Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2021
Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le PMI ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalita' di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU»);
Visto, in particolare, l'art. 92-ter del suddetto regolamento React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;
Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione «Programmazione delle risorse React-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse», del 7 aprile 2021, redatto al fine di delineare puntualmente le misure che compongono la proposta di programmazione delle risorse React-EU, i relativi importi finanziari, nonche' la ripartizione territoriale degli interventi, compresa l'allocazione delle risorse destinate al Mezzogiorno, gli ambiti di riferimento, i programmi coinvolti e la previsione del contributo agli obiettivi climatici, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, nell'ambito del quale e' prevista l'assegnazione ad apposita riserva del Fondo di garanzia di un importo complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle regioni del Mezzogiorno;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;
Vista la valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari;
Vista, in particolare, la priorita' di investimento 13i dell'Asse VI, istituito nell'ambito del suddetto Programma operativo riprogrammato, corrispondente al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», destinato a comprendere le misure finanziate con le risorse aggiuntive React-EU, tra le quali e' previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19;
Vista l'informativa del 16 novembre 2021 con la quale e' stata presentata al Comitato di sorveglianza del Programma operativo una ulteriore valutazione ex ante, elaborata in forma semplificata in conformita' all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, riferita agli strumenti finanziari previsti nell'ambito dell'Asse VI del medesimo Programma operativo;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»);
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui sono state stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (nel seguito, «finanziamenti Nuova Sabatini») ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, e' istituita, nell'ambito del Fondo, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;
Visto l'ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;
Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (nel seguito, «Fondi SIE») possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, «decreto liquidita'»), che stabilisce, all'art. 13, modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre 2021;
Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597 (2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del Fondo, introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidita';
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il quale sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, le vigenti disposizioni operative e le modalita' operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del decreto cura Italia;
Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera o), della suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti;
Visto l'art. 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modifiche e integrazioni che, con riferimento all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, disciplina le modalita' di definizione dei termini e delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari;
Considerata l'esigenza di adottare misure tempestive mediante l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate a valere su React-EU, volte alla preparazione delle imprese ad una ripresa verde, digitale e resiliente, in linea con il nuovo obiettivo tematico su menzionato «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»;
Considerata, altresi', l'opportunita' di alleviare l'onere che grava sul bilancio pubblico, in relazione al superamento degli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 e delle conseguenze sociali sulle imprese, mediante la possibilita' di richiedere, per le spese relative alle operazioni ammissibili a valere sulle risorse React-EU, un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea del 100 per cento;
Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma operativo, e' previsto il rafforzamento dell'operativita' del Fondo di garanzia per sostenere, mediante la concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti bancari, sia la liquidita' delle piccole e medie imprese che gli investimenti;
Ritenuto opportuno, per il perseguimento delle predette finalita' e in considerazione del persistere degli effetti della crisi economica, avvalersi di parte delle risorse React-EU del Programma operativo al fine di rafforzare l'operativita' del Fondo di garanzia per le PMI, mediante l'istituzione di una specifica sottosezione speciale per l'emergenza COVID-19;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Autorita' di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui e' assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorita' di gestione del programma operativo;
b) «Controgaranzia»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne' il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;
c) «Disposizioni operative»: le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it
d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) «Garanzia»: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;
f) «Garanzia diretta»: la garanzia concessa dal fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
g) «Gestore del fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui e' affidata la gestione del fondo;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, iscritte al registro delle imprese;
j) «Professionisti»: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;
k) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;
l) «Regioni del centro nord»: le «Regioni piu' sviluppate» del restante territorio nazionale;
m) «Regioni del Mezzogiorno»: le «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna);
n) «Regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;
o) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
p) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
q) «Regolamento React-EU»: il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalita' di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia;
r) «Riassicurazione»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;
s) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del fondo, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo;
t) «Soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti localizzati sul territorio italiano, fatte salve le esclusioni settoriali previste dalla vigente normativa, dal Temporary framework e le limitazioni previste dal Programma operativo;
u) «Temporary framework»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.
 
Art. 2

Integrazione dell'assegnazione finanziaria
destinata alla Riserva PON IC

1. Al fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese per il superamento degli effetti della crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Riserva PON IC del Fondo confluiscono, a seguito delle modifiche al programma operativo descritte nelle premesse, ulteriori euro 500.000.000,00 a valere sulle risorse React-EU, cosi' distribuite:
a) euro 400.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Mezzogiorno;
b) euro 100.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Centro nord.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono versate dall'Autorita' di gestione, in funzione del fabbisogno e in conformita' con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.a. rubricato «MEDCEN legge 662/96 - Garanzia PIM», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. Le risorse React-EU di cui al comma 1 costituiscono un capitale autonomo e separato e contabilmente distinto dalle ulteriori risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo. A tal fine, le risorse React-EU confluiscono in una apposita sottosezione della Riserva PON IC.
 
Art. 3

Modalita' di utilizzo delle risorse React-EU

1. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, le risorse React-EU sono utilizzate per la concessione di garanzie su singole operazioni finanziarie, ovvero su portafogli di finanziamento, in favore dei soggetti beneficiari.
2. Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460 e dal regolamento React-EU, possono essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte di progetti di investimento ovvero per esigenze di capitale circolante connesse ai fabbisogni di liquidita' derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza di COVID-19.
3. Possono essere ammesse al sostegno delle risorse React-EU anche operazioni finanziarie garantite a decorrere dal 1° aprile 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/460, citato nelle premesse, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all'emergenza epidemiologica.
4. L'aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulle risorse React-EU e' concesso ai sensi del Temporary framework, finche' vigente, con le modalita' stabilite dal regime di aiuto SA.56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, successivamente alla scadenza del periodo di vigenza del Temporary framework, ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento de minimis.
5. Il Ministero, attraverso il Gestore del fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione di accesso al credito e' realizzato con il concorso delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo.
6. Il sostegno delle risorse React-EU puo' essere riconosciuto fino al 31 dicembre del 2023.
7. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all'utilizzo delle risorse React-EU, per le modalita' di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 78