Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 novembre 2021 |
Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto l'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 109, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo, dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare: a) il comma 110, ai sensi del quale le risorse del Fondo sono utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione; b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di cui al comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia; c) il comma 112, che detta la definizione di «settore creativo», ai fini dei commi da 109 a 111; Visto il comma 113 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art. 1, comma 109, della legge; e) «settore creativo»: il settore che comprende le attivita' dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicita'; f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la cui attivita', come risultante dal registro delle imprese, e' individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1; g) «progetti integrati»: due o piu' programmi di investimento, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da una finalita' di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa; h) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015; j) «investitori terzi»: gli investitori qualificati, come individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i business angels, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto di investimento; k) «business angels»: investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private; l) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); m) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; |
| Allegato 1
(Art. 1, comma 1 e Art. 8, comma 2)
Elenco delle attivita' ammissibili (classificazione ATECO 2007)
Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili; Codice Ateco 13.20.00 Tessitura; Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia; Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento; Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca; Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette; Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami; Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti; Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle; Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento; Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria; Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno; Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio; Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero; Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai; Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone; Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa; Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi; Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati; Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico; Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico; Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi; Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili; Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose; Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali; Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli; Codice Ateco 58.11Edizione di libri; Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici; Codice Ateco 58.19.00 Altre attivita' editoriali; Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer; Codice Ateco 59 Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche; Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive; Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione; Codice Ateco 63.12 Portali web; Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione; Codice Ateco 71.1 Attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici, Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie; Codice Ateco 74.1 Attivita' di design specializzate; Codice Ateco 74.20.1 Attivita' di riprese fotografiche; Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa; Codice Ateco 90 Attivita' creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attivita' dei giornalisti indipendenti; Codice Ateco 91.0 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali; Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; Codice Ateco 95.25 - Riparazione orologi. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attivita' delle imprese del settore creativo, le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonche' le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina: a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di: i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative; ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo; iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative; b) al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici; c) al capo IV, le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III; d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo. |
| Art. 3 Sinergia del Fondo con le politiche nazionali, regionali e dell'Unione europea
1. L'azione del Fondo e' improntata a favorire la convergenza delle iniziative adottate nell'ambito delle politiche nazionali, regionali e dell'Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del settore creativo, anche riferite a singoli segmenti o attori del settore medesimo. 2. Ai sensi del comma 1 e dell'art. 1, comma 111, della legge, nell'ambito degli interventi di cui al presente decreto, la collaborazione con le regioni puo' essere volta ad attivare iniziative di sostegno mirato per particolari ambiti di attivita' o territori, prevedendo forme di cofinanziamento o altre forme di cooperazione. |
| Art. 4
Ripartizione della dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita: a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro; b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro; c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro. 2. La dotazione di cui al comma 1 e le successive eventuali assegnazioni al Fondo possono essere ripartite secondo una diversa proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate ai sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attivita' di valutazione e analisi previste dal capo V. Con la medesima modalita' possono essere definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il sostegno di particolari ambiti ai sensi dell'art. 3, in presenza dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza. |
| Art. 5
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 4% (quattro per cento) delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto gestore. |
| Art. 6
Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese: a) non quotate; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di cinque anni alla data di presentazione della domanda; d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione. 2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. |
| Art. 7
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. |
| Art. 8
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti dall'art. 9 del presente capo: a) le imprese creative; b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura in cui consentito dall'art. 9, comma 3. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di cui al comma 1, devono: a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; c) svolgere almeno una delle attivita' economiche di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attivita', secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attivita' previste nell'allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera b); d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6. 3. Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2. 4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purche' esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 16, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi dei commi 1, lettera a) e 2 subordinato alla predetta costituzione. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta. 6. Le imprese creative gia' destinatarie di un provvedimento di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento previsti dall'art. 9, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, possono beneficiare, altresi', delle particolari condizioni disciplinate dall'art. 11, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessita' del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui al comma 2. 7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente capo le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 9
Iniziative e spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 10 i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. 2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono: a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17; c) riguardare, per le imprese costituite da non piu' di cinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da piu' di cinque anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo. 3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato puo' includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), a condizione che esso sia realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell'integrazione progettuale. 4. Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria, riguardano: a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche' coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile; d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c). 5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera d), devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera c), strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting; d) utenze; e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto; f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento. 6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di spesa, con le modalita' indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse. 7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa ai sensi dell'art. 8, comma 5. 8. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3 e 4, il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, puo' stabilire particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo. |
| Art. 10
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al presente Capo sono concesse, ai sensi e nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue: a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto; b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni. 2. Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. I finanziamenti non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Disposizioni particolari possono essere previste con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, in caso di eventuali cofinanziamenti disposti ai sensi degli articoli 3 e 4, in conformita' con le condizioni stabilite per il cofinanziamento medesimo. |
| Art. 11 Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative e PMI innovative
1. Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto, nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro; b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso; c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro; d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni. 3. La richiesta di conversione delle agevolazioni puo' essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente alla concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui al comma 2, che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all'art. 10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera b). Le richieste presentate a fronte di operazioni gia' perfezionate devono intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine. 5. Il finanziamento agevolato e' convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato e' rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 10. 6. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potra' essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci. 7. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni i sensi del presente articolo e in merito alle modalita' di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. |
| Art. 12
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, ad eccezione dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente capo le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 13
Iniziative e spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12 finalizzate all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo. 2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono: a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER, ovvero da universita' o enti di ricerca; b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ed entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; ii. design e design industriale; iii. incremento del valore identitario del company profile; iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 3. Il contenuto e le finalita' delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonche' le modalita' organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio di cui al comma 2, lettera b). 4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2, lettera c) saranno oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. |
| Art. 14
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui all'art. 13 e, comunque, per un importo massimo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro, fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6. |
| Art. 15
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 2. La definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III e' disposta con uno o piu' provvedimenti del Ministero, riferiti all'insieme degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici. Nell'ambito della predetta disciplina sono, altresi', fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 3. 6. Ciascuna impresa puo' presentare, nell'ambito del presente decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di dodici mesi, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma. |
| Art. 16
Istruttoria delle domande
1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora nel corso di svolgimento di tale attivita' risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 2. L'attivita' istruttoria e' articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4. 3. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera a), il soggetto gestore verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilita' di cui agli articoli 8, e 12 e, eventualmente, di cui all'art. 11. In tale sede, il soggetto gestore verifica, altresi', la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6. La positiva conclusione delle attivita' di cui al comma 2, lettera a), e' condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attivita', il soggetto gestore procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 4. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera b), la valutazione del soggetto gestore e' operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al capo II e al capo III. Ai predetti fini: a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal capo II a fronte di programmi di investimento, il soggetto gestore procede a un colloquio con i soggetti proponenti volto all'approfondimento delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste: i. caratteristiche del soggetto proponente, inclusa l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute al suo interno rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute; ii. coerenza dell'iniziativa proposta con le finalita' dichiarate e con la disciplina contenuta nel presente decreto; iii. fattibilita' tecnica e qualita' dell'iniziativa proposta, incluso, nei progetti integrati, il carattere strategico dell'integrazione progettuale; iv. sostenibilita' economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa; b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 11, il soggetto gestore verifica la conformita' dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 11 medesimo. c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher di cui al capo III, il soggetto gestore valuta le caratteristiche soggettive del fruitore e del fornitore del servizio specialistico, nonche' l'oggetto del servizio medesimo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilita' previste dall'art. 13 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 14. 5. A conclusione dell'attivita' istruttoria operata ai sensi dell'art. 2, lettera b), il soggetto gestore provvede a comunicare le risultanze istruttorie al soggetto proponente, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17, qualora non gia' prodotta in precedenza. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore nei termini definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di concessione. In caso di conclusione negativa delle attivita' istruttorie, il soggetto gestore procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. 6. Con riferimento ai programmi presentati ai sensi del capo II, limitatamente alle persone fisiche che hanno presentato domanda per l'avvio di una nuova impresa creativa, il soggetto gestore provvede, altresi', a richiedere la documentazione utile alla verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 8. Tale documentazione, corredata dall'eventuale ulteriore documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione, deve pervenire al soggetto gestore entro i termini definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di concessione. 7. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 11, le start-up innovative e le PMI innovative sono tenute ad inviare, secondo le modalita' indicate dal provvedimento di cui al comma all'art. 15, comma 2, la documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento dell'investimento nel capitale di rischio, ove non gia' disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione. 8. Verificata la documentazione pervenuta in riscontro alle comunicazioni formulate in esito alle attivita' istruttoria, il soggetto gestore provvede ad adottare il provvedimento di concessione. |
| Art. 17
Concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa beneficiaria e i motivi di revoca. 2. L'impresa beneficiaria, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal soggetto gestore, restituisce, pena la decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni. |
| Art. 18
Erogazione delle agevolazioni
1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II, fatta salva la possibilita' di anticipazione di cui al comma 2, l'erogazione delle agevolazioni avviene in non piu' di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa, formulata secondo le modalita' e utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e corredata della documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli di spesa non quietanzati, nei limiti previsti dal predetto provvedimento. 2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi del comma 1, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 9, comma 4, lettera d), riconosciuto come ammissibile nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 17. 4. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse ai sensi del capo II, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operativita' dell'impresa, il soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione e' disposta in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalita' indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita', tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono altresi' definite le modalita' di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3. |
| Art. 19 Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico dell'impresa beneficiaria
1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea di riferimento, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. |
| Art. 20
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonche' quelle afferenti al programma di investimento ovvero al progetto integrato di cui all'art. 9, comma 3, oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dall'impresa beneficiaria con adeguata motivazione al soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. 2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. 3. L'erogazione delle agevolazioni e' sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal soggetto gestore. |
| Art. 21
Revoche
1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal capo II, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora: a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni; d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19; e) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 20, che il soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni; f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa; g) l'impresa beneficiaria perda le caratteristiche di impresa creativa prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate ai sensi dell'art. 20; h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; l) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa; m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un anno una rata del finanziamento concesso; n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi del presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 11. I medesimi benefici sono, altresi', revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 11. 3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e) e n) del comma 1, nonche' qualora si verifichi una circostanza impeditiva della corretta o utile prestazione del servizio, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria. 4. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per l'impresa beneficiaria di restituire al soggetto gestore l'intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia' avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde inoltre il diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate. 5. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati. 6. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio dell'impresa creativa. 7. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 8. Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| Art. 22 Attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, lettera d), della legge, il Fondo sostiene attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo, incluse quelle funzionali alla presentazione delle domande di agevolazioni, alla valutazione dell'impatto degli interventi e all'approfondimento delle dinamiche del settore creativo. 2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite e attuate dal Soggetto gestore sulla base di un piano di attivita' condiviso con il Ministero e possono prevedere forme di collaborazione con gli enti di cui all'art. 3. Per le attivita' di studio, analisi e valutazione il soggetto gestore puo' avvalersi di esperti o di strutture specializzate. 3. Sulla base anche delle risultanze delle attivita' compiute ai sensi del comma 2, il soggetto gestore provvede a monitorare l'impatto degli interventi agevolativi di cui al presente decreto e la rispondenza degli stessi alle dinamiche del settore creativo anche nella prospettiva di un'eventuale rimodulazione delle linee di azione del Fondo, ai sensi dell'art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro della cultura Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 54 |
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