale destinazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, nella disponibilita' del Ministero al rafforzamento finanziario di interventi previsti dal capo V del decreto 30 settembre 2021, esercitando la facolta' di cui al medesimo art. 3, comma 2;
g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento «Creazione di imprese femminili», cosi' come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 23